L'espropriazione per pubblica utilità trova i suoi riferimenti normativi principali nell'art. 42 della Costituzione e nell'art. 834 del cc. A mente dell'art. 42 Cost., comma 3 l'espropriazione per pubblica utilità della proprietà privata può avvenire nei casi preveduti dalla legge e salvo indennizzo. A mente dell'art. 834 cc, l'espropriazione per publica utilità è l'istituto in base alla quale un soggetto, previa corresponsione di una giusta indennità, può essere privato, in tutto o in parte, di uno o più beni immobili di sua proprietà per una causa di pubblico interesse legalmente dichiarata.
I presupposti giuridici che accomunano la previsione contenuta nella costituzione e quella del codice sono: l'indennizzo in favore dell'espropriato, la funzionalizzazione al pubblico interesse del provvedimento d'esproprio e la riserva di legge.
La procedura dell'espropriazione per pubblica utilità trova, ogi, una sua disciplina organica nel Testo Unico emanato con D.p.r. n. 327/2001.
Il testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità contiente sia norme legislative che regolamentari che sono, rispettivamente, indicate nel testo con le lettere: R e L.
Sotto il profilo della fattispecie acquisitiva si è discusso in dottrina se l'espropriazione per pubblica utilità dia vita ad un acquisto a titolo originario a favore del beneficiario o se si tratti di un acquisto a titolo derivativo. Secondo questa seconda impostazione; con riferimento alla natura del provvedimento, prevale la tesi che lo configura come un trasferimento coattivo. A sostegno della tesi che ricostruisce l'istituto come un acquisto a titolo originario, viè la considerazione che i titolari di diritti personali o reali sul bene trasferiscono i loro diritti sull'indennizzo spettante nonchè il fatto che non è incidente agli effetti dell'espropriazione che la stessa sia stata diretta nei riguardi del proprietario catastale anzichè di quello reale (cfr. gli artt. 3 e 25 del Dpr n. 327 del 2001).
I soggetti necessari della procedura di espropriazione per pubblica utilità, sono: il beneficiario dell'espropriazione, il soggetto, cioè, a favore del quale viene emanato il decreto di esproprio, l'espropriato, il soggetto titolare del diritto di proprietà espropriato, l'autorità procedente, che può essere anche un soggetto privato ove gli siano state delegate le relative funzioni. Il d.p.r. n. 327/2001 indica, poi, il promotore dell'espropriazione e, cioè, il soggetto pubblico o privato che chiede l'espropriazione. Il beneficiario dell'espropriazione è, di norma, un soggetto pubblico ma può anche essere un soggetto privato qualora una norma abbia qualificato di interesse pubblico un determinato intervento edificatorio del privato che necessiti l'espropriazione di fondi altrui.
Sotto il profilo dell'oggetto dell'espropriazione, tradizionalmente si afferma che esso possa consistere in un diritto di proprietà o in un diritto reale limitato. Alcuni orientamenti giurisprudenziali hanno compreso nell'ambito applicativo dell'espropriazione per pubblica utilità anche i diritti personali di godimento.
Come già chiarito, presupposto di legittimità ed atto d'apertura del procedimento d'espropriazione per pubblica utilità è la sussistenza di una
dichiarazione di pubblica utilità e la corresposnione di un indennizzo; quest'ultimo, poi, secondo le indicazioni della Consulta non deve necessariamente essere pari al valore venale del bene e, tuttavia, tale vincolo minimo si impone alla luce dei recenti arresti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo con riferimento alle c.d. espropriazioni isolate (si vedano, al riguardo le modificazioni apportate in tema di indennizzo di aree edificabili, dalla finanziaria del 2008 con la riscrittura dell'art. 37 del T.U. a seguito degli
interventi della CEDU ).