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Ulteriore requisito per l'addebitabilità della responsabilità extracontrattuale è, poi, quello dell'imputabilità. L'imputabilità deve essere tenuta distinta dalla colpevolezza in quanto è possibile che un soggetto non imputabile ponga in essere una condotta colpevole della quale, infatti, possono essere tenuti a rispondere terzi soggetti tenuti alla sorveglianza (cfr. l'art. 2048 c.c.). L'imputabilità è, allora, il requisito che assolve alla funzione preliminare di verificare se l'agente possa essere tenuto a rispondere delle conseguenze dannose della sua eventuale condotta colpevole. L'imputabilità è regolata, nel codice civile, all'art. 2046 che esclude la responabilità di colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, era incapace di intendere e di volere, salvo che l'incapacità non sia stata determinata da sua colpa. La definizione dell'imputabilità presente nel richiamato art. 2046 c.c. ricalca quella presente nell'art. 85 del c.p. e, tuttavia, diversamente dal codice penale non vengono, poi, puntualmente individuate le fattispecie di incapacità di intendere e di volere. In sede civilistica, sarà, dunque, compito del Giudice quello di individuare, di volta in volta, se sussista l'incapacità di intendere e di volere dell'agente ai fini dell'imputabilità dell'evento dannoso. L'art. 2046 c.c. stabilisce che, anche in caso di accertata incapacità di intendere e di volere dell'autore del fatto, ove tale incapacità sia determinata da colpa egli dovrà rispondere delle conseguenze dannose della sua condotta colpevole (si tratta della disciplina delle c.d. actiones liberae in causa). La minore età non esclude automaticamente l'imputabilità. In caso di condotta colpevole e produttivaa di danni ingiusti da parte di un minore d'età, dunque, potrà, a seconda dei casi, sussistere una responsabilità solidale tra il minore ed i genitori o una responsabilità esclusiva di questi ultimi, secondo il modello di cui all'art. 2048 c.c. per la responsabilità solidale o di cui all'art. 2047 c.c. per la responsabilità esclusiva.
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