L'arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.)

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La fattispecie dell'arricchimento senza causa è disciplinata dall'art. 2041 c.c. e dal successivo art. 2042 c.c. e e trova il suo fondamento nel principio dell'equità e della solidarietà.

La nozione di arricchimento senza causa viene delineata dal citato art. 2041 c.c. come l'arricchimento di una persona a danno di un'altra persona che abbia subito una correlativa perdita patrimoniale in difetto di una giusta causa.
 
L'arricchito ha l'obbligo di indennizzare, nei limiti dell'arricchimento, chi ha subito la perdita patrimoniale.
 
Nel caso in cui l'arricchimento senza causa abbia avuto per oggetto una cosa determinata, colui che l'ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura se esiste ancora al tempo della domanda.

I requisiti strutturali della fattispecie dell'arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c. sono, dunque:

l'arricchimento di una persona che può anche consistere nel risparmio della spesa,

il correlativo depauperamento di un'altra persona,

la dipendenza dell'arricchimento e del depauperamento dal medesimo fatto,

l'assenza di una giusta causa

Inoltre, il codice qualifica espressamente in termini di residualità l'azione di ingiustificato arricchimento dacchè la relativa azione risulta esperibile solo laddove non vi sia una specifica azione che possa produrre il medesimo effetto di tutela per il depauperato(cfr. l'art. 2042 cc)

In tale prospettiva, ove la condotta produttiva dell'arricchimento e del correlativo depauperamento altrui sia connotata dal dolo o dalla colpa, stante l'assenza di giusta causa, si ricadrà nella fattispecie dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 c.c. e dovrà essere esperita quest'ultima azione. Così, ove l'arricchimento senza causa sia determinato da un pagamento indebito sarà esperibile l'azione di cui all'art. 2033 c.c. e non quella di cui all'art. 2041 c.c.

In tale prospettiva, il requisito che caratterizza l'azione d'ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c. è quello della sussidiarietà rispetto ad altri più specifici rimedi giudiziali.

Una dottrina ha elaborato una peculiare ricostruzione dei rapporti tra l'illecito aquiliano e l'ingiusitificato arricchimento, ipotizzando, sulla base di talune norme che ammettono il risarcimento del danno oltre il limite del pregiudizio del danneggiato (cfr. l'art. 125 del codice della proprietà industriale), l'esistenza di un principio generale secondo cui, ove il danno arrecato ad un soggetto s'affianchi ad un vantaggio economico per altro soggetto in dipendenza di un unico fatto generatore, ove sussistano gli estremi del dolo o della colpa il risarcimento spetterebbe nella maggior misura tra il danno subito ed il vantaggio patrimoniale conseguito mentre, in difetto dei predetti requisiti soggettivi, l'indennizzo sarebbe da quantificare nella minor misura tra il danno arrecato ed il vantaggio conseguito.

Di contrario avviso, invece, le Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno di recente chiarito la reciproca autonomia tra la fattispecie aquiliana di cui all'art. 2043 cc laddove il risarcimento del danno non può eccedere il pregiudizio subito dal danneggiato secondo i parametri di quantificazione di cui agli artt. 1223 e ss cc come richiamati dall'art. 2056 cc e la fattispecie dell'ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 cc.

Con riferimento a quest'ultima fattispecie, poi, le Sezioni Unite hanno evidenziato come il danno debba essere identificato solo in quello emergente non potendosi annettere rilievo ai fini della quantificazione dell'indennizzo al lucro cessante. In difetto, ha osservato la Corte, il criterio di quantificazione dell'indennizzo risulterebbe di fatto assimilato a quello per la quantificazione del risarcimento extracontrattuale.

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