L'interpretazione del contratto

Argomenti correlati
 
le regole di interpretazione del contratto

Le singole regole di interpretazione del contratto, nell'applicazione giurisprudenziale
 
 
Gli usi, l'equità e la buona fede, l'integrazione del contenuto del contratto nella prassi giurisprudenziale
 
 
Il contenuto del contratto, determinabilità, possibilità e liceità dell'oggetto
 
Gli artt 1362 e ss del cc dettano le regole di interpretazione del contratto. Le norme codicistiche in materia di interpretazione del contratto si suddividono in regole di interpretazione soggettiva (artt. 1362 cc - 1365 c) ed in regole di intepretazione oggettiva (artt.. 1367 cc - 1371 cc), tra i due gruppi di norme si colloca il criterio di interpretazione del contratto secondo buona fede di cui all'art. 1366 cc che, secondo l'interpretazione dottrinale prevalente, si colloca in posizione mediana tra i due gruppi di norme.
Deve sottolinearsi che, secondo l'impostazione giurisprudenziale dominante, le norme di interpretazione del contratto si collocano in una posizione gradata rispetto al principio desumibile dal noto brocardo latino: "in claris non fit interpretatio". Ne consegue che tali norme trovano un loro spazio applicativo solo laddove la portata dell'accordo non possa inferirsi dal dato letterale.
Dalla questione relativa alla natura giuridica delle norme di interpretazione del contratto se esse, cioè, siano norme giuridiche  (tesi questa prevalente) o regole di logica discende il tipo di censura che può sollevarsi in Cassazione avverso la mancata o erronea applicazione delle medesime (violazione di legge o insuficienza  o contraddittorietà della motivazione).
 
art 1362 cc
Intenzione dei contraenti.
Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole.
Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.

art 1363 cc
Interpretazione complessiva delle clausole.
Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.

art 1364 cc
Espressioni generali.
Per quanto generali siano le espressioni usate nel contratto, questo non comprende che gli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare.

Articolo  1365 cc
Indicazioni esemplificative.
Quando in un contratto si è espresso un caso al fine di spiegare un patto, non si presumono esclusi i casi non espressi, ai quali, secondo ragione, può estendersi lo stesso patto.

Articolo  1366 cc
Interpretazione di buona fede.
Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

Articolo  1367 cc
Conservazione del contratto.
Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno.

Articolo  1368 cc
Pratiche generali interpretative.
Le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso.
Nei contratti in cui una delle parti è un imprenditore, le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui è la sede dell'impresa.
 
Articolo  1369 cc
Espressioni con più sensi.
Le espressioni che possono avere più sensi devono, nel dubbio, essere intese nel senso più conveniente alla natura e all'oggetto del contratto.

Articolo  1370 cc
Interpretazione contro l'autore della clausola.
Le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti s'interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro.

Articolo  1371 cc
Regole finali.
Qualora, nonostante l'applicazione delle norme contenute in questo capo, il contratto rimanga oscuro, esso deve essere inteso nel senso meno gravoso per l'obbligato, se è a titolo gratuito, e nel senso che realizzi l'equo contemperamento degli interessi delle parti, se è a titolo oneroso.

RICHIEDI CONSULENZA