L'art 140 bis, che disciplina l'azione collettiva risarcitoria, non prevede che, all'esito del giudizio, vi sia una sentenza di condanna, la sentenza è solo di accertamento anche nel caso in cui individui i criteri di liquidazione del danno e una somma minima di risarcimento (su ciò la dottrina è concorde).
Il legislatore ha previsto l'adesione come un onere a carico dei consumatori per poter avvalersi della sentenza ai fini di una concreta liquidazione del danno attravero il meccanismo della conciliazione o attraverso la formazione del titolo esecutivo.
L'adesione all'azione collettiva è possibile sino all'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio d'appello. L'adesione all'azione collettiva va comunicata con atto scritto al proponente. Naturalmente, anche se il Legislatore tace sul punto, dell'adesione deve essere informato sia il professionista che il Giudice. Occorrerà, dunque, depositare l'atto di adesione. Non è chiaro chi debba procedere al deposito dell'atto di adesione.
L'intervento del consumatore nell'azione collettiva, è un intervento processuale sui generis nel quale il consumatore, che non può mettere in moto il processo, può, dopo che l'azione collettiva è stata incardinata dall'associazione (o dal comitato) legittimata, intervenire e partecipare al processo anche in contrapposizione con l'associazione che promuove l'iniziativa processuale.
L'intervento nell'azione collettiva dovrebbe essere consentito anche agli aderenti che si reputino insoddisfatti delal gestione della lite da parte dell'associazione rappresentativa. Gli intervenienti nell'azione collettiva hanno tutti i poteri che spettano alla parte.
Nel caso di adesione collettiva o di intervento nell'azione collettiva il Giudice ha il dovere di determinare i criteri di liquidazione del danno e, se possibile allo stato degli atti, determina una somma minima dovuta come risarcimento del danno.
Il convenuto, nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, può proporre a ciascuno degli aderenti il pagamento di una somma; se l'impresa non comunica l'offerta o i consumatori non ritengono di accettarla il presidente del tribunale costituisce una camera di conciliazione su istanza degli aderenti o degli intervenienti o di alcuno di essi. La camera di conciliazione, a sua volta, quantifica l'ammontare dovuto a ciascun consumatore e determina modi e termini della corresponsione con verbale costituente titolo esecutivo.