La disciplina dei termini e dei presupposti della domanda riconvenzionale e due modelli di domanda riconvenzionale per il rito ordinario e per il rito lavoro
La domanda riconvenzionale è indicata, nell'art. 36 cpc, come quella, svolta nel medesimo giudizio dal convenuto o dall'attore, dipendente dal titolo su cui è fondata la domanda di parte attrice o da quello che appartiene già al giudizio come eccezione. E' opportuno, infatti, chiarire che la domanda riconvenzionale non può essere svolta solamente dal convenuto ma anche dall'attore ed il presupposto della lgittima proposizione della domanda riconvenzionale da parte dell'attore è il titolo da cui dipende la domanda riconvenzionale del convenuto ovvero quello che ne fonda le eccezioni (cfr. l'art. 183 cpc cd reconventio reconventionis).
E' possibile, ad esempio, che l'attore proponga domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro dovuta per effetto di un contratto; il convenuto potrà costituirsi eccependo la compensazione con il credito liquido ed esigibile derivante da un diverso contratto e ciò dovrà farlo a pena di decadenza nella comparsa di costituzione (venti giorni prima dell'udienza di cui all'art. 183 cpc), il convenuto, ove il credito derivante da tale diverso contratto ecceda quello fatto valere in giudizio dall'attore, potrà anche chiedere la condanna al pagamento per l'eccedenza. A questo punto è anche possibile che l'attore chieda, all'udienza di cui all'art. 183 cpc, in via riconvenzionale della riconvenzionale, l'esecuzione della controprestazione relativa al contratto su cui è fondata la domanda riconvenzionale della parte convenuta.
E' anche opportuno precisare che la giurisprudenza tende a dare un'interpretazione estensiva dei presupposti legittimanti lo svolgimento della domanda riconvenzionale reputando suffciente la sussistenza di un collegamento tra le opposte pretese che ne giustifichi la trattazione congiunta (tra le molte, Cass n 1617 del 14 febbraio 2000).
La domanda riconvenzionale può, inoltre, essere svolta non già nei riguardi della parte attrice ma nei confronti di altro convenuto.
Con riferimento al convenuto, il termine perentorio per la proposizione della domanda riconvenzionale è quello del deposito della comparsa di costituzione nel termine perentorio di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione o di quella differita da parte del giudice ai sensi dell'art. 168 bis quinto comma. Con riferimento all'attore invece il termine entro il quale potrà essere proposta la domanda riconvenzionale è quello della prima udienza di comparizione e trattazione di cui all'art. 183 cpc.
Nel rito del lavoro, la domanda riconvenzionale del resistente va proposta a pena di decadenza nella memoria di costituzione che deve depositarsi entro il termine di dieci giorni dall'udienza di discussione. A pena d'inammissibilità della domanda riconnvenzionale, inoltre, la parte resistente deve chiedere che l'udienza di discussione sia rifissata. A cura dell'ufficio, la domanda reiconvenzionale unitamente al decreto di rifissazione dell'udienza vengono notificate alla parte ricorrente.
La domanda riconvenzionale costituisce una domanda del tutto autonoma da quella svolta in via principale sicchè lo scrutinio della prima va effettuato anche laddove la domanda principale che ha occasionato la riconvenzionale sia dichiarata inammissibile per questioni di rito.
La domanda riconvenzionale costituisce una domanda del tutto autonoma da quella svolta in via principale sicchè lo scrutinio della prima va effettuato anche laddove la domanda principale che ha occasionato la riconvenzionale sia dichiarata inammissibile per questioni di rito.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo l'opponente ha il diritto di svolgere la domanda riconvenzionale in quanto la domanda dell'opposto deve ritenersi limitata a quella fatta valere con il procedimento monitorio. Naturalmente ciò non significa che l'opposto non possa svolgere domanda riconvenzionale rispetto alla domanda riconvenzionale svolta dall'opponente (in termini Cass n 16957/2002)
TRIBUNALE DI ....
- Sezione lavoro -
Giudice Dott R.g.n.
MEMORIA DIFENSIVA
(CON DOMANDA RICONVENZIONALE )
- Sezione lavoro -
Giudice Dott R.g.n.
MEMORIA DIFENSIVA
(CON DOMANDA RICONVENZIONALE )
Per
...., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. ...., nato a ...., il ...., P.I. .... corrente in .... alla via ...., P.I. ...., rappresentata e difesa giusta procura a margine del presente atto dall'avv. .... C.F. .... , presso il cui studio in .... alla via .... elegge domicilio per tutti gli effetti di legge;
- resistente -
contro
il sig. ...., rappresentato e difeso dall'avv. ....
- ricorrente -
Fatto e diritto
Con ricorso notificato il............, il ricorrente chiedeva la condanna dell'odierna resistente a pagare la somma di...........assumendo che la resistente avrebbe ingiustificatamente rassegnato le proprie dimissioni in data......
La pretesa di parte resistente è infondata in quanto....................
Ne consegue che l'odierna resistente ha titolo ed intende svolgere domanda riconvenzionale al riguardo, a pretendere l'indennità di mancato preavviso così come il trattamento di fine rapporto così come evidenziato dai seguenti conteggi realizzati sulla base delle buste paga versate in atti
P.T.M.
Voglia il Giudice adito,
fissare nuova udienza di discussione ex art. 419 cpc e, all'udienza così rifissata
rigettare la domanda di parte ricorrente in quanto infondata in fatto e diritto
in accolgimento della domanda riconvenzionale
condannare il Sig..................a corrispondere alla Sig.ra.................la somma di Euro..........con interessi e rivalutazione come per legge. Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite
Si producono:
buste paga da.....a.........
Si chiede di essere ammessi alla prova dirtetta sulla seguente circostanza.....................nonchè alla prova contraria sui capitoli della prova testimoniale avversaria. Si indica quale testimone il Sig...........residente in.................
[luogo e data] ....
L'Avvocato [firma] ....