Quadro sulla prescrizione del diritto

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La prescrizione del diritto è una vicenda che determina l’estinzione del diritto stesso o, secondo altra tesi, la paralisi della possibilità di conseguire in giudizio la soddisfazione della pretesa che ne costituisce l’oggetto.
 
Ogni diritto è soggetto a prescrizione secondo il disposto di cui all’art. 2934 cc, allorchè il titolare non lo eserciti per il tempo determinato dalla legge.
 
La prescrizione del diritto è, in via ordinaria, fissata in dieci anni e decorre dal momento in cui il diritto stesso può essere fatto valere.
 
Tra le più rilevanti eccezioni in materia di prescrizione ricordiamo che il diritto al risarcimento del danno da illecito si prescrive in cinque anni salvo che il fatto costituisca illecito penale in quanto, in tale ipotesi, la prescrizione del diritto al risarcimento si matura nel termine previsto per il reato.
 
La prescrizione del diritto alla retribuzione si matura con il decorso del termine di cinque anni ma la stessa non matura in corso di rapporto, salvo che il rapporto di lavoro sia assistito dalla salvaguardia della tutela reale di cui all’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (il diritto all’inquadramento superiore si prescrive invece nel termine di dieci anni).
 
Il diritto di proprietà non si prescrive, salvi gli effetti dell’usucapione.
 
I diritti reali si estinguono per prescrizione in caso di non uso ventennale.
 
Il diritto alle sanzioni amministrative si prescrive con il decorso del termine di cinque anni dalla commessa infrazione (cfr. l’art. 28 della L. n. 689 del 1981).
 
Il diritto avente ad oggetto i contributi di previdenza si prescrive nel termine di cinque anni ed i contributi prescritti, contrariamente alla disciplina generale in materia di prescrizione del diritto, non possono essere versati né accettati dall’ente di previdenza(cfr i commi 9 e 10 dell’art. 3 comma 12 della L. n. 335 del 1995).
 
Il diritto al rateo di pensione si prescrive nel termine di cinque anni dalla relativa maturazione.
 
 
 
 
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Una volta che il diritto avente un termine prescrizionale breve sia riconosciuto da sentenza passata in giudicato, soggiace al termine di prescrizione ordinario di dieci anni.
La prescrizione del diritto può essere rinunciata solo una volta che sia maturata e, in tale ipotesi, la rinuncia può desumersi anche da un comportamento concludente.
L’adempimento di un debito prescritto non ammette ripetizione similmente al regime dell’obbligazione naturale.
Il codice disciplina una serie di fattispecie che determinano la sospensione della decorrenza della prescrizione del diritto; esse sono legate, in larga parte, ai particolari rapporti tra le parti del rapporto obbligatorio o alla condizione soggettiva del titolare del diritto.
Deve, tra le casistiche che determinano la sospensione del decorso della prescrizione del diritto, essere segnalata quella che ha ad oggetto il doloso occultamento del credito da parte del debitore in quanto di potenziale applicabilità generalizzata.
La prescrizione del diritto è interrotta dalla notificazione di un atto di citazione o di domanda in corso di causa nonché da un qualsivoglia atto che sia idoneo a mettere in mora il debitore come, ad esempio, una diffida di pagamento.
La prescrizione è, altresì, interrotta dal riconoscimento del diritto da parte del debitore.

2934 cc
Estinzione dei diritti.
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge

2935 cc
Decorrenza della prescrizione.
[I]. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

2936 cc
Inderogabilità delle norme sulla prescrizione.
[I]. È nullo ogni patto diretto a modificare la disciplina legale della prescrizione [1418 ss.].

2937 cc
Rinunzia alla prescrizione.
[I]. Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.
[II]. Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.
[III]. La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.

2938 cc
Non rilevabilità d'ufficio.
[I]. Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta [112 c.p.c.].

2939 cc
Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi.
[I]. La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere [2900]. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato [2937].

2940 cc
Pagamento del debito prescritto.
[I]. Non è ammessa la ripetizione di ciò che è stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto [2034].

Art. 2941 cc
Sospensione per rapporti tra le parti.
[I]. La prescrizione rimane sospesa:
1) tra i coniugi;
2) tra chi esercita la potestà di cui all'articolo 316 o i poteri a essa inerenti [261, 301, 409] e le persone che vi sono sottoposte (1);
3) tra il tutore e il minore [346 ss.] o l'interdetto [424] soggetti alla tutela, finché non sia stato reso e approvato il conto finale [386], salvo quanto è disposto dall'articolo 387 per le azioni relative alla tutela;
4) tra il curatore e il minore emancipato [391 ss.] o l'inabilitato [424];
5) tra l'erede e l'eredità accettata con beneficio d'inventario [484 ss.];
6) tra le persone i cui beni sono sottoposti per legge o per provvedimento del giudice alla amministrazione altrui e quelle da cui l'amministrazione è esercitata, finché non sia stato reso e approvato definitivamente il conto;
7) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi [18, 2393] (2);
8) tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto [247 trans.].

