Il nesso di causalità nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.

 

Ulteriore elemento della responsabilità aquiliana di cui L'art 2043 c.c. è la sussistenza di un nesso di causalità tra la condotta antigiuridica e il danno ingiusto.
La norma civilistica di riferimento è quella di cui all'art. 1223 c.c., estensibile alla responsabilità extracontrattuale in forza del richiamo di cui all'art. 2056 c.c..
L'art. 1223 c.c., in tema di nesso di causalità, prevede che siano risarcibili i danni che siano conseguenze immediate e dirette della condotta antigiuridica.
Si intendono danni immediati e diretti ex art. 1223 c.c., che integrano il nesso di causalità di cui all'art. 2043 c.c., quei danni che non si sarebbero verificati senza il comportamento antigiuridico (principio della condicio sine qua non) e, sempre che gli stessi non siano riconducibili a fattori eccezionali di per sè idonei a determinare l'evento dannoso (principio della causalità adeguata)
La giurisprudenza, tuttavia, in tema di nesso di causalità, ha notevolmente ampliato l'ambito dei danni risarcibili, estendo la risarcibilità ai danni mediati ed indiretti, soprattutto laddove la condotta causativa del danno sia imputabile a titolo di dolo.
L'estensione dell'ambito dei danni risarcibili ha, in particolare, riguardato tutta la sfera del risarcimento dovuto agli eredi con riferimento ai danni alla persona (ad esempio il biologico ed il morale) subiti dal de cuius in conseguenza di una condotta antigiuridica del terzo, anche nel caso in cui il successivo evento morte non sia legato da un nesso di causalità con tale condotta. In questo senso è stata anche dichiarata la sussistenza di un nesso di causalità tra il danno biologico ed alla vita di relazione subito dal coniuge nell'ipotesi di menomazione subita come conseguenza di un incidente dall'altro coniuge.
In tema di nesso di causalità deve, poi, esaminarsi il disposto di cui all'art. 1227 c.c. a mente del quale la condotta colposa del danneggiato può determinare una riduzione del risarcimento dovuto o, addirittura, una interruzione del nesso di causalità stesso con il conseguente mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno.
La giurisprudenza ha, innanzitutto, precisato che il concorso colposo deve concretarsi in una cooperazione attiva nel fatto colposo del danneggiante. Inoltre, con riferimento alla condotta colposa del danneggiato, è stato precisato che il concorso di cui all'art. 1227 c.c. è ravvisabile solo qualora la norma di condotta violata sia specificatamente intesa ad evitare o, quanto meno, ridurre i rischi di subire il danno poi effettivamente occorso al danneggiato.
E' idoneo a interrompere il nesso di causalità il caso fortuito e, cioè, la componente causale di un evento che, per imprevedibilità e autonomia causale, esclude la responsabilità dell'autore del comportamento antigiuridico.

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