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L'azione di risoluzione del contratto determina l'eliminazione del contratto dal mondo giuridico; ne conseguono gli obblighi di restituzione tra le parti. Gli obblighi restitutori debbono naturalmente essere mantenuti distinti da quelli risarcitori conseguenti all'inadempimento. La risoluzione per inadempimento può conseguire ad un'iniziativa giudiziale o può avvenire stragiudizialmente con diffida ad adempiere o in caso di termine essenziale inutilmente spirato ovvero nel caso in cui sia pattuita una clausola risolutiva espressa; nel primo caso la sentenza del giudice ha natura costitutiva, nel secondo si tratterà di una sentenza di mero accertamento.
Sotto il profilo teorico, una prima impostazione ravvisa la ratio dell'azione di risoluzione nel turbamento del sinallagma contrattuale. Sotto tale profilo l'azione di risoluzione si pone in alternativa rispetto all'azione di invalidità che si fonda su vizi genetici in quanto dipende da eventi sopravvenuti incidenti sul sinallagma.
Per altra tesi, l'azione di risoluzione deve ricondursi nell'alveo degli strumenti, latu sensu, sanzionatori. Si argomenta dalla facoltatività della scelta di tale strumento da parte della parte fedele.
L'elemento cruciale della risoluzione per inadempimento è quello della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso.
Sotto il profilo della gravità dell'inadempimento, si è posta la questione se essa sia integrata anche dall'inadempimento di prestazioni accessorie; secondo l'orientamento prevalente anche l'inesattezza di una prestazione accessoria può determinare la risoluzione per inadempimento qualora tale prestazione accessoria risulti essenziale per la realizzazione dell'interesse del creditore. Collegata con questa problematica è l'ulteriore evoluzione giurisprudenziale secondo cui anche la violazione delle obbligazioni nascenti dal canone della buona fede esecutiva può comportare la risoluzione per inadempimento.
Il parametro da considerare per la valutazione dell'inadempimento è quello dell'interesse del creditore alla prestazione rimasta inadempiuta nell'assetto dei rapporti come cristallizzato nel contratto; esso deve però coniugarsi con una valutazione della rilevanza della colpevolezza nel senso di aggravare un inadempimento oggettivamente non grave o di attenuare il livello di gravità dell'inadempimento.
Si pone, poi, la questione se il comportamento successivo alla proposizione della domanda possa aggravare un inadempimento non grave. La regola desumibile dal codice è quella secondo cui la gravità dovrebbe valutarsi all'atto della proposizione della domanda. Tuttavia, un orientamento giurisprudenziale non recente aveva ritenuto potesse pronunciarsi la risoluzione per inadempimento anche nel caso di un aggravamento dell'inadempimento successivo alla proposizione della domanda. Con sentenza 14 maggio 2004 n 9200, la Suprema Corte ha, invece, escluso che il protrarsi del comportamento inerte del debitore sia suscettibile di aggravare un inadempimento non grave al momento della proposizione della domanda.
Si poneva, peraltro, anche la questione contraria se il comportamento attivo del debitore successivo alla proposizione della domanda di risoluzione valesse ad attenuare la gravità dell'inadempimento. Al riguardo, la Suprema Corte con le sentenze nn 10634/1996 e 1525/2000 ha affermato che, anche in tali ipotesi, la gravità dell'inadempimento deve essere valutata al momento dell'inadempimento non essendo ammissibile una condotta adempitiva successiva (un'eccezione a tale regola può ravvisarsi nell'ambito del contratto di locazione dove il conduttore è ammesso a sanare la morosità).
Si pone, poi, l'ulteriore questione se l'inadempimento debba essere imputabile ai fini della risoluzione per inadempimento, stante il silenzio della legge al riguardo. La dottrina osserva come, laddove l'inadempimento si configuri come non imputabile, si potrà verificare la risoluzione per impossibilità sopravvenuta; desumono il necessario requisito dell'imputabilità dagli artt. 1218 e 1256 cc (in materia si veda il contributo di Della Casa Danno e Responsabilità fascicolo III).
Secondo altri autori, la lettera della norma non autorizza tale criterio discretivo tra risoluzione per inadempimento e risoluzione per impossibilità sopravvenuta anche perchè sarebbe troppo arduo per il creditore reperire la prova della colpevolezza della parte inadempiente. Secondo tali autori la distinzione tra inadempimento e impossibilità sopravvenuta andrebbe, dunque, individuata nella definitività dell'inadempimento.
Tra i modi stragiudiziali per conseguire la risoluzione del contratto, la diffida ad adempiere implica la non scarsa importanza e l'imputabilità dell'inadempimento (questo secondo requisito non testualmente previsto). Sotto il profilo formale è richiesta un'intimazione ad adempiere e l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni o inferiore purchè congruo in relazione alla natura dell'affare. La diffida ad adempiere è, in ogni caso, atto recettizio.