2942 cc
Sospensione per la condizione del titolare.
[I]. La prescrizione rimane sospesa:
1) contro i minori non emancipati [316] e gli interdetti per infermità di mente [414 ss.], per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità;
2) in tempo di guerra, contro i militari in servizio e gli appartenenti alle forze armate dello Stato e contro coloro che si trovano per ragioni di servizio al seguito delle forze stesse, per il tempo indicato dalle disposizioni delle leggi di guerra (1).

2943 cc

Interruzione da parte del titolare.
[I]. La prescrizione è interrotta [1310] dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione [163, 638 c.p.c.] ovvero conservativo [672, 688, 700, 703 c.p.c.] o esecutivo [480 c.p.c.].
[II]. È pure interrotta dalla domanda proposta nel corso di un giudizio.
[III]. L'interruzione si verifica anche se il giudice adito è incompetente.
[IV]. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri (1).

2944 cc

Interruzione per effetto di riconoscimento.
[I]. La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere [1988].

2945 cc

Effetti e durata dell'interruzione.
[I]. Per effetto della interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione.
[II]. Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio [324 c.p.c.].
[III]. Se il processo si estingue [306 c.p.c.], rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo (1).
[IV]. Nel caso di arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione (2).

2946 cc

Prescrizione ordinaria.
[I]. Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente [954, 970, 1014, 1073, 1442, 1449], i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni

2947 cc

Prescrizione del diritto al risarcimento del danno.
[I]. Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato [2043 ss.] (1).
[II]. Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni [2054].
[III]. In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato [150 ss. c.p.] o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile [576 c.p.p.].

2948 cc

Prescrizione di cinque anni.
[I]. Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue [1861] o vitalizie [1872];
1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore (1);
2) le annualità delle pensioni alimentari [433 ss.];
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni [1571, 1607, 1628];
4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi (2);
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro

2949 cc

Prescrizione in materia di società.
[I]. Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese [2200].
[II]. Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge [2394].

2950 cc

Prescrizione del diritto del mediatore.
[I]. Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione [1755].

2951 cc

Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto.
[I]. Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione [1737] e dal contratto di trasporto [1678].
[II]. La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.
[III]. Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
[IV]. Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'articolo 1679.

2952 cc

Prescrizione in materia di assicurazione.
[I]. Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze [1882 ss.].
[II]. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione [1882 ss.] e dal contratto di riassicurazione [1928 ss.] si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (1).
[III]. Nell'assicurazione della responsabilità civile [1917], il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
[IV]. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
[V]. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità [1928 ss.].

2953 cc

Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi.
[I]. I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato [324 c.p.c.], si prescrivono con il decorso di dieci anni.

2954 cc

Prescrizione di sei mesi.
[I]. Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l'alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

2955 cc

Prescrizione di un anno.
[I]. Si prescrive in un anno il diritto:
1) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni che impartiscono a mesi o a giorni o a ore;
2) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese [2099] (1);
3) di coloro che tengono convitto o casa di educazione e di istruzione, per il prezzo della pensione e dell'istruzione;
4) degli ufficiali giudiziari, per il compenso degli atti compiuti nella loro qualità;
5) dei commercianti, per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio;
6) dei farmacisti, per il prezzo dei medicinali.

2956 cc

Prescrizione di tre anni.
[I]. Si prescrive in tre anni il diritto:
1) dei prestatori di lavoro, per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese [2099] (1);
2) dei professionisti, per il compenso dell'opera prestata e per il rimborso delle spese correlative [2233 ss.];
3) dei notai, per gli atti del loro ministero;
4) degli insegnanti, per la retribuzione delle lezioni impartite a tempo più lungo di un mese.

2957 cc

Decorrenza delle prescrizioni presuntive.
[I]. Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.
[II]. Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite [324 c.p.c.], dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato [85 c.p.c.]; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.

2958 cc

Corso della prescrizione.
[I]. La prescrizione decorre anche se vi è stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni.

2959 cc

Ammissioni di colui che oppone la prescrizione.
[I]. L'eccezione è rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta.

2960 cc

Delazione di giuramento.
[I]. Nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956, colui al quale la prescrizione è stata opposta può deferire all'altra parte il giuramento per accertare se si è verificata l'estinzione del debito [2736 ss.; 233 c.p.c.].
[II]. Il giuramento può essere deferito al coniuge superstite e agli eredi o ai loro rappresentanti legali per dichiarare se hanno notizia dell'estinzione del debito.

2961 cc

Restituzione di documenti.
[I]. I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate.
[II]. Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.
[III]. Anche alle persone designate in questo articolo può essere deferito il giuramento perché dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte [2960].
[IV]. Si applica in questo caso il disposto dell'articolo 2959.

2962 cc
Compimento della prescrizione.
[I]. In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando è compiuto l'ultimo giorno del termine.
 

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