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L'intervento volontario è previsto e disciplinato dall'art. 105 cpc a mente del quale è possibile intervenire nel giudizio pendente tra altri allorchè:
l'interveniente abbia una pretesa derivante dal titolo o sull'oggetto delle domande già proposte da far valere nei confronti di tutte o solo di alcune delle parti processuali (intervento c.d. principale o adesivo autonomo);
l'interveniente abbia interesse a sostenere le ragioni di una delle parti (intervento c.d. adesivo dipendente).
Nel caso dell'intervento principale e adesivo autonomo, l'interveniente ha poteri processuali autonomi rispetto a quelli delle parti già costituite (ad esempio può autonomamente impugnare), la sua posizione può essere comune (cd intervento adesivo autonomo o litisconsortite) ad una delle parti o in contrasto con tutte (intervento principale).
Nel caso dell'intervento adesivo dipendente invece la posizione processuale è strettamente legata a quella della parte adiuvata (l'interveniente adesivo dipendente non può ad esempio impugnare e deve subire le sorti processuali derivanti da scelte della parte adiuvata).
Nel caso dell'intervento adesivo dipendente invece la posizione processuale è strettamente legata a quella della parte adiuvata (l'interveniente adesivo dipendente non può ad esempio impugnare e deve subire le sorti processuali derivanti da scelte della parte adiuvata).