La clausola risolutiva espressa è inserita nel contratto e ne condiziona la risoluzione all'inadempimento di specifiche prestazioni previste dal contratto. Occorre, tuttavia, distinguere le reali clausole risolutive dalle clausole di mero stile. Per l'operatività dell'effetto risolutorio è, dunque, necessario che sia individuata una specifica prestazione nell'ambito del regolamento contrattuale al cui inadempimento consegua la risoluzione non potendo detto effetto conseguire all'inadempimento di una qualsivoglia obbligazione contrattuale.
L'elemento comune della diffida ad adempiere e della clausola risolutiva è quello dell'imputabilità dell'inadempimento; la diffida ad adempiere richiede, però, la gravità dell'inadempimento che dovrà essere acclarata dal giudice mentre, nel caso della clasuola risolutiva espressa, la valutazione in ordine alla gravità dell'inadempimento è già stata fatta a monte dalle parti con la conseguenza che il giudice dovrà solo verificare se il fatto sussunto nella clausola si sia effettivamente verificato.
La terza via di risoluzione stragiudiziale è quella dell'inutile spirare del termine essenziale; l'essenzialità del termine può essere oggettiva o soggettivamente considerata tale dalle parti. Con riguardo all'effetto risolutorio, si pone la questione se esso si verifichi al momento della scadenza del termine ovvero solo dopo il decorso dei tre giorni entro i quali il creditore può chiedere l'adempimento nonostante la scadenza del termine. Secondo una prima tesi la risoluzione si verificherebbe alla scadenza avendo il creditore solo una facoltà di far rivivere il contratto ormai risolto. Per una seconda tesi si sarebbe in presenza di una fattispecie a formazione progressiva per cui la risoluzione si verificherebbe solo spirati i tre giorni in difetto di richiesta d'adempimento da parte del creditore. Secondo una terza tesi, articolazione della seconda, l'effetto della risoluzione si verificherebbe alla scadenza del terzo giorno ma dalla scadenza del termine essenziale il debitore non potrebbe più adempiere se non previa richiesta da parte del creditore.
Con riferimento all'impossibilità della prestazione essa si verifica non soltanto con riferimento alla sfera del debitore ma anche allorchè, secondo i più recenti approdi giurisprudenziali, la prestazione sia divenuta inutile per il creditore anche se la stessa sia ancora possibile per il debitore. La sentenza n 26958/2007 della Suprema Corte ha, sul rilievo della rilevanza della causa in concreto del contratto, concluso nel senso della giuridica rilevanza dell'assetto complessivo degli interessi contrattuali e, dunque, anche dell'interesse non tipico della parte creditrice così come cristallizzato nel contratto. L'inutilità sopravvenuta della prestazione può dunque dare vita al rimedio risolutorio purchè l'interesse disatteso sia obiettivamente cristallizzato nel contratto.
Sotto il profilo teorico, una prima impostazione ravvisa la ratio dell'azione di risoluzione nel turbamento del sinallagma contrattuale. Sotto tale profilo l'azione di risoluzione si pone in alternativa rispetto all'azione di invalidità che si fonda su vizi genetici in quanto dipende da eventi sopravvenuti incidenti sul sinallagma.
Per altra tesi, l'azione di risoluzione deve ricondursi nell'alveo degli strumenti, latu sensu, sanzionatori. Si argomenta dalla facoltatività della scelta di tale strumento da parte della parte fedele.
L'elemento cruciale della risoluzione per inadempimento è quello della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso.
Sotto il profilo della gravità dell'inadempimento, si è posta la questione se essa sia integrata anche dall'inadempimento di prestazioni accessorie; secondo l'orientamento prevalente anche l'inesattezza di una prestazione accessoria può determinare la risoluzione per inadempimento qualora tale prestazione accessoria risulti essenziale per la realizzazione dell'interesse del creditore. Collegata con questa problematica è l'ulteriore evoluzione giurisprudenziale secondo cui anche la violazione delle obbligazioni nascenti dal canone della buona fede esecutiva può comportare la risoluzione per inadempimento.
Il parametro da considerare per la valutazione dell'inadempimento è quello dell'interesse del creditore alla prestazione rimasta inadempiuta nell'assetto dei rapporti come cristallizzato nel contratto; esso deve però coniugarsi con una valutazione della rilevanza della colpevolezza nel senso di aggravare un inadempimento oggettivamente non grave o di attenuare il livello di gravità dell'inadempimento.
Si pone, poi, la questione se il comportamento successivo alla proposizione della domanda possa aggravare un inadempimento non grave. La regola desumibile dal codice è quella secondo cui la gravità dovrebbe valutarsi all'atto della proposizione della domanda. Tuttavia, un orientamento giurisprudenziale non recente aveva ritenuto potesse pronunciarsi la risoluzione per inadempimento anche nel caso di un aggravamento dell'inadempimento successivo alla proposizione della domanda. Con sentenza 14 maggio 2004 n 9200, la Suprema Corte ha, invece, escluso che il protrarsi del comportamento inerte del debitore sia suscettibile di aggravare un inadempimento non grave al momento della proposizione della domanda.
