Accertamento esclusività uso cortile condominiale – Cessazione di attività di occupazione – Necessaria integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini di ogni condominio interessato all’uso dell’area comune – Dichiarazione di estinzione del processo in ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio ordinata dal giudice
Approfondimento a cura di
avvocato del Foro di Salerno
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In materia di diritto condominiale, sono sempre più frequenti casi di contestazioni circa l’uso e il godimento delle cose comuni da parte dei condomini.
In particolare, in relazione all’uso dei cortili condominiali sui quali si affacciano non un solo condominio ma più condomini, è importante sapere che occorre, nei procedimenti giurisdizionali che riguardano anche soltanto il loro godimento, notificare la citazione a tutti i condomini, essendo necessario integrare il contraddittorio per ordine del giudice, quando gli attori hanno instaurato il giudizio soltanto nei confronti di alcuni di essi.
Infatti, in una recentissima sentenza n°1855/12 del Tribunale Civile di Salerno, I° sezione civile, pubblicata in data 05 settembre 2012, il giudice ha motivato che “laddove la domanda è finalizzata all’accertamento della pienezza della proprietà degli attori sul cortile comune, con esclusione di soggetti terzi, e la cessazione di attività di occupazione e dunque di molestia del titolo di proprietà esclusiva, essa è una azione di rivendicazione e come tale va proposta nei confronti di tutti coloro che pretendano di vantare diritti sul bene comune”.
Questo è il motivo per cui il giudice ordina l’integrazione del contraddittorio a tutti i condomini, che in qualità di proprietari del bene comune, potrebbero essere pregiudicati da una decisione a loro sfavorevole.
Di conseguenza, nell’ipotesi in cui gli attori non ottemperano all’ordine di integrazione del contraddittorio, il giudice dichiara l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 307 c.p.c.
Di seguito è riportata l’interessante sentenza n°1855/2012 del Tribunale Civile di Salerno, I° sezione civile, in materia di accertamento della proprietà di un cortile condominiale, nei confronti del quale alcuni condomini ritenevano di vantare diritti esclusivi, chiedendo di far cessare attività di occupazione dello stesso a mezzo di vetture e motorini nei confronti di altri condomini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
Con atto di citazione del 22 gennaio 2007, gli attori esponevano di essere proprietari di unità abitative site nel fabbricato in Piazza A. in Salerno; precisavano di essere, altresì, proprietari del cortile condominiale all’interno dello stabile; lamentavano che malgrado, dai titoli di acquisto fosse stato inibito l’uso del cortile ai proprietari dei locali e unità abitative poste a livello strada ed al primo piano, gli attuali proprietari C.P. e V.C. continuavano ad occupare l’area cortile con vetture e motorini; chiedevano accertarsi la esclusiva proprietà dell’area cortile, inibendo l’uso a soggetti terzi, così escludendo l’esistenza di qualsivoglia servitù, oltre risarcimento dei danni, il tutto con vittoria di spese.
Costituitisi i convenuti contestavano la domanda ed eccepivano il difetto di contraddittorio, chiedevano il rigetto.
Nel processo interveniva volontariamente il Condominio di Via R. II° G., cui il cortile era comune.
La causa era assegnata a sentenza e disposto con ordinanza del 15 giugno 2010, a cura degli attori, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini di ogni condominio interessato all’uso dell’area comune in contestazione.
Di seguito la causa era assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il processo va dichiarato estinto.
Invero, con ordinanza del 18 giugno 2010 è stato fatto onere agli attori di procedere all’integrazione del contraddittorio, assegnando loro il termine per l’adempimento, tuttavia gli attori hanno omesso citazione a giudizio, chiedendo scaduto il termine per procedere alla citazione, la revoca dell’ordinanza.
Invero, la domanda è finalizzata all’accertamento della pienezza della proprietà degli attori sul cortile comune, con esclusione di soggetti terzi, e la cessazione di attività di occupazione e dunque di molestia del titolo di proprietà esclusiva. Pertanto essa è una azione di rivendicazione e come tale va proposta nei confronti di tutti coloro che pretendano di vantare diritti sul bene comune.
Va rilevato che gli attori, cui l’ordinanza di integrazione del contraddittorio è stata comunicata, avrebbero eventualmente dovuto richiedere la revoca prima della scadenza del termine loro concesso per procedere alla integrazione del contraddittorio, essendo loro precluso la mancata ottemperanza all’ordine del Giudice.
Peraltro, gli attori avrebbero dovuto procedere al rinnovo della citazione nei confronti di C. V. e neppure tale adempimento è stato eseguito, tanto che è stata eccepita l’estinzione del giudizio per inottemperanza all’ordine del Giudice.
Tanto premesso, rilevato che la domanda è relativa all’accertamento della esclusività dell’uso del cortile comune, in danno di alcuni condomini, essa necessita dell’integrità del contraddittorio tra tutti i proprietari del bene comune, che potrebbero essere pregiudicati da una decisione loro sfavorevole, sussiste dunque il difetto di contraddittorio lamentato dai convenuti.
Tanto premesso, visto l’art. 307 c.p.c. dichiara l’estinzione del processo.
Le spese sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice D.ssa G. C., in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli attori nei confronti dei convenuti e del Condominio intervenuto, in persona dell’amministratore p.t. respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara estinto il processo....
Costituitisi i convenuti contestavano la domanda ed eccepivano il difetto di contraddittorio, chiedevano il rigetto.
Nel processo interveniva volontariamente il Condominio di Via R. II° G., cui il cortile era comune.
La causa era assegnata a sentenza e disposto con ordinanza del 15 giugno 2010, a cura degli attori, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini di ogni condominio interessato all’uso dell’area comune in contestazione.
Di seguito la causa era assegnata a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il processo va dichiarato estinto.
Invero, con ordinanza del 18 giugno 2010 è stato fatto onere agli attori di procedere all’integrazione del contraddittorio, assegnando loro il termine per l’adempimento, tuttavia gli attori hanno omesso citazione a giudizio, chiedendo scaduto il termine per procedere alla citazione, la revoca dell’ordinanza.
Invero, la domanda è finalizzata all’accertamento della pienezza della proprietà degli attori sul cortile comune, con esclusione di soggetti terzi, e la cessazione di attività di occupazione e dunque di molestia del titolo di proprietà esclusiva. Pertanto essa è una azione di rivendicazione e come tale va proposta nei confronti di tutti coloro che pretendano di vantare diritti sul bene comune.
Va rilevato che gli attori, cui l’ordinanza di integrazione del contraddittorio è stata comunicata, avrebbero eventualmente dovuto richiedere la revoca prima della scadenza del termine loro concesso per procedere alla integrazione del contraddittorio, essendo loro precluso la mancata ottemperanza all’ordine del Giudice.
Peraltro, gli attori avrebbero dovuto procedere al rinnovo della citazione nei confronti di C. V. e neppure tale adempimento è stato eseguito, tanto che è stata eccepita l’estinzione del giudizio per inottemperanza all’ordine del Giudice.
Tanto premesso, rilevato che la domanda è relativa all’accertamento della esclusività dell’uso del cortile comune, in danno di alcuni condomini, essa necessita dell’integrità del contraddittorio tra tutti i proprietari del bene comune, che potrebbero essere pregiudicati da una decisione loro sfavorevole, sussiste dunque il difetto di contraddittorio lamentato dai convenuti.
Tanto premesso, visto l’art. 307 c.p.c. dichiara l’estinzione del processo.
Le spese sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice D.ssa G. C., in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dagli attori nei confronti dei convenuti e del Condominio intervenuto, in persona dell’amministratore p.t. respinta ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
a) Dichiara estinto il processo....