Con riferimento all'azione collettiva risarcitoria, introdotta nel nostro ordinamento dall'art. 2 della L. n. 244/2007 che, con il comma 446, ha introdotto l'art. 140 bis all'intgerno del codice del consumo, una questione significativa e di particolare rilievo è quella dell'individuazione dei sogetti legittimati ad intraprendere la class action.
A mente della normativa citata, la legittimazione alla proposizione dell'azione collettiva spetta sia alle associazioni dei consumatori, sia a comitati e associazioni adeguatamente rappresentativi ed anche appositamente costituiti, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 140 bis. Per quanto riguarda la legittimazione ad agire non è prevista espressamente la valutazione sull'adeguata rappresentatività dinanzi al collegio nella fase dedicata alla valutazione sull'ammissibilità della domanda.
Tra le problematiche aperte in merito alla legittimazione alla class action, si pone quella della legittimazione ad agire da parte di associazioni e comitati non italiani rappresenativi degli interessi collettivi incisi dalla fattispecie plurioffensiva. Analogamente si pone il problema se l'azione collettiva possa essere spiegata, sotto il profilo passivo, nei confronti di un professionista che non abbia la sua sede in Italia.