Il diritto delle obbligazioni

Il diritto delle obbligazioni trova la sua fonte di disciplina generale negli artt. 1173 cc - 1320 cc ma è l'intero Libro IV del codice che è dedicato alle obbligazioni, di fonte contrattuale, extracontrattuale o diversa secondo la nota tripartizione contenuta nell'art. 1173 cc.
E, dunque, il diritto delle obbligazioni si occupa delle fonti costitutive dei rapporti obbligatori e delle vicende delle obbligazioni costituite, sia nella fase della loro esistenza sia nella successiva fase della loro estinzione, nonchè del profilo relativo alle conseguenze della inattuazione del rapporto obbligatorio.
L'obbligazione può definirsi come un rapporto giuridico che si costituisce tra soggetti determinati o determinabili avente ad oggetto la prestazione e, cioè, un fatto o un atto economicamente valutabile idoneo a realizzare interessi anche non patrimoniali del creditore. L'oggetto della prestazione può essere il più vario e la sua diversa consistenza detemina la ripartizione delle obbligazioni in diverse specie: obbligazioni generiche e specifiche, obbligazioni fungibili e infungibili, obbligazioni negative e positive, obbligazioni di mezzi e di risultato, obbligazioni di dare, di facere, negative e di custodia, obbligazioni obbligazioni pecuniarie, obbligazioni alternative e facoltative, obbligazioni divisibili e indivisibili, obbligazioni solidali e parziarie.
Il rapporto obbligatorio può subire modificazioni soggettive, sia dal lato attivo che dal lato passivo (cessione del credito o surrogazione nel credito, delegazione, espromissione ed accollo) o modificazioni sotto il profilo oggettivo (la novazione estingue l'obbligazione, infatti, solo in presenza dell'animus novandi).
L'obbligazione può estinguersi per effetto dell'adempimento della prestazione pattuita o per effetto dell'adempimento di una diversa prestazione previo consenso della parte creditrice.
Il codice regola una serie di ulteriori ipotesi di forme di estinzione dell'obbligazione diverse dall'adempimento (novazione, remissione del debito, compensazione, confusione, impossibilità sopravvenuta).
Il codice disciplina, poi, specificamente, sia la liberazione dal vincolo obbligatorio da parte del debitore senza la cooperazione del creditore o l'attenuazione dell'onere adempitivo, attraverso la disciplina della mora credendi, sia le conseguenze dell'inadempimento sul vincolo obbligatorio e sotto il profilo risarcitorio.
Qui di seguito sono state approfonditi diversi argomenti con riferimento al diritto delle obbligazioni nelle aree segnalate.

 

Per consulenza e assistenza sul diritto delle obbligazioni


Le specie di obbligazioni - le obbligazioni pecuniarie


Le modificazioni soggettive delle obbligazioni

L'adempimento dell'obbligazione

I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento


L'inadempimento delle obbligazioni

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