Cass civ sez. III n. 5658 del 1998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott.    Vittorio          DUVA        Presidente
Dott.     Ugo               FAVARA       Consigliere
Dott.     Roberto           PREDEN    Consigliere
Dott.     Antonio           SEGRETO   Rel. Consigliere
Dott.     Gianfranco        MANZO     Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
G. S., elettivamente domiciliata in ROMA VIA  LUCREZIO  CARO 62, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CICCOTTI, che la difende unitamente agli avvocati VITTORINO PIETROBON, RENEA ROCCHINO NARDARI, giusta delega in atti;

Ricorrente

Contro

RAI SPA, in persona del Direttore degli Affari Legali,  elettivamente domiciliato in ROMA V.LE G. ROSSINI 9, presso lo studio dell'avvocato NATALINO IRTI, che lo difende, giusta delega in atti;

nonché contro

DE F. M.;

Intimato

avverso la sentenza n. 3409-94 della Corte d'Appello di ROMA,  emessa l'11-10-94 depositata il 05-12-94; RG. 1212-93.

udita la relazione della causa  svolta  nella  pubblica  udienza  del 05-03-98 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato FRANCESCO CICCOTTI;
udito l'Avvocato NATALINO IRTI;
udito il P.M. in persona del  Sostituto  Procuratore  Generale  Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso in data 27.12.1988 G. S. ricorreva AL Pretore di Roma per ottenere un provvedimento ex art 700 c.p.c. che impedisse alla RAI di trasmettere immagini del processo di separazione in corso tra la stessa G. ed il marito Di F. M..

La RAI, frattanto, aveva predisposto un documento televisivo sulla vicenda, ma il Pretore, con decreto, vietava la messa in onda del programma, fissando l'udienza del 5.1.1989 per la convalida.

In detta udienza revocava il suddetto decreto ed autorizzava la trasmissione, imponendo, però, alla RAI di adottare le opportune tecniche per garantire l'anonimato. La RAI non effettuava più la trasmissione.

Alla stessa udienza del 5.1.1989, in cui era in discussione il conflitto tra il diritto di cronaca ed il diritto alla riservatezza, la RAI chiedeva ed otteneva dal Pretore l'autorizzazione alle riprese, che furono trasmesse in un successivo programma del giornalista Barbato.

La G., assumendo che, con detta trasmissione la Rai aveva violato il suo diritto alla riservatezza, poiché nei titoli di testa figuravano i nomi delle parti e del minore, con citazione notificata il 19.11.1989, conveniva in giudizio davanti al tribunale di Roma la RAI per il risarcimento dei danni in L. 400 milioni.

Con sentenza del 20.3.1992 il tribunale escludeva che ricorresse l'ipotesi di lesione alla reputazione; tuttavia poiché la RAI aveva inserito nei titoli di testa i nomi delle parti senza l'autorizzazione del Pretore, riteneva che fosse stato leso il diritto alla riservatezza e condannava la Rai al pagamento della somma di L. 15 milioni a titolo di risarcimento dei danni.

Proponeva appello la RAI.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza dell'11.10.1994 accoglieva l'appello e rigettava la domanda della G..

Richiamati i principi in tema di diritto di cronaca e rilevato che l'oggetto della trasmissione televisiva era quello relativo ai rapporti tra diritto di cronaca e diritto alla riservatezza, riteneva in fatto la corte che la vicenda familiare era stata trattata in limiti ben più contenuti di quelli consentiti al diritto di cronaca, in quanto l'unico elemento di riconoscibilità era costituito dall'indicazione dei nomi nei titoli di testa della trasmissione.

Riteneva la Corte che era contraddittoria la sentenza di primo grado, in quanto, avendo riconosciuto che per le modalità in cui era stata posta in essere la trasmissione, quale espressione del diritto di cronaca, era consentita anche la lesione del diritto alla reputazione, a maggior ragione doveva ritenersi consentita la sola lesione del diritto alla riservatezza, di ampiezza più ristretto rispetto al primo.

