Le fonti di disciplina del contratto d'appalto pubblico

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Il contratto d'appalto pubblico è disciplinato dal concorso delle norme codicistice di cui agli artt. 1655 e ss e di quelle derivanti da fonti speciali. In particolare, le norme speciali di disciplina dei contratti d'appalto pubblici sono state riunite in un corpo unico comunemente noto come il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, cioè, il D.Lgs. n. 163/2006 adottato nel recepimento dell direttive comunitarie n. 2004/18/CE e 2004/17/CE. Il codice accorpa in un unico testo sia le norme che disciplinano gli appalti sopra soglia sia quelle che disciplinano gli appalti sotto soglia.

L'art. 3 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 contiene una definizione del contratto d'appalto di lavori come contratto a titolo oneroso tra enti aggiudicatori e una o più stazioni appaltanti aventi ad oggetto l'esecuzione o l'esecuzione e progettazione di un'opera rispondente alle esigenze specifiche della stazione appaltante sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara. A mente del precedente comma 6, peraltro, l'appalto può avere ad oggetto anche servizi e forniture. Deve, al riguardo, rilevarsi come, mentre con rifierimento all'appalto di cui all'art. 1655 e ss cc, è previsto, come elemento imprescindibile, il facere dell'appaltatore, nell'ambito del D.Lgs. n. 163 del 2006 è prevista anche una forma d'appalto, come quello di fonitura, avente ad oggetto un dare e non  un facere.
 
Affinchè il contratto d'appalto possa rientrare nel campo d'applicazione del D.Lgs. n. 163 del 2006 è, altresì, necessario che la stazione appaltante rientri tra le amministrazioni aggiudicatrici, così come individuate dall'art. 3 comma 25.
 
Sono, al riguardo, considerate amministrazioni aggiudicatrici: le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico , le associazioni, unioni, consorzi comunque denominati costituiti da detti soggetti.
 
Con specifico riferimento agli organismi di diritto pubblico, essi sono soggetti caratterizzati dalla compresenza di tre diversi requisiti: devono essere stati istituiti per soddisfare interessi generali di carattere non industriale o commerciale; devono essere dotati di personalità giuridica; devono, alternativamente, essere sottoposti al controllo dello Stato, avere più della metà dei componenti dei propri organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza nominati dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico o ricevere, in modo maggioritario, finanziamenti dallo Stato, da altri enti territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
 

 
 
 
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