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delegazione espromissione e accollo
inquadramento generale
Rif: Corriere giuridico n.11/2009
Con la sentenza n 26863 del 10 novembre 2008, la Suprema Corte affronta talune questioni relative all'espromissione ed in particolare se essa sia configurabile allorchè abbia riguardo non già ad un'obbligazione esistente ma ad un debito futuro. Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte presupposto indispensabile per la giuridica configurabilità di un contratto di espromissione è che sussista un'obbligazione altrui preesistente rispetto all'assunzione da parte dell'espromittente. Nell'occasione la Suprema Corte, riqualificando l'assunzione del debito altrui come fideiussione sul rilievo della, come già detto, inconfigurabilità di un'espromissione di obbligazione futura, ha, peraltro, affermato che, qualora la stessa abbia ad oggetto rapporti di durata a tempo indeterminato, l'espromittente (nella specie, secondo la riqualificazione operata dalal Suprema Corte, il fideiussore) potrà sempre esercitare il diritto di recesso di cui all'art. 1373 cc.
Cassazione Civile Sez. III del 10 novembre 2008 n. 26863
L'espromissione presuppone la preesistenza di un'obbligazione altrui, che l'espromittente intenda assumere su di sé. Costituisce, pertanto, una garanzia personale per debiti futuri, e non una espromissione, il patto in virtù del quale taluno si obblighi ad adempiere l'obbligazione altrui non ancora sorta.
L'espromissione è un contratto tra creditore e terzo, al quale resta estraneo il debitore. Pertanto, là dove tale contratto dovesse assumere la natura di un rapporto ad esecuzione continuata o periodica, il diritto di recesso previsto in via generale dall'art. 1373 c.c. per tutti i rapporti di durata spetta all'espromittente, e non all'obbligato originario, che non è, appunto, parte del contratto di espromissione.
Posto che l'espromissione non può avere ad oggetto un debito non ancora sorto, indeterminato nell' "an" anche se determinabile nel "quantum", in mancanza di un'obbligazione altrui precedente all'assunzione del debito, si configura un'obbligazione di garanzia per futuri possibili debiti dell'obbligato, istituto in relazione al quale è ammessa la facoltà di recesso.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Presidente -
Dott. FICO Nino - rel. Consigliere -
Dott. TALEVI Alberto - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
M.N., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato SPAZIANI TESTA Ezio, che lo difende unitamente all'avvocato CORNACCHIA DIEGO, giusta delega in atti;
ricorrente –
contro
ICOS COOP SOCIALE A RL;
intimato –
avverso la sentenza n. 2775/04 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione Quarta Civile emessa il 29/6/2004, depositata il 29/10/04;
RG. 1883/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 06/06/08 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito l'Avvocato SPAZIANI TESTA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per accoglimento p.q.r. del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Como, in accoglimento della domanda di ICOS coop. soc. a r.l., ha condannato M.N. al pagamento della somma di Euro 22.297,10 a titolo di integrazione delle rette di degenza corrisposte da C.G. dal marzo 1997 all'aprile 2000, giusta l'impegno in tal senso assunto dalla M. con dichiarazione del 9 maggio 1989.
La M. ha appellato la sentenza e la Corte d'appello di Milano, ritenuto che l'impegno assunto integrasse un contratto di espromissione cumulativa comportante solo il trasferimento del debito dalla C. alla nuova debitrice, non anche delle posizioni attive, tra cui la facoltà di recesso, in quanto spettante unicamente alla debitrice originaria, ha escluso che potesse avere efficacia il recesso comunicato dalla M. nel settembre 1996.
Avverso quest'ultima decisione la M. ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo a due motivi.
L'istituto intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 1272, 1373, 1324 e 1560 c.c.) la ricorrente ha dedotto che la Corte di merito ha errato nel configurare come espromissione l'impegno assunto, di pagare alla casa di riposo la parte residua della retta di degenza dalla C. corrisposta direttamente mediante versamento della propria pensione, presupponendo l'espromissione la sussistenza di una precedente altrui obbligazione ed essendo invece l'assunzione del debito antecedente alla erogazione delle prestazioni assistenziali dalla quale sarebbero scaturiti il credito (della casa di riposo) e il correlativo obbligo di pagamento. Ha precisato la ricorrente che più corretto sarebbe stato ricondurre l'obbligazione assunta alla figura della promessa unilaterale di pagamento di prestazione futura e che, in ogni caso, trattandosi di rapporto di durata a tempo indeterminato, ad essa spettava la facoltà di recedere unilateralmente, ex art. 1373 c.c., giusta il rinvio disposto dall'art. 1324 c.c., in materia di atti unilaterali.
La censura è fondata.
Presupposto giuridico imprescindibile dell'espromissione, che non può essere ignorato dal giudice del merito nell'attività logico- giuridica di interpretazione del contratto, è la sussistenza di un'obbligazione altrui, precedente all'assunzione da parte dell'espromittente (Cass. 2267/65, 19118/03). Essa, pertanto, non può avere ad oggetto un debito non ancora sorto, che sorgerà se e quando il creditore avrà effettuato la sua prestazione, un debito indeterminato nell'an, anche se determinabile nel quantum. In mancanza di tale presupposto potrà aversi non estromissione, ma assunzione di un'obbligazione di garanzia per futuri possibili debiti dell'obbligato, garanzia in relazione alla quale la facoltà di recesso è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza (Cass. n. 2284/99).
D'altra parte, pur volendo ritenere che ricorra nella specie un contratto di espromissione, che è contratto tra creditore e terzo, del tutto svincolato dal rapporto esistente tra terzo e obbligato e tra quest'ultimo e il creditore (Cass. 2932/04), la facoltà di recesso unilaterale, prevista dall'art. 1373 c.c., per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, che rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, rispondendo all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, in sintonia con il principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (Cass. 6427/98, 14970/04), spetta al terzo che assume l'obbligazione altrui, non all'obbligato originario, che non è parte del contratto di espromissione.
L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento dell'esame del secondo motivo, col quale, sotto il profilo del vizio di motivazione, la ricorrente ha dedotto che la casa di riposo aveva aderito al recesso da essa comunicato.
Il ricorso va dunque accolto, va cassata la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ricorrendo giusti motivi, va rigettata la domanda proposta da ICOS con l'atto introduttivo del giudizio e vanno compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da ICOS con l'atto introduttivo del giudizio. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2008
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