Imputazione di pagamento (art. 1193 c.c.)

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L'imputazione del pagamento è l'atto con il quale, ove il debitore abbia più debiti dello stesso genere nei confronti dell'unico creditore ed effettui un pagamento inidoneo ad estinguerli tutti, il pagamento stesso viene riferito ad uno o più dei rapporti obbligatori in essere.

L'imputazione del pagamento spetta, in via principale, al debitore che, nel momento in cui paga, può dichiarare quale debito intenda estinguere. L'imputazione del pagamento da parte del debitore è libera ma non si può imputare il pagamento al capitale prima che agli interessi. Deve, inoltre, considerarsi che il creditore può sempre rifiutare un adempimento parziale, salvo che il rifiuto stesso sia contrario a buona fede.

Ove il debitore non provveda all'imputazione del pagamento, essa può essere fatta nella quietanza da parte del creditore, salvo che il debitore rifiuti la quietanza contenente l'imputazione. L'imputazione del pagamento effettuata nella quietanza da parte del creditore può essere successivamente impugnata solo in caso di dolo o sorpresa.

Sulla natura dell'atto d'imputazione, esso viene dalla dottrina ritenuto di carattere non negoziale ed unilaterale ove posto in essere dal debitore; ove invece l'imputazione sia effettuata dal creditore, l'opinione prevalente ricostruisce la fattispecie come contrattuale in considerazione del potere di rifiuto del debitore e della facoltà d'impugnativa per dolo e sorpresa.

Il codice, in mancanza di imputazione di pagamento da parte del debitore e da parte del creditore pone delle regole suppletive d'imputazione che rispondono al criterio del contemperamento dei diversi interessi in gioco.

In tal senso, tra più debiti di cui uno solo scaduto il pagamento deve essere preliminarmente imputato al debito scaduto, tra più debiti ugualmente scaduti l'imputazione va al debito meno garantito, tra più debiti ugualmente garantiti e scaduti va al debito più oneroso e, in difetto di tali criteri di scelta, al debito più antico.A parità di tali condizioni l'imputazione va effettuata proporzionalmente in relazione a ciascun debito.

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