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Art. 2645 ter cc
Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo.
L'art. 39-novies d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con modif., in l. 23 febbraio 2006, n. 51, introdotto in sede di conversione ha inserito la norma di cui all'art. 2645 ter nel codice civile in materia di patrimoni destinati prevedendo la possibilità di trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.
Più precisamente la norma prevede la possibilità di costituire patrimoni destinati a mezzo di: "atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma". Attraverso la trascrizione si realizza l'effetto tipico e peculiare dell'opponibilità a terzi del patrimonio destinato nel senso che: "I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo."
La norma ha creato non pochi dubbi ermeneutici; il principale è quello se essa abbia inteso configurare un nuovo tipo di atto trascrivibile o se abbia solo inteso regolare gli effetti di atti già precedentemente tipizzati prevedendone la trascrivibilità ai fini dell'opponibilità a terzi.
Si pone dunque la questione se l'art. 2645 ter sia norma sugli effetti o norma sull'atto. Milita a favore della sua interpretazione come norma sugli effetti, la collocazione sistematica in quanto la norma è inserita nel Titolo VI del Libro I, che si occupa solo della trascrizione e la considerazione delle scarse indicazioni in ordine alla struttura, sulla natura e sugli effetti dell'eventuale nuovo negozio di destinazione.
Secondo altra impostazione, invece, se l'art. 2645 ter fosse solo una norma volta a disciplinare gli effetti di patrimoni destinati già previsti dalla normativa vigente, si tratterebbe di una norma sostanzialmente inutile; inoltre, si osserva che nel corpo dell'art. 2645 ter sono inserite previsioni che hanno consistenza sostanziale di disciplina del negozio stabilendone la durata (non superiore a 90 anni o alla vita del beneficiario), i presupposti legittimanti e la necessaria meritevolezza degli interessi.
Ulteriore questione interpretativa che si è posta con riferimento ai patrimoni destinati trascrivibili ex art. 2645 ter cc è se l'atto costitutivo produca effetti reali o obbligatori. Sono state sostenute entrambe le interpretazioni, la prima sul rilievo che gli atti normalmente trascrivibili sono solo quelli produttivi di effetti reali, la seconda sul rilievo che, se così fosse, sarebbe stato più corretto inserire la norma nell'ambito dell'art. 2643 cc e sul rilievo dell'ammissibilità, ormai generalmente condivisa, della trascrivibilità di negozi ad efficacia reale anche se non appartenenti alle fattispecie legalmente tipizzate. Secondo la tesi della natura obbligatoria del negozio di destinazione, esso produrrebbe, dunque, attraverso la trascrizione, obbligazioni propter rem.
Più precisamente la norma prevede la possibilità di costituire patrimoni destinati a mezzo di: "atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma". Attraverso la trascrizione si realizza l'effetto tipico e peculiare dell'opponibilità a terzi del patrimonio destinato nel senso che: "I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo."
La norma ha creato non pochi dubbi ermeneutici; il principale è quello se essa abbia inteso configurare un nuovo tipo di atto trascrivibile o se abbia solo inteso regolare gli effetti di atti già precedentemente tipizzati prevedendone la trascrivibilità ai fini dell'opponibilità a terzi.
Si pone dunque la questione se l'art. 2645 ter sia norma sugli effetti o norma sull'atto. Milita a favore della sua interpretazione come norma sugli effetti, la collocazione sistematica in quanto la norma è inserita nel Titolo VI del Libro I, che si occupa solo della trascrizione e la considerazione delle scarse indicazioni in ordine alla struttura, sulla natura e sugli effetti dell'eventuale nuovo negozio di destinazione.
Secondo altra impostazione, invece, se l'art. 2645 ter fosse solo una norma volta a disciplinare gli effetti di patrimoni destinati già previsti dalla normativa vigente, si tratterebbe di una norma sostanzialmente inutile; inoltre, si osserva che nel corpo dell'art. 2645 ter sono inserite previsioni che hanno consistenza sostanziale di disciplina del negozio stabilendone la durata (non superiore a 90 anni o alla vita del beneficiario), i presupposti legittimanti e la necessaria meritevolezza degli interessi.
Ulteriore questione interpretativa che si è posta con riferimento ai patrimoni destinati trascrivibili ex art. 2645 ter cc è se l'atto costitutivo produca effetti reali o obbligatori. Sono state sostenute entrambe le interpretazioni, la prima sul rilievo che gli atti normalmente trascrivibili sono solo quelli produttivi di effetti reali, la seconda sul rilievo che, se così fosse, sarebbe stato più corretto inserire la norma nell'ambito dell'art. 2643 cc e sul rilievo dell'ammissibilità, ormai generalmente condivisa, della trascrivibilità di negozi ad efficacia reale anche se non appartenenti alle fattispecie legalmente tipizzate. Secondo la tesi della natura obbligatoria del negozio di destinazione, esso produrrebbe, dunque, attraverso la trascrizione, obbligazioni propter rem.