L’invenzione industriale è un bene immateriale consistente nell’idea originale atta a risolvere un problema tecnico, rimuovendo gli ostacoli alla realizzazione di un determinato risultato industriale. I requisiti dell’invenzione industriale che la rendono suscettibile di formare oggetto di brevetto sono, dunque, l’originalità e l’idoneità a raggiungere un risultato industriale.
A mente dell’art. 2585 c.c. possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un’applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purchè essa dia immediati risultati industriali.
L’invenzione industriale, per poter formare oggetto di brevetto, deve, dunque, essere suscettibile d’applicazione industriale, presentare i caratteri dell’originalità e non essere stata divulgata.
Si distingue il diritto al brevetto, che spetta all’autore dell’invenzione industriale (che ha anche il diritto morale imprescrittibile ed inalienabile di esserne riconosciuto autore) o a chi ha acquistato l’invenzione, dal diritto di sfruttamento economico dell’invenzione industriale oggetto del brevetto che, invece, spetta al titolare del brevetto, il quale può alienarlo o trasferirne i diritti di sfruttamento economico ed eventualmente inibire l’uso indebito che terzi ne facciano (c.d. diritto sul brevetto).
In ogni caso ai terzi spetta un diritto di preuso sulla invenzione industriale che forma oggetto di brevetto, ove ne abbiano fatto uso nei 12 mesi antecedenti il rilascio del brevetto stesso.
Ai terzi spetta, invece, il diritto di agire per la declaratoria della nullità del brevetto ove l’invenzione industriale che ne rappresenta l’oggetto non sia in realtà tale difettando di alcuno dei summenzionati requisiti.
Il brevetto ha durata di venti anni dal momento in cui viene rilasciato ed i relativi diritti sono tutelati giudizialmente dalla c.d. azione di contraffazione che consiste nell’inibitoria dell’uso, da parte dei terzi, dell’invenzione industriale oggetto di brevetto e nel risarcimento del danno.
L’art. 2590 c.c. rinvia alle leggi speciali per quel che concerne le invenzioni industriali realizzate dal prestatore di lavoro, stabilendo, in ogni caso, il diritto del prestatore di essere riconosciuto l’autore dell’invenzione.
Occorre, in tale fattispecie, distinguere: se l’oggetto della prestazione lavorativa è proprio quello di realizzare nuove invenzioni industriali il diritto di sfruttamento economico dell’invenzione ed il connesso diritto di brevetto spetta al datore di lavoro e nessun compenso spetta al lavoratore; se, invece, il fine della prestazione lavorativa non è quello dir realizzare invenzioni industriali e, tuttavia, nell’esecuzione della prestazione lavorativa oggetto del rapporto viene realizzata l’invenzione, analogamente il diritto di sfruttamento economico ed il diritto di brevetto competono al datore ma il lavoratore ha diritto ad un equo indennizzo; se, infine, l’invenzione industriale esula dall’esecuzione del rapporto di lavoro essendo il frutto di un’autonoma iniziativa da parte del lavoratore che, tuttavia, fa uso dei beni aziendali, il datore ha un diritto di prelazione per l’acquisto dell’invenzione industriale e/o del connesso brevetto.
Argomenti correlati
la contraffazione del brevetto
la brevettabilità delle invenzioni