Rilevava poi la Corte che a parte la legittimità dell'operato della RAI nell'ambito del diritto di cronaca, nella specie il pretore aveva autorizzato la ripresa dell'udienza e che pertanto tale autorizzazione escludeva ogni responsabilità sotto il profilo soggettivo, in quanto il pretore non aveva imposto alcun limite a dette riprese dell'udienza in cui si trattava del diritto di cronaca, mentre aveva imposto l'osservanza dell'anonimato per la sola udienza (per quanto relativa allo stesso giorno) in cui si trattava della separazione tra i coniugi e che i due provvedimenti pretorili non possono confondersi, riguardando due diverse udienze.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la G..

Resiste con controricorso la RAI, che ha presentato anche memoria.

Motivi della decisione

1. Con un unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione delle norme e dei principi in tema di limite alla libertà di cronaca in relazione al diritto alla riservatezza (art. 2043 c.c. e 2 e 21 Cost.), nonché l'illogicità, contraddittorietà ed omesso esame del fatto (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.).

Lamenta la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che il diritto alla riservatezza sia un diritto omogeneo rispetto al diritto all'onore ed alla reputazione.

Trattasi infatti di un diritto al rispetto della vita privata che non può essere violato, senza giustificato motivo, ogni qual volta la violazione non offenda la reputazione, poiché i beni tutelati sono due e diversi.

Onore, reputazione e riservatezza sono beni diversi e non omogenei tra loro e va, pertanto, trovato un punto di equilibrio tra la loro tutela e la garanzia del diritto di cronaca, punto trovato dal Pretore nella conservazione dell'anonimato delle persone.

Sotto questo profilo, inoltre, l'impugnata sentenza non aveva tenuto nel giusto conto che nel caso di specie, non vi era nemmeno l'interesse sociale, non essendo tale la natura dei fatti nè note le persone coinvolte.

Tutto ciò è stato trascurato dalla sentenza impugnata.

Ritiene poi la ricorrente che ha errato la C.A. nel ritenere che nessun limite aveva imposto il Pretore in ordine al modalità della ripresa, senza preoccuparsi di accertare quale fosse l'oggetto dell'autorizzazione e che, in ogni caso, era stato illegittimo aggiungere alle immagini riprese l'indicazione dei nomi delle parti, peraltro non presenti in udienza, togliendo così inutilmente alle stesse l'anonimato.

2.1. Ritiene questa Corte che il ricorso è fondato.

Va, preliminarmente, osservato che la costruzione di una posizione giuridica soggettiva avente come suo primario contenuto la tutela della vita privata del soggetto, è ormai, più o meno esplicitamente, acquisita dalla elaborazione della giurisprudenza di merito e di legittimità.

Quando la questione sulla sussistenza e sui limiti del diritto alla riservatezza venne per la prima volta sottoposta all'esame della S.C. (22.12.1956, n. 4487), questa osservò che nessuna disposizione di legge autorizzava a ritenere che fosse stato sancito, come principio generale, il rispetto assoluto dell'intimità della vita privata, ma che erano stati soltanto riconosciuti e tutelati, in modo diverso, singoli diritti soggettivi della persona (conf. anche Cass. n. 3199-1960).

Sennonché con sentenza n. 990 del 1963 la S.C., mentre continuava ad escludere l'esistenza di un tipico diritto alla riservatezza, riteneva che tuttavia la tutela giuridica doveva ammettersi nel caso di violazione del diritto assoluto di personalità e che tale diritto era violato se si divulgavano notizie sulla vita privata, le quali per la loro natura, dovevano ritenersi riservate, salvo il consenso dell'interessato o la sussistenza di un prevalente interesse pubblico alla conoscenza.

Solo a partire dalla sentenza del 27.5.1975, n. 2129, questa Corte ha definitivamente ritenuto che il nostro ordinamento riconosce il diritto alla riservatezza, che consiste nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze, che sia pure compiute con mezzi leciti non sono giustificate da interessi pubblici preminenti.

