I presupposti dell'azione di contraffazione del brevetto

Di seguito le massime di due significative sentenze della Suprema Corte in tema di azione di contraffazione di brevetto. Le sentenze, giungendo a conclusioni opposte in ordine alla fondatezza dell'azione di contraffazione del brevetto, riposano entrambe su un'ottica sostanzialistica della condotta di contraffazione. Ed infatti, con riferimento alla sentenza n. 22495 del 2006, la Suprema Corte ha ravvisato la sussistenza di una contraffazione anche nel produrre e commercializzare solo componenti della invenzione già commercializzata laddove tali componenti ne rappresentino la sostanza inventiva.
Con la sentenza n. 17993 del 2005, invece, la Suprema Corte, pur avendo acclarato che entrambi i brevetti avevano la medesima funzione, ha precisato che, al fine di integrare i presupposti della contraffazione del brevetto, è necessario l'ulteriore accertamento in ordine all'identità delle soluzioni tecniche utilizzate per il raggiungimento dell'analogo risultato.

Cassazione civile  sez. I 19 ottobre 2006 n. 22495

Costituisce contraffazione del brevetto per invenzione industriale il produrre e commercializzare anche solo le componenti di un macchinario brevettato se queste sono destinate univocamente a far parte di detto macchinario, con la precisazione che per aversi contraffazione in siffatte ipotesi occorre che le componenti del macchinario riprodotte e commercializzate siano quelle in cui essenzialmente si esplica la valenza inventiva di quanto brevettato. (Nella fattispecie la S.C. ha quindi confermato la sussistenza della contraffazione nella produzione e commercializzazione di particolari dischi, costituenti la parte caratterizzante - "il cuore" - dell'invenzione di un più complesso macchinario, da altri brevettata, e dichiaratamente destinati dal contraffattore alla vendita quali pezzi di ricambio di quel macchinario).

 

Cassazione civile  sez. I 09 settembre 2005 n. 17993

 
 Il carattere della novità dell'invenzione richiede che il trovato, per una persona esperta del ramo cui si riferisce, non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica e non è escluso dal solo fatto che due brevetti sono connotati dalla identità della funzione, ossia permettono di realizzare uno stesso obiettivo industriale, che ben può essere conseguito mediante differenti soluzioni tecniche; pertanto, l'accertamento della contraffazione riposa su un delicato giudizio di valore, riservato al giudice del merito, che deve essere fondato sulla specifica persuasività della motivazione la quale, conseguentemente, deve dare conto della esaustiva valutazione dei possibili indizi, delle risultanze istruttorie, anzitutto tecniche, e delle contrapposte ragioni delle parti. (Nella fattispecie, concernente la contraffazione di un brevetto avente ad oggetto un sistema di rilevazione a distanza del consumo elettrico dell'utente e di riduzione dell'energia erogata, la S.C. ha annullato, con rinvio, la sentenza di merito che aveva ritenuto fondata la domanda, valorizzando l'identità della funzione dei brevetti , anziché prendere in esame il profilo delle soluzioni tecniche con le quali l'invenzione era stata realizzata, senza considerare compiutamente se lo stato delle conoscenze tecniche successive al brevetto del quale si lamentava la contraffazione consentisse appunto una diversa soluzione rispetto a quella oggetto di quest'ultimo, discostandosi dalle conclusioni del c.t.u., senza esplicitare le ragioni in grado di dimostrare che il secondo brevetto non era fondato sull'adozione di una diversa tecnica).
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