Cassazione civile
sez. II 23 gennaio 2007 n. 1391
In tema di immissioni di onde elettromagnetiche (nella specie,
provenienti dal traliccio di una emittente radiotelevisiva impiantato
sul lastrico solare dell'edificio adiacente quello abitato dai
ricorrenti), la risarcibilità del danno che si assume essere stato
causato dalle immissioni non può prescindere dall'accertamento
dell'illiceità del comportamento dell'emittente, che deve escludersi
qualora le immissioni si siano mantenute nei limiti fissati dalla
normativa vigente, nel qual caso esse sono assistite da una presunzione
di non pericolosità; ne consegue che, in mancanza di un principio
codificato di precauzione che consenta una tutela avanzata a fronte di
eventi di potenziale ma non provata pericolosità, deve escludersi in
questi casi il diritto al risarcimento di un danno del tutto ipotetico.