Il punto può ritenersi jus receptum (Cass. 5.4.1978,n. 1557;

Cass. 13.3.1985,n. 1968; Cass. 7.2.1996,n. 982; Cass. 7.2.1996,n. 978; Cass. 16.1.1991,n. n. 4031; Cass. 21.2.1994, n. 1652;).

2.2. Quanto al fondamento normativo della tutela della riservatezza va rilevato che il nostro ordinamento contiene numerose norme da cui emerge la volontà del legislatore di garantire il riserbo personale e familiare: art. 614 c.p. (violazione di domicilio); 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata); art. 616 c.p. (sulla segretezza della corrispondenza); l. 8.4.1974,n. 98 in tema di riservatezza e della libertà delle comunicazioni; art. 472, c. 2 c.p.p. (sulla tutela della riservatezza dei testimoni e delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione); art. 19 r.d.l. 27 maggio 1929, n. 1285 (riguardo alle notizie raccolte in sede di rilevazione statistiche); art. 140 e 185 r.d.l. 9.7.1939 n. 1238,(sui registri dello stato civile, in particolare circa la paternità o la maternità (l. n. 586-1950; e n. 1064-1955); art. 93 l. n. 633 del 1941, (che fa divieto di pubblicare corrispondenze o memorie "che abbiano carattere confidenziale o si riferiscono all'intimità della vita privata); l. n. 300-1970, che pone il divieto di indagini personali sul corpo e sulle opinioni del lavoratore; art. 24 l. n. 241 del 1990 ed art. 8 d.p.r. n. 352 del 1992, (in tema di diritto di accesso ai documenti amministrativi e diritto alla riservatezza); l. 31.12.1996,n. n. 675 (in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali).

Altre volte il legislatore ordinario prende in speciale considerazione determinate manifestazioni personali, per apprestare specifici strumenti di tutela contro l'invadenza di altri interessi: così in ordine al corpo (art. 5 c.c.), al nome (art. 6 - 9 c.c.), all'immagine (art. 10 c.c.), all'anonimato ed all'inedito (art. 21 e 24 l. dir. autore).

Detta linea tendenziale del nostro ordinamento trova corrispondenza in diverse deliberazioni di carattere internazionale sottoscritti dal nostro Stato, quale dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, approvata il 10.12.1948 dall'O.N.U., da cui risulta vietata qualsiasi interferenza arbitraria nella vita privata dell'individuo, quale la Convenzione europea, firmata a Roma il 4.11.1950 (resa esecutiva con l. 4.8.1955,n. 848) che ha ribadito all'art. 8 che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare e del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2.3. La mancanza di una norma specifica che prevedesse in modo generale ed autonomo la tutela della riservatezza e nel contempo una revisione dogmatica della norma di cui all'art 2043, intesa come clausola generale di tutela non necessariamente di diritti soggettivi, ma anche di interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento a seguito di giudizio di bilanciamento tra interessi configgenti, ha portato alcuni Autori a ritenere che la riservatezza tutelabile, anche al di fuori dei casi espressamente prevista dalla legge, nella qualità di interesse protetto e non di diritto soggettivo.

Altri Autori hanno rilevato che lo strumento del diritto soggettivo privato (o della posizione meritevole di tutela alla riservatezza potrebbe apparire del tutto inadeguato a proteggere la sfera privata del cittadino, quando la lesione di essa si determina non attraverso il comportamento illecito individuale, bensì attraverso l'utilizzazione di mezzi diffusione di massa, rispetto al quale lo strumento individuale di tutela non sarebbe adeguato ed hanno proposto strumenti di tutela oggettiva dell'interesse alla riservatezza, che si fondino sul controllo delle modalità delle tecniche di acquisizione della notizia, e correlativamente, sul controllo sociale dei mezzi di comunicazione delle notizie che interessano la riservatezza.

