Il processo sommario di cognizione è stato introdotto dalla Legge n 69 del 2009 che ha inserito il capo III bis nel Titolo I del libro IV del cpc.
Si tratta di un'azione con istruttoria semplificata che giustifica il ricorso ad un rito che, rispetto all'ordinario, dovrebbe risultare più snello.
Il processo sommario di cognizione viene incardinato con ricorso anzichè con atto di citazione. Il ricorso deve possedere, peraltro, i requisiti contenutistici dell'atto di citazione. Il Giudice designato dal Presidente del Tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti ed il ricorso con il provvedimento di fissazione dell'udienza debbono notificarsi al convenuto almeno trenta giorni prima dell'udienza.
Il convenuto ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima proponendo a pena di decadenza le eccezioni non rilevabili d'ufficio e quella di incompetenza, la domanda riconvenzionale nonchè formulando eventuale istanza di differimento dell'udienza per la chiamata di terzo in garanzia.
Il Giudice adito dovrà valutare se il processo è stato correttamente attivato e se è proseguibile nelle forme sommarie di cui agli artt. 702 bis cpc e ss in particolare indagando sulla complessità dell'istruttoria e, in via preliminare, se sussista la propria competenza e se la causa rientri tra quelle astrattamente trattabili con il rito sommario (si tratta di tutte le controversie di competenza del giudice moncratico, con esclusione, secondo la prevalente dottrina, delle controversie che prevedono il rito speciale del lavoro, delle controversie che prevedano specifici riti sommari e delle controversie di opposizione a DI).
Ove il giudice ritenga che la causa non sia definibile con il rito sommario, fisserà l'udienza di cui all'art. 183 cpc per assumere in detta udienza le conseguenti determinazioni sulla prosecuzione del processo nella forma ordinaria; potrà separare la domanda riconvenzionale dalla principale ove solo con riferimento alla seconda ritenga l'insussistenza dei necessari requisiti di semplificazione.
Il procedimento sommario si conclude con ordinanza che è titolo esecutivo e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca; è suscettibile di passare in giudicato ove non sia appellata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione. In appello sono proponibili nuove istanze istruttorie ove rilevanti.
ARTICOLO 702 BIS
Forma della domanda. Costituzione delle parti (1)
[I]. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta con ricorso al tribunale competente. Il ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'articolo 163.
[II]. A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale, il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
[III]. Il giudice designato fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione.
[IV]. Il convenuto deve costituirsi mediante deposito in cancelleria della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.
[V]. Se il convenuto intende chiamare un terzo in garanzia deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere al giudice designato lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, provvede a fissare la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del quarto comma.
(1) Articolo inserito dall'art. 51, comma 1, della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha inserito l'intero Capo III-bis.
ARTICOLO 702 TER
Procedimento (1)
[I]. Il giudice, se ritiene di essere incompetente, lo dichiara con ordinanza.
[II]. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
[III]. Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono unnistruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.
[IV]. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
[V]. Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.
[VI]. L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
[VII]. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.
(1) Articolo inserito dall'art. 51, comma 1, della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha inserito l'intero Capo III-bis.
ARTICOLO 702 QUATER
[II]. Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702-bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile. Nello stesso modo provvede sulla domanda riconvenzionale.
[III]. Se ritiene che le difese svolte dalle parti richiedono unnistruzione non sommaria, il giudice, con ordinanza non impugnabile, fissa l'udienza di cui all'articolo 183. In tal caso si applicano le disposizioni del libro II.
[IV]. Quando la causa relativa alla domanda riconvenzionale richiede un'istruzione non sommaria, il giudice ne dispone la separazione.
[V]. Se non provvede ai sensi dei commi precedenti, alla prima udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto delle domande.
[VI]. L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione.
[VII]. Il giudice provvede in ogni caso sulle spese del procedimento ai sensi degli articoli 91 e seguenti.
(1) Articolo inserito dall'art. 51, comma 1, della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha inserito l'intero Capo III-bis.
ARTICOLO 702 QUATER
Appello (1)
[I]. L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile. Il presidente del collegio può delegare llassunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio.
(1) Articolo inserito dall'art. 51, comma 1, della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha inserito l'intero Capo III-bis.
(1) Articolo inserito dall'art. 51, comma 1, della l. 18 giugno 2009, n. 69, che ha inserito l'intero Capo III-bis.