Si poneva, peraltro, anche la questione contraria se il comportamento attivo del debitore successivo alla proposizione della domanda di risoluzione valesse ad attenuare la gravità dell'inadempimento. Al riguardo, la Suprema Corte con le sentenze nn 10634/1996 e 1525/2000 ha affermato che, anche in tali ipotesi, la gravità dell'inadempimento deve essere valutata al momento dell'inadempimento non essendo ammissibile una condotta adempitiva successiva (un'eccezione a tale regola può ravvisarsi nell'ambito del contratto di locazione dove il conduttore è ammesso a sanare la morosità).
Si pone, poi, l'ulteriore questione se l'inadempimento debba essere imputabile ai fini della risoluzione per inadempimento, stante il silenzio della legge al riguardo. La dottrina osserva come, laddove l'inadempimento si configuri come non imputabile, si potrà verificare la risoluzione per impossibilità sopravvenuta; desumono il necessario requisito dell'imputabilità dagli artt. 1218 e 1256 cc (in materia si veda il contributo di Della Casa Danno e Responsabilità fascicolo III).
Secondo altri autori, la lettera della norma non autorizza tale criterio discretivo tra risoluzione per inadempimento e risoluzione per impossibilità sopravvenuta anche perchè sarebbe troppo arduo per il creditore reperire la prova della colpevolezza della parte inadempiente. Secondo tali autori la distinzione tra inadempimento e impossibilità sopravvenuta andrebbe, dunque, individuata nella definitività dell'inadempimento.
Tra i modi stragiudiziali per conseguire la risoluzione del contratto, la diffida ad adempiere implica la non scarsa importanza e l'imputabilità dell'inadempimento (questo secondo requisito non testualmente previsto). Sotto il profilo formale è richiesta un'intimazione ad adempiere e l'assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni o inferiore purchè congruo in relazione alla natura dell'affare. La diffida ad adempiere è, in ogni caso, atto recettizio.
La clausola risolutiva espressa è inserita nel contratto e ne condiziona la risoluzione all'inadempimento di specifiche prestazioni previste dal contratto. Occorre, tuttavia, distinguere le reali clausole risolutive dalle clausole di mero stile. Per l'operatività dell'effetto risolutorio è, dunque, necessario che sia individuata una specifica prestazione nell'ambito del regolamento contrattuale al cui inadempimento consegua la risoluzione non potendo detto effetto conseguire all'inadempimento di una qualsivoglia obbligazione contrattuale.
L'elemento comune della diffida ad adempiere e della clausola risolutiva è quello dell'imputabilità dell'inadempimento; la diffida ad adempiere richiede, però, la gravità dell'inadempimento che dovrà essere acclarata dal giudice mentre, nel caso della clasuola risolutiva espressa, la valutazione in ordine alla gravità dell'inadempimento è già stata fatta a monte dalle parti con la conseguenza che il giudice dovrà solo verificare se il fatto sussunto nella clausola si sia effettivamente verificato.
La terza via di risoluzione stragiudiziale è quella dell'inutile spirare del termine essenziale; l'essenzialità del termine può essere oggettiva o soggettivamente considerata tale dalle parti. Con riguardo all'effetto risolutorio, si pone la questione se esso si verifichi al momento della scadenza del termine ovvero solo dopo il decorso dei tre giorni entro i quali il creditore può chiedere l'adempimento nonostante la scadenza del termine. Secondo una prima tesi la risoluzione si verificherebbe alla scadenza avendo il creditore solo una facoltà di far rivivere il contratto ormai risolto. Per una seconda tesi si sarebbe in presenza di una fattispecie a formazione progressiva per cui la risoluzione si verificherebbe solo spirati i tre giorni in difetto di richiesta d'adempimento da parte del creditore. Secondo una terza tesi, articolazione della seconda, l'effetto della risoluzione si verificherebbe alla scadenza del terzo giorno ma dalla scadenza del termine essenziale il debitore non potrebbe più adempiere se non previa richiesta da parte del creditore.
Con riferimento all'impossibilità della prestazione essa si verifica non soltanto con riferimento alla sfera del debitore ma anche allorchè, secondo i più recenti approdi giurisprudenziali, la prestazione sia divenuta inutile per il creditore anche se la stessa sia ancora possibile per il debitore. La sentenza n 26958/2007 della Suprema Corte ha, sul rilievo della rilevanza della causa in concreto del contratto, concluso nel senso della giuridica rilevanza dell'assetto complessivo degli interessi contrattuali e, dunque, anche dell'interesse non tipico della parte creditrice così come cristallizzato nel contratto. L'inutilità sopravvenuta della prestazione può dunque dare vita al rimedio risolutorio purchè l'interesse disatteso sia obiettivamente cristallizzato nel contratto