L'adempimento e l'adempimento del terzo (artt. 1176 c.c. e 1180 c.c.)

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L'adempimento costituisce la principale modalità satisfattiva d'estinzione dell'obbligazione e viene normalmente posto in essere dal debitore, tranne il caso dell'adempimento del terzo di cui all'art. 1180 c.c. che, infatti, secondo parte della dottrina, non sarebbe una vera forma di adempimento ma una estinzione satisfattiva del credito senza adempimento.

L'adempimento del terzo di cui all'art. 1180 c.c. ha per oggetto l'esatta prestazione dovuta al creditore e può avvenire anche contro la volontà del debitore. D'altronde il creditore non può rifiutare l'adempimento del terzo se non abbia un interesse giuridicamente apprezzabile all'adempimento da parte del debitore ovvero se quest'ultimo non abbia manifestato opposizione.

E' anche possibile che il terzo e il creditore si accordino per l'esecuzione di una diversa prestazione in luogo dell'originaria. L'estinzione dell'obbligazione non è peraltro una vicenda necessariamente legata all'adempimento del terzo il quale potrebbe essere surrogato nei diritti del creditore ai sensi dell'art. 1202 cc, con la conseguente sopravvivenza della correlativa posizione debitoria. L'adempimento del terzo, secondo la tesi prevalente, non costitusce un vero e proprio atto adempitivo che, come tale, deve necessariamente provenire dal debitore o, in ogni caso, da un soggetto appartenente alla sua sfera organizzativa ai sensi dell'art. 1228 cc. Inoltre, come già anticipato, la natura negoziale dell'atto di adempimento del terzo, quale atto libero, è altro requisito che vale a distinguerlo dall'adempimento del debitore.

In materia di adempimento dell'obbligazione, si contrappongono sostanzialmente due tesi, quella personalistica e quella oggettiva. Secondo la tesi personalistica l'adempimento è il comportamento cui è tenuto il debitore per la soddisfazione dell'interesse del creditore. Il tipo di comportamento viene individuato su basi oggettive e non in riferimento alle caratteristiche personali del singolo debitore. Il criterio per valutare l'esattezza dell'adempimento è quello della diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell'art. 1176 cc, 1° comma ovvero quello della perizia richiesta dalla natura professionale dell'attività costituente l'oggetto della prestazione obbligatoria. In tale prospettiva costituisce adempimento anche quello posto in essere in buona fede nei confronti del creditore apparente da parte del debitore effettivo.

Per l'altro orientamento, invece, l'adempimento sarebbe da considerare il fatto  o l'atto idoneo a realizzare l'interesse del creditore.La norma di riferimento è quella di cui all'art. 1218 cc secondo cui il debitore è tenuto all'adempimento entro il limite dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile della prestazione. Secondo tale diversa impostazione, dovrebbero ritenersi atti di adempimento sia quello del terzo ex art. 1180 cc, sia l'esecuzione forzata.

Sempre a livello d'inquadramento generale, vi è chi ha interpretato l'adempimento come un negozio giuridico  (ma si tratta di tesi minoritaria) e chi, invece, l'ha ricondotto nell'alveo degli atti o, per la tesi oggettiva, dei fatti giuridici. A livello codicistico, peraltro, l'assimilazione dell'adempimento al negozio giuridico appare smentita dalla previsione della validità dell'adempimento da parte del debitore incapace e dall'esplicita estensione dei limiti della prova relativi ai contratti ai pagamenti; estensione che non avrebbe senso ove i due atti fossero assimilabili. Inoltre, sul piano generale, deve sottolinearsi come l'adempimento non sia un atto libero e come, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione, ciò che rileva è l'obiettiva idoneità della prestazione a realizzarne il contenuto. Sotto il profilo dell'irrilevanza della capacità del debitore, poi, occorre indagare se il riferimento sia alla sola incapacità legale o anche all'incapacità naturale. L'interpretazione estensiva è preferibile anche in considerazione del disposto di cui all'art. 428 cc a mente del quale l'atto unilaterale dell'incapace naturale è annullabile solo ove arrechi un pregiudizio e un atto di adempimento d'obbligazione non è mai idoneo, sul piano giuridico, ad arrecare tale pregiudizio. 

I termini pagamento e adempimento vengono, di norma, utilizzati come sinonimi anche se, con il termine di pagamento, si individuano quelle forme di adempimento che incidono nella sfera patrimoniale di un terzo rendendone necessaria la cooperazione.

Sotto il profilo strutturale, deve distinguersi tra il destinatario della prestazione ed il creditore che è il soggetto legittimato ad esigerla. Inoltre il creditore può indicare un altro soggetto legittimato a ricevere il pagamento così attribuendo al debitore la facoltà di estinguere l'obbligazione mediante adempimento nei confronti del creditore o di altro soggetto denominato indicatario del pagamento. L'indicatario del pagamento riceve lo stesso in nome proprio al contrario del rappresentante che riceve il pagamento in nome e per conto del creditore attraverso la spendita della procura all'incasso.