Si è parlato in proposito di tutela oggettiva della persona, sotto il profilo della riservatezza, verso la quale tutela si sono verificate significative aperture.

2.4. La più recente dottrina e lo stesso orientamento giurisprudenziale ritiene che esista un vero e proprio diritto alla riservatezza, anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana, traendo nella Costituzione il suo fondamento normativo, in particolare nell'art. 2 e nel riconoscimento dei diritti inviolabili della persona (in questo senso anche C. Cost. 10.12.1987 n. 479, secondo cui "l'art. 2 Cost. sancisce il valore assoluto della persona umana").

In tale contesto si inserisce certamente la disciplina degli ambiti di tutela della vita privata del soggetto, che seppure non trova espressa menzione nelle disposizioni costituzionali, tuttavia nel complesso dei principi da questa ricavabili (oltre che dal cit. art. 2 anche dall'art. 3, che fa riferimento alla dignità sociale, a parte altri riferimenti che possono trarsi dagli artt. 14, 15, 27, 29 e 41 Cost.).) ha il suo primo referente.

Si vuol dire che accertato il fondamento costituzionale della tutela della riservatezza, la ricerca dei contenuti normativi che ad essa si riferiscono deve essere compiuto operandosi sulle norme ordinarie, il cui contenuto deve essere definito attraverso la diretta applicazione delle norme e dei precetti costituzionali.

Infatti, superata ormai da anni la questione relativa alla funzione precettiva e non programmatica dell'art. 2 Cost. con conseguente affermazione della rilevanza costituzionale della persona umana, in tutti i suoi aspetti, questa norma comporta che l'interprete, nella ricerca degli spazi tutela della persona, è legittimato a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia, sul terreno dell'ordinamento positivo, ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui codesto risultato si ponga come conseguenza della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità. E l'espresso riferimento alla persona come singolo (art. 2 Cost.) rappresenta certamente valido fondamento normativo per dare consistenza di diritto soggettivo alla riservatezza del soggetto, con conseguente sua tutela da parte dell'ordinamento. La considerazione del diritto alla riservatezza quale diritto della personalità consente nel contempo di individuare il correlativo fondamento giuridico, ancorandolo direttamente nell'art. 2 Cost.: inteso quale precetto nella sua più ampia dimensione di clausola generale, "aperta" all'evoluzione dell'ordinamento e suscettibile, per ciò appunto, di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela "del pieno sviluppo della persona umana", di cui al successivo art. 3 cpv. (implicitamente su questo punto Corte Cost. 3.2.1994,n. 13).

Quest'ultima puntualizzazione, che presuppone l'adesione ad una concezione "monistica" dei diritti della personalità (in questo senso v. Cass. 7.2.1996, n. 978), aiuta a definire senza perplessità, in termini di diritto soggettivo perfetto, la struttura della situazione soggettiva considerata.

3.1. Nell'ambito di questa concezione "monistica" dei diritti della personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione.

Trattasi quindi, contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, di diritti omogenei, essendo unico il bene protetto.

Va, tuttavia, rilevato che non vi è coincidenza tra questi vari diritti, per quanto una singola azione lesiva possa contemporaneamente ledere due o più di detti diritti.

Con l'espressione "diritto alla riservatezza" sono indicate diverse ipotesi, che implicano un problema non solo di forma ma anche di sostanza.

Da una parte si tende a restringere rigorosamente l'ambito di questo diritto al riserbo della "intimità domestica collegandola al concetto ed alla tutela del domicilio.

All'opposto vi sono formulazioni molto generiche - il riserbo della vita privata da qualsiasi ingerenza, o la c.d. "privatezza" o "privacy" - cui corrisponderebbe un sostanziale ambito troppo vasto o indeterminato della sfera tutelabile.

L'orientamento prevalente di questa Corte è per una concezione intermedia, che riporta in limiti ragionevoli la portata di questo diritto e che fa riferimento ad una certa sfera della vita individuale e familiare, all'illesa intimità personale in certe manifestazioni della vita di relazione, a tutte quelle vicende cioè, il cui carattere intimo è dato dal fatto che esse si svolgono in un domicilio ideale, non materialmente legato alle mura domestiche (Cass. 21.2.1994 n. 1252).

3.2. La reputazione si identifica, invece, con il senso della dignità personale in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico (Cass. Pen., sez. V, 24.3.1995,n. 3247).

Quanto ai contenuti del diritto alla riservatezza e del diritto alla reputazione, essi vanno valutati in abstracto, cioè con riferimento al contenuto della reputazione o della riservatezza, quale si è formata nella comune coscienza sociale di un determinato momento e non quam suis, e cioè alla considerazione che ciascuno ha della sua riservatezza ("gelosa riservatezza") o della sua reputazione ("amor proprio").

Nella sua assolutezza neppure è esatta l'affermazione frequente, riportata anche nella sentenza impugnata, secondo cui il diritto alla reputazione ha un contenuto più ampio del diritto alla riservatezza.

Infatti se così fosse, ogni qualvolta non vi è lesione della reputazione, non vi sarebbe neppure lesione della riservatezza, come pure erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata.

Sennonché il diritto alla riservatezza ha un'estensione maggiore del diritto alla reputazione, ben configurandosi ipotesi di fatti di vita intima che, pur non influendo sulla reputazione, devono restare riservati.

Diversa questione è che il diritto all'onore ed alla reputazione è considerato generalmente dall'ordinamento di maggiore spessore rispetto a quello della riservatezza, per cui la violazione del primo dà sempre luogo anche ad una tutela penale (art. 594 e s. c.p.), mentre la violazione del diritto alla riservatezza dà luogo a detta tutela penale solo nell'ambito di specifiche fattispecie (art. 614,615 bis, 616, 617 bis e segg. c.p.).

4.1. La riconosciuta base e garanzia costituzionale del diritto alla riservatezza va, però, incontro a limiti, di pari rango primario, che derivano dalla peculiare natura "antagonista" del diritto medesimo, cioè al suo dovere coesistere nell'ordinamento, con diritti contenutisticamente di segno inverso, pur essi fondamentali e costituzionalizzati.

Si riflette infatti nella dialettica che viene ad instaurarsi tra il diritto alla riservatezza ed i contrapposti diritti di cronaca (art. 21 Cost.) quel fenomeno di confligenza di interessi e che trova soluzione attraverso il contemperamento e l'equo bilanciamento delle libertà antagoniste, per modo che la tutela dell'una non sia esclusiva della tutela dell'altra.

Nel conflitto che qui interessa, in particolare, un tale bilanciamento di opposti valori costituzionali si risolve nel riconoscimento della libera esplicabilità del diritto di cronaca e della sua prevalenza sul diritto alla riservatezza ove ricorra una triplice condizione: a) dell'utilità sociale della notizia (limite del pubblico interesse); b) della verità dei fatti divulgati (limite della verità); c) della forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, non eccedente rispetto allo scopo informativo ed improntata a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio (limite della continenza) (Cass. 13.3.1985,n. 1968; Cass. 7.2.1996,n. 982; Cass. 18.10.1984,n. 5259).

4.2. Ciò che preme mettere in rilievo è che il c.d. bilanciamento tra contrapposti diritti di rango costituzionale, opera, in effetti, nelle singole fattispecie di lesione di uno dei detti diritti, come accertamento della sussistenza o meno dell'esimente (causa di giustificazione costituita dal legittimo esercizio dell'altro diritto antagonista, con conseguente eliminazione dell'antigiuridicità obiettiva del fatto.

Secondo un insegnamento ormai tradizionale in materia penale (che ha esaminato con particolare attenzione il funzionamento delle cause di giustificazione) l'antigiuridicità si risolve in un giudizio di valutazione del fatto in relazione alle esigenze del diritto, con conseguente proporzionalità tra la causa di giustificazione e la lesione effettuata del diritto antagonista (in mancanza della quale proporzionalità, è sanzionato l'eccesso dell'esercizio della causa di giustificazione - art. 55, c.p.).

In altri termini non è sufficiente che sussista la causa di giustificazione perché nel bilanciamento tra i contrapposti diritti sia "giustificata" ogni forma di lesione del diritto soccombente, essendo giustificata solo la lesione nei limiti in cui è necessaria per far valere l'esercizio del diritto vittorioso.

Ne consegue anzitutto che l'accertamento della causa di giustificazione va effettuata in relazione al singolo diritto leso e non ad altro ed in ogni caso che relazione a detto diritto leso va effettuata la valutazione di proporzionalità.

5.1. Nella fattispecie la sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione di detti principi di diritto.

Infatti, pur rilevando esattamente che la RAI operava nell'ambito del diritto di cronaca giornalistica, garantito costituzionalmente (art. 21 cost.), non ha rilevato che il diritto azionato dall'attrice (diritto alla riservatezza), aveva egualmente fondamento costituzionale (art. 2 cost.) e che, come tale, non poteva soccombere rispetto al primo se non a seguito di un giudizio di bilanciamento nei termini suddetti.

Inoltre la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto che, avendo la sentenza di primo grado escluso la lesione del diritto alla reputazione per effetto dell'esercizio del diritto di cronaca, a maggior ragione andava esclusa la lesione del diritto alla riservatezza, in quanto di minor ampiezza rispetto al primo.

Infatti, come si è detto, l'area coperta dal diritto alla riservatezza è di maggiore estensione rispetto a quella del diritto alla reputazione, anche se non sempre penalmente tutelata; pertanto solo nella parte in cui diritto alla reputazione e diritto alla riservatezza si sovrappongono, l'esimente per la lesione del primo copre anche la lesione del secondo, mentre per la parte eccedente va effettuato un autonomo giudizio di bilanciamento tra i diritti antagonisti (diritto alla riservatezza e diritto di cronaca).

Poiché, come riferisce la sentenza impugnata, i primi giudici avevano anzitutto escluso che ci fosse stata una lesione del diritto alla reputazione, ne conseguiva che non si verteva in ipotesi di area coperta sia dal diritto alla reputazione che dal diritto alla riservatezza, con la conseguenza che l'esistenza di una causa di giustificazione andava valutata solo in relazione a quest'ultimo diritto e non in relazione al primo.

5.2. Inoltre, e soprattutto, la sentenza impugnata fa riferimento all'utilità sociale dell'evento narrato, che, nella ritenuta presenza anche dei limiti della verità storica e della continenza, completavano la fattispecie della causa di giustificazione, costituita dall'esercizio del diritto di cronaca.

Ciò comporta, anzitutto, che, avendo il giudice di merito, ritenuta la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca, ha ritenuto che la lesione del diritto alla riservatezza vi sia stata, ma che essa è scriminata dalla presenza della suddetta causa di giustificazione.

Sennonché qui non era in discussione l'utilità sociale della notizia dell'evento, ma l'utilità sociale dell'indicazione del nome dei protagonisti, avendo l'attrice assunto la lesione del diritto alla riservatezza non per la ripresa televisiva dell'udienza, ma per l'indicazione tra i titoli di testa della trasmissione del suo nome e del figlio minore.

Quindi il giudice d'appello ha valutato una delle componenti della scriminante del diritto di cronaca (utilità sociale o interesse pubblico) non in merito alla lesione del diritto di riservatezza lamentata (indicazione del nome dei protagonisti dell'evento) ma in merito ad altro fatto (ripresa televisiva e successiva trasmissione dell'udienza), per il quale fatto non aveva l'attrice assunto una lesione del diritto alla riservatezza.

Inoltre il giudice di appello nel bilanciamento dei contrapposti diritti, pur dando la prevalenza al diritto di cronaca giornalistica della RAI e pur ritenendo l'utilità sociale della notizia dell'evento, non ha tenuto conto del principio suddetto della proporzionalità tra causa di giustificazione e diritto leso.

Infatti nell'ambito del bilanciamento, la compressione del diritto alla riservatezza doveva avvenire nei limiti in cui era strettamente necessaria per l'esercizio del diritto dei cronaca e cioè nei limiti in cui per la notizia fornita persisteva l'interesse pubblico, poiché, come si è detto l'esistenza dell'esimente non comporta la compressione del contrapposto diritto senza alcun limite.

Erroneamente applicando i suddetti principi di diritto, la sentenza impugnata ha ritenuto che solo perché l'evento narrato era di interesse sociale, non andasse considerato altro e che era giustificata la lesione del diritto alla riservatezza (consistente nell'indicazione dei nomi), mentre avrebbe dovuto valutare se detta indicazione dei nomi dei protagonisti era necessaria per il legittimo effettivo esercizio del diritto di cronaca giornalistica.

6. Fondata è anche la doglianza (ex art. 360 n. 5 c.p.p) mossa dalla ricorrente all'altra ragione su cui si fonda l'impugnata sentenza e cioè che non vi fu lesione alla riservatezza, stante il provvedimento del Pretore che autorizzava le riprese, in quanto, secondo la ricorrente, detto provvedimento autorizzava solo le riprese dell'udienza e non l'indicazione dei nomi delle parti, per cui doveva essere conservato l'anonimato delle stesse.

Sul punto la sentenza impugnata ha rilevato che il provvedimento autorizzatorio delle riprese per l'udienza relativa al diritto di cronaca, non poneva alcun limite alla ripresa ed in particolare non prevedeva espressamente la tutela dell'anonimato delle parti, come invece effettuava il provvedimento con cui si autorizzava le riprese del giudizio di separazione: infatti "altro è l'udienza in cui compaiono i soli avvocati per discutere dei limiti del diritto di cronaca e altro è l'udienza in cui i coniugi compaiono personalmente a discutere dell'affidamento del figlio minore".

Va, preliminarmente, osservato che l'interpretazione del contenuto di un provvedimento emesso fuori dal processo, al pari di ogni altro documento, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, purché sia adeguatamente motivata.

Ritiene questa Corte che la motivazione sul punto è illogica e contraddittoria.

Premesso, infatti, che è pacifico in punto di fatto che il nominativo dei protagonisti non risultò dalle riprese filmate dell'udienza, ma dalla sovrapposizione degli stessi nei titoli di testa della trasmissione, questa indicazione dei nominativi costituì un "quid pluris" rispetto a quanto autorizzato dal provvedimento del pretore.

In ogni caso, anche se il pretore non aveva ordinato l'anonimato, ciò non equivale a dire che aveva autorizzato la pubblicizzazione dei nomi dei protagonisti, con un'ulteriore attività, da parte della convenuta, costituita dalla sovrapposizione di detti nomi.

Poiché si verte in tema di compressione di un diritto altrui (diritto alla riservatezza) per effetto, in questa secondo ottica, di un assunto provvedimento dell'Autorità, ovviamente detta compressione non può avvenire che negli stretti limiti consentiti dal provvedimento, dovendo allo stesso adeguarsi e non eccederlo.

Inoltre, proprio perché, come ritenuto dalla sentenza impugnata, nella causa comparivano solo gli avvocati e non le parti (come nella diversa udienza di separazione personale) non era necessario che il pretore ordinasse che fosse mantenuto l'anonimato, essendo questo già insito nella struttura dell'udienza, come sopra descritta.

Per l'effetto il ricorso va accolto. La sentenza va cassata e va rinviata, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di Roma che si uniformerà ai suddetti principi.

p.q.m.

Accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, lì 5 marzo 1998. 

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