Luogo e termine dell adempimento art. 1182 c.c. e ss.

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Il codice civile stabilisce alcune regole relative all'individuazione del luogo dell'adempimento e del termine dell'adempimento. Si tratta di regole suppletive che intervengono solo laddove le parti non abbiano convenuto il luogo dell'adempimento oppure nel caso in cui lo stesso non sia individuabile sulla base della natura della prestazione, delle circostanze o degli usi.

In tali ipotesi, ove l'obbligazione sia quella di consegnare una cosa certa e determinata, il luogo dell'adempimento è dove si trovava la cosa quando l'obbligazione è sorta.

Nel caso di obbligazioni aventi per oggetto somme di denaro, il luogo dell'adempimento è il domicilio del creditore al tempo della scadenza; ove tale domicilio sia mutato dal tempo della nascita dell'obbligazione, anche a seguito di cessione del credito e ciò renda più gravoso l'adempimento, il debitore ha facoltà di richiedere l'adempimento nel proprio domicilio. La regola riguarda esclusivamente le cc.dd. obbligazioni di valuta che abbiano, ab origine, ad oggetto una somma denaro, con esclusione delle obbligazioni di valore.

In tutti gli altri casi l'adempimento ha luogo presso il domicilio del debitore.

Con riferimento al tempo dell'adempimento il codice stabilisce la regola generale che, se è stabilito un termine per l'adempimento, esso si presume apposto in favore del debitore. Se prima della scadenza del termine per l'adempimento il debitore ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie prestate o non ha dato le garanzie che aveva promesse o è divenuto insolvente, il creditore può esigere l'adempimento immediatamente. L'insolvenza viene individuata dalla giurisprudenza in una situazione di dissesto finanziario e non può ritenersi integrata da un isolato inadempimento.

Ove il termine dell'adempimento sia apposto in favore del creditore, questi può esigere l'adempimento anche prima della scadenza, ove il termine sia apposto a favore di entrambe le parti (come nel caso di termine a favore del creditore), il debitore non potrà esigere di adempiere prima della scadenza del termine e non potrà dar luogo al procedimento di liberazione dal debito consistente nella mora credendi.

L'adempimento effettuato in pendenza di termine non è ripetibile ma il debitore che abbia eseguito la prestazione prima della scadenza del termine ha il diritto di essere indennizzato con riferimento all'arricchimento di cui abbia beneficiato il creditore; in tal senso, saranno dovuti gli interessi compensativi in caso di anticipato pagamento di una somma di danaro. 

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