La causa del contratto come funzione economico individuale

La causa del contratto è individuata e qualificata dal codice civile come uno dei suoi requisiti di validità ex artt. 1325 e 1418 cc. La causa del contratto, oltre a dover essere esistente e meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico ex art. 1322 cc deve essere lecita e, cioè, non contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume ex art 1343 cc. E' anche configurabile l'ipotesi, del pari vietata, nella quale una causa apparentemente lecita costituisca lo strumeto per la realizzazione di un risultato illecito; si tratta della fattispecie individuata all'art. 1344 cc del contratto in frode alla legge.
La causa del contratto è, dunque, elemento considerato cardine all'interno della dinamica contrattuale, soprattutto quale strumento di verifica dell'autonomia contrattuale e del suo esplicarsi in conformità all'utile sociale o, secondo le più moderne impostazioni di dottrina e giurisprudenza, in guisa ragionevole.
secondo l'impostazione tradizionale la causa del contratto consiste nella sintesi dei suoi effetti essenziali; in tale prospettiva essa risulta nettamente distinta dai motivi individuali che spingono alla contrattazione e che possono trovare giuridica tutela soltanto attraverso l'inserimento di specifiche pattuizioni accessorie come la condizione, il termine o il modus. Tale concezione della causa del contratto conduce ad una certa sovrapposizione con la diversa nozione di tipo contrattuale. Il tipo descrive infatti la struttura del contratto e, così facendo, nel delinea anche gli effetti. Ne consegue, tra l'altro, la non configurabilità, secondo tale impostazione, di un contratto tipico illecito e l'applicabilità dell'art. 1343 cc ai soli contratti atipici. L'art. 1344 cc, in tale prospettiva, sarebbe volto proprio a sanzionare il caso in cui una causa astrattamente corrispondente ad un tipo legale lecito sia, però, volta a raggiungere la finalità illecita vietata da altra norma dell'ordinamento.
La dottrina assolutamente prevalente e la più recente giurisprudenza di legittimità hanno abbandonato la nozione di causa come funzione economico sociale per abbracciare un concetto dinamico della stessa come funzione economico individuale o ragione pratica dell'affare. Secondo tale diverso approccio, la causa del contratto non costituisce la sintesi dei suoi effetti essenziali ma la composizione degli interessi contrapposti delle parti così come obiettivizzata nel regolamento contrattuale. In tale prospettiva anche nell'ambito dei contratti riconducibili al tipo, occorre verificare l'atteggiarsi degli interessi delle parti onde valutare il reale assetto dei medesimi e, da una parte, la loro meritevolezza e, dall'altra, la liceità.
Numerosi sono i risvolti pratici di tale evoluzione concettuale della causa del contratto; tra i più recenti approdi giurisprudenziali, vi è, infatti, la tendenza ad una maggiore considerazione delle sopravvenienze sulla causa del contratto nel senso di considerare rilevanti quei fatti che non consentano più la realizzazione dell'assetto di interessi così come crsitallizzato nel regolamento contrattuale. In tale prospettiva, tali sopravvenute evenienze determinerebbero un'impossibilità sopravvenuta della prestazione ed un conseguente scioglimento del vincolo contrattuale a causa dell'inidoneità della prestazione a realizzare l'interesse il cui perseguimento il contratto doveva garantire. In una parola tale prestazione diviene inutile per il creditore (su tale diversa concezione della causa del contratto e sui relativi risvolti pratici in tema di pacchetti turistici tutto compreso, si vedano Cass Civ n 10490/2006; Cass Civ Sez III n 10651/2008; Cass Civ Sez III n 16315/2007).
In ogni caso l'esposta evoluzione sulla causa del contratto non incide sulla sua distinzione con i motivi individuali che resta netta e ben definita. Questi ultimi infatti consistono nelle intime volizioni non obiettivizzate nel regolamento contrattuale e, come tali, irrilevanti salva l'ipotesi in cui tali volizioni siano comuni alle parti, determinanti del loro consenso ed illecite ex art. 1345 cc.
 
La giurisprudenza in materia di causa del contratto
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