rumori molesti la tutela del conduttore

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In materia di immissioni e rumori molesti il conduttore può agire ex art. 844 cc per la cessazione del fatto lesivo?

Come noto, l'art. 844 cc, in materia di immissioni intollerabili, è norma collocata nel libro che disciplina la proprietà e, tradizionalmente, limitata a disciplinare i rapporti tra proprietà confinanti: essa è volta a reprimere attività che producano immissioni di odori, rumori molesti o altro genere di immissioni che, eccedano la normale tollerabilità avuto riguardo allo stato dei luoghi e ad ogni altra circostanza.
Una delle principali questioni che si è posta con riferimento alla norma di cui all'art. 844 cc è quella relativa al suo campo di applicazione, se, cioè, essa possa essere esperita esclusivamente dal titolare di un diritto di proprietà nell'ambito di rapporti di vicinato o se, a prescindere dalla titolarità di tale posizione soggettiva, possa essere esperita a tutela del diritto alla salute compromessa da immissioni nocive da parte di qualsivoglia soggetto che abbia un interesse concreto al riguardo.
A fronte di aperture manifestate nella giurisprudenza di merito, l'orientamento prevalente è quello che ravvisa la necessità della titolarità di un diritto reale assoluto ai fini dell'esperibilità dell'azione ex art. 844 cc in relazione a rumori molesti o altre immissioni intollerabili provenienti da un fondo.
Nel contesto di tale problematica si pone, poi, la complessa posizione del conduttore di un immobile il cui godimento risulti compromesso da rumori molesti o altra forma di immissione proveniente da immobili contigui.
Si pone, cioè, il problema se la tutela ex art. 844 cc possa essere richiesta anche dal conduttore o se l'unico legittimato ad esperirla sia il proprietario; in definitiva il problema è quello di stabilire gli strumenti di tutela del conduttore a fronte di immissioni obliettivamente intollerabili.
Secondo Cass Civ n 13069 del 1995 anche il conduttore potrebbe esperire la tutela inibitoria avverso i rumori molesti provenienti dall'immobile confinante sulla base dell'art. 1585, 2° comma integrato, in via analogica, con la norma di cui all'art. 844 cc per ciò che concerne i presupposti legittimanti l'istanza di tutela.
La Suprema Corte, nell'occasione, ha anche tracciato i limiti della tutela concedibile al conduttore osservando che, ove il provvedimento richiesto incida sulla consistenza del diritto di proprietà del legittimato passivo di modo che sia destinata a fare stato anche sui successivi proprietari, sarà solo il titolare del dirito di proprietà (verosimilmente il locatore) che potrà agire ex art. 844 cc. Si pone, in tali ipotesi, il problema degli strumenti di tutela del conduttore specie a fronte di una condotta inerte del locatore. Il Tribunale di Roma ha ritenuto che il conduttore possa, a mente dell'art. 1585 cc, chiedere la riduzione del canone o la risoluzione del contratto nonchè il risarcimento del danno ulteriore.
 
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