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In particolare si pone la questione se, nel caso in cui l'acquirente intestatario dell'immobile risulti in comunione legale dei beni, l'esercizio del diritto di riscatto debba essere esercitato, entro il termine di decadenza di sei mesi, nei riguardi tanto dell'intestatario che del coniuge in comunione o se sia sufficiente l'esercizio del riscatto nei confronti del primo salva l'integrazione del contraddittorio da parte del Giudice ex art. 102 cpc.
Per la tesi dell'esercizio necessario del diritto di riscatto nei confronti di entrambi i coniugi
Cassazione Civile Sez.III del 18 marzo 2008 n.7271
Per la tesi della possibile integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge in comunione legale
In caso di rigetto dell'azione revocatoria avente ad oggetto un atto costitutivo d'ipoteca, il beneficiario ed il datore d'ipoteca, nei confronti dei quali sia stata proposta congiuntamente la domanda, si atteggiano inscindibilmente come parti vittoriose dello stesso atto di cui s'invoca l'inefficacia e di destinatari di un'identica pretesa risultata infondata, con la conseguenza che, tenuto conto della posizione di litisconsorti necessari che essi assumono nel relativo giudizio, la tempestiva notificazione dell'atto d'impugnazione ad uno solo di essi è idonea ad impedire la decadenza di cui agli art. 325 e 326 c.p.c. anche nei confronti dell'altro, al quale l'atto sia stato notificato tardivamente, valendo quest'ultima notificazione come atto integrativo del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c.
La confessione resa da uno dei litisconsorti necessari può essere liberamente apprezzata dal giudice per trarne elementi di convincimento anche nei confronti degli altri litisconsorti, con una valutazione discrezionale che non soggiace al sindacato di legittimità qualora sia adeguatamente e correttamente motivata
Cassazione Civile Sez.III del 14 ottobre 2005 n. 19963
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