Il pagamento al creditore incapace non libera il debitore che non provi che il pagamento è stato rivolto a vantaggio dell'incapace stesso, il pagamento al non legittimato libera il debitore ove il creditore lo ratifichi o ne abbia approfittato, il pagamento al creditore apparente libera il debitore qualora l'apparenza discenda da circostanze univoche ed il debitore sia stato in buona fede. Secondo parte della dottrina l'apparenza deve essere, inoltre, attribuita a colpa del creditore (cfr. gli artt. 1188, 1189 1190 c.c.); in applicazione delle norme relative alla rappresentanza, anche in tale caso il pagamento al rappresentante apparente in base a circostanze univoche libera il debitore in buona fede a condizione che la situazione d'apparenza sia addebitabile a colpa del rappresentato.In ogni caso la liberazione del debitore, legittima il creditore a svolgere l'azione di ripetizione nei confronti dell'accipiens.

Sotto il profilo oggettivo, l'adempimento, come già accennato, è il comportamento del debitore conforme alla diligenza del buon padre di famiglia di cui all'art. 1176 c.c. 1° comma o quello conforme alle regole tecniche della professione esercitata.

Con riferimento all'adempimento di obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale deve, peraltro, segnalarsi la norma di cui all'art. 2236 c.c. secondo cui, in caso di problematiche di particolare difficoltà, la responsabilità del professionista sussiste solo in caso di dolo o colpa grave.

Nell'individuare la prestazione oggetto dell'adempimento, sembrerebbero (come già sottolineato allorchè si è parlato della tesi personalistica e di quella oggettiva sulla natura dell'adempimento) contrapporsi due norme e, cioè, l'art. 1176 c.c. secondo cui il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia e quella di cui all'art. 1218 c.c. che, in materia di inadempimento, stabilisce che il debitore risponde ove l'inadempimento non sia dipeso da impossibilità della prestazione per causa non imputabile.

Le due norme trovano un punto di raccordo proprio nella diligenza che rappresenta, da una parte, criterio di determinazione oggettivo della prestazione dovuta nell'adempimento dell'obbligazione e, dall'altra, criterio di valutazione dell'imputabilità della causa che ha reso impossibile l'adempimento esatto. Più in particolare è stato osservato che la diligenza è il criterio con cui valutare se l'impossibilità della prestazione sia dipesa dal comportamento negligente del debitore e, per ciò, imputabile ex art. 1218 c.c. Inoltre l'impossibilità non viene più intesa in senso oggettivo ed assoluto ma in senso giuridico; viene, cioè, ritenuta impossibile la prestazione che non può essere adempiuta nonostante lo sforzo diligente del debitore.

Sempre sul piano oggettivo, il creditore ha diritto ad un adempimento integrale e può rifiutare un adempimento parziale salvo che il rifiuto sia contrario a buona fede; l'accettazione di un adempimento parziale non importa rinuncia al residuo della prestazione dovuta; il creditore che abbia ricevuto beni dei quali il debitore non poteva disporre ha il diritto di restituirli e pretendere un nuovo adempimento oltre al risarcimento del danno; al contrario il debitore non può impugnare l'adempimento eseguito con cose di cui non poteva disporre.

Nell'ambito di un discorso generale sull'adempimento, deve farsi un cenno alla distinzione tra le obbligazioni di risultato e le obbligazioni di mezzi in quanto, nelle prime, l'oggetto dell'obbligazione sarebbe la realizzazione di un risultato a prescindere dal comportamento strumentale a tale fine mentre, nelle seconde, l'oggetto dell'obbligazione sarebbe il comportamento diligente del debitore a nulla rilevando il risultato atteso. In realtà, dottrina e giurisprudenza hanno rilevato come la distinzione sia molto più sfumata e come, da una parte, nelle obbligazioni di risultato non sarebbe indifferente la modalità dell'adempimento e, dall'altra, nelle obbligazioni di mezzi vi sarebbe pur sempre un risultato atteso (si pensi alle obbligazioni aventi ad oggetto una prestazione professionale). La distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi ha il suo principale effetto sul piano della prova in quanto, nelle obbligazioni di risultato, secondo l'orientamento tradizionale, la prova dell'inadempimento sarebbe integrata dal mancato raggiungimento del risultato con la conseguenza che sarebbe il debitore a doversi liberare fornendo la prova che il mancato raggiungimento del risultato sia dipeso da impossibilità non imputabile, mentre, nelle obbligazioni di mezzi, sarebbe il creditore a dover fornire la prova che la prestazione non sia stata conforme ai criteri della diligenza di cui all'art. 1176 c.c. Anche su tale profilo, tuttavia, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha rivisto l'orientamento tradizionale riconducendo ad unità il criterio di riparto dell'onere della prova in ordine all'inadempimento stabilendo che, sulla base del principio della vicinanza della prova stessa, spetti al debitore allegare e provare il titolo da cui scaturisce la pretesa creditoria ed il danno subito e spetti, invece, al debitore fornire la prova dell'adempimento diligente e, eventualmente, della sopravvenuta causa che  lo abbia impedito

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