la nozione di circolazione stradale ai fini dell'individuazione dell'area della copertura della responsabilità civile obbligatoria (RCA) alla luce dei chiarimenti della giurisprudenza - in particolare: le questioni relative a veicoli in sosta ed alle aree private
Approfondimento a cura di
avvocato del Foro di La Spezia
Obiettivo di questo articolo è cercare di comprendere la nozione di circolazione stradale ai fini dell'applicabilità dell'art 2084 c.c. e fornire una serie di pronunce che hanno contribuito a chiarirne e ampliarne il significato.
Partendo dall'analisi del d.p.r 24.11.1970 n. 793 (Regolamento di esecuzione della legge 24.12.1969, n. 990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), lo stesso precisava che dovessero considerarsi in circolazione anche i veicoli in sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate ovvero tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte alla circolazione del pubblico.
In effetti il termine, che da un'analisi superficiale sembra fare riferimento solo a veicoli, animali e pedoni in movimento su strade pubbliche ricomprende anche scontri privi di aspetti dinamici, così come non impone che siano le strade pubbliche teatro esclusivo dei sinistri stradali.
- In relazione alle modalità in cui si realizza lo scontro, il Giudice di Pace di Perugia con la sentenza del 28/05/1996 ha avuto modo di puntualizzare:"Nell’ampia nozione di circolazione stradale sono compresi non soltanto i veicoli in moto, ma anche quelli in sosta momentanea su strada o altra area pubblica; pertanto sussiste la presunzione di responsabilità sancita dall’art. 2054 c.c., ogni qualvolta il conducente non adotti tutti gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai terzi; come nel caso in cui occupi una zona in divieto di fermata, ponendo in essere una situazione di pericolo."
Di recente la Cassazione, Sez. III, 20/07/2010, n. 16895 ha ribadito :"La sosta di un veicolo a motore su un’area pubblica o ad essa equiparata integra, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 cod. civ. e dell’art. 1 della legge n. 990 del 1969 (ed ora dell’art. 122 del d.lgs. n. 209 del 2005), anch’essa gli estremi della fattispecie “circolazione”, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta sulle pubbliche vie o sulle aree equiparate risponde anche l’assicuratore, salvo che sia intervenuta una causa autonoma, ivi compreso il caso fortuito, che abbia determinato l’evento dannoso." (In senso conforme: Cassazione, n. 15392. 13/07/2011, Cassazione n. 3108 del 11/02/2010 - Cassazione n. 8305 del 31/03/2008 - Cassazione n. 13239 del 22/05/2008 - Cassazione n. 2302 del 06/02/2004).
La sosta pertanto, consistente nella sospensione del veicolo protratta nel tempo, è compresa nella nozione di circolazione. Diverse sono infatti le pronunce che hanno ritenuto in circolazione, con conseguente applicazione della normativa Rc auto, le auto in sosta che incendiandosi hanno cagionato danni a beni mobili o immobili presenti in prossimità delle stesse (Trib. La Spezia 13/07/1994 - Cassazione n. 2302 del 06/02/2004 - Tribunale di Roma del 10/03/2001), così come la fermata, coincidente con la momentanea sospensione della marcia, è stata considerata come circolazione (Cassazione penale 20/05/1982).
Nell'ottica di un atteggiamento di rigidità nei confronti di chi, in stato di ebbrezza, si mette alla guida di un veicolo, la sentenza della Cassazione penale del 12/10/2007, n. 37631 ha enunciato: "In materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la «fermata» costituisca una fase della circolazione, talché è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall'imputato risultato positivo all’alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto."
- Per quanto riguarda, invece, il luogo del sinistro la Cass. Civ. sez. lll, 11/04/ 2000, n. 4603 ha precisato che per aree equiparate a quelle di uso pubblico si devono intendere "quelle aree che, ancorché di proprietà privata sono aperte ad un numero indeterminato di persone, ossia sussista la possibilità giuridicamente lecita, di accesso ad esse da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti sulle stesse …”
Di recente sempre la Cassazione civile, sez. II, con la sentenza n. 17350 del 25/06/2008 ha ribadito: "Ai fini della definizione di «strada», è rilevante, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del nuovo codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 2, ai sensi del quale anche le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (art. 3, comma 1, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico.”
Degna di menzione per la completezza e chiarezza del principio enunciato è la sentenza della Cassazione n. 17279 23/07/2009: "Questa Corte ha più volte rilevato, peraltro, che i criteri decisivi per individuare l'ambito di applicazione della citata norma e delle regole in tema di assicurazione obbligatoria non consistono necessariamente nella natura privata o pubblica dei diritti di proprietà sulla stessa, nè nel fatto che essa sia collocata in una od altra posizione rispetto ad uno stabile di proprietà privata; consistono invece nell'apertura o meno dell'area stessa all'uso pubblico, in termini tali per cui risulti ordinariamente adibita al traffico veicolare ... Vale a dire, ogniqualvolta l'area, ancorchè di proprietà privata, sia aperta ad un numero indeterminato di persone, alle quali sia data la possibilità di accedervi, pur se non titolari di diritti sulla stessa, e ciò comporti la normale circolazione di veicoli al suo interno, sono da ritenere applicabili sia le norme del codice della strada, sia l'art. 2054 cod. civ., sia la L. n. 990 del 1969, sull'assicurazione obbligatoria."
Numerose pronunce nel tempo hanno arricchito la casistica, considerando come rientranti nella nozione di strade ad uso pubblico:
- le strade comunali in cui è presente un divieto di transito (Cass. n.13.393 del 29/10/2001);
- il cortile privato che venga utilizzato per l'accesso dei fornitori e della clientela ad un negozio (Cass. n. 3785 del 25/8/1989);
- il giardino pubblico adiacente ad una strada pubblica a cui tutti possono liberamente accedere ( Cass. n. 2477 del 22/4/1982);
- l'area di parcheggio di un supermercato (Cass. n. 17279 del 23/07/2009);
- l'area all'interno di un cantiere (Cass. n. 20911 del 27/10/2005) ad esclusione di quelli in cui si può avere accesso previa specifica autorizzazione;
- il piazzale di una segheria di proprietà di una società (Tribunale di Trapani 12/12/2003);
- il seminterrato di un condominio (GdP Tortona 07/07/2007);
- l'area interna di un circolo del golf (Tribunale di Milano 26/05/1994);
- l'area destinate alla distribuzione di carburante al pubblico degli utenti (Cass. n. 5111 3/03/2011);
- le aree vicinali aprerte all'uso collettivo e alla circolazione su strade interponderali (Cass.Pen. 3169 del 14/10/1999);
- gli aeroporti;
- l'area interna di uno stabilimento industriale (Tribunale di Roma 19/09/1984);
- i porti marittimi;
- il lido del mare (Tribunale di Lecce 21/11/2000);
- gli scali merci ferroviari;
- gli insediamenti fieristici.
Alla luce di quanto detto fino ad ora, è necessario citare la Cassazione n. 3538 del 15/04/1996 che, se ancora ce ne fosse bisogno, ha puntualizzato che, affinchè il danneggiato di un sinistro stradale abbia la possibilità di agire direttamente nei confronti dell'assicurazione del danneggiante, occorre fare riferimento al luogo in cui è avvenuta la circolazione e non il al luogo in cui si è verificato il danno, ragion per cui se un veicolo circolante su strada pubblica sbanda e invade un'area privata, il danneggiante può rivolgersi all'assicurazione del responsabile.
Fonti:
- Codice delle Assicurazioni Commentato - Casa Editrice la Tribuna
- Il Nuovo Codice della Strada - casa Editrice La Tribuna
- Manuale pratico e formulario della Responsabilità civile e della liquidazione del danno nell'infortunistica stradale - Sandro Merz - Cedam
- La tutela dell'assicurato nel Codice delle Assicurazioni -Cedam
- Il testo integrale di alcune sentenze citate nell'articolo sono facilmente reperibili su Internet.