Inquinamento elettromagnetico

Cassazione civile  sez. II 23 gennaio 2007 n. 1391
 
In tema di immissioni di onde elettromagnetiche (nella specie, provenienti dal traliccio di una emittente radiotelevisiva impiantato sul lastrico solare dell'edificio adiacente quello abitato dai ricorrenti), la risarcibilità del danno che si assume essere stato causato dalle immissioni non può prescindere dall'accertamento dell'illiceità del comportamento dell'emittente, che deve escludersi qualora le immissioni si siano mantenute nei limiti fissati dalla normativa vigente, nel qual caso esse sono assistite da una presunzione di non pericolosità; ne consegue che, in mancanza di un principio codificato di precauzione che consenta una tutela avanzata a fronte di eventi di potenziale ma non provata pericolosità, deve escludersi in questi casi il diritto al risarcimento di un danno del tutto ipotetico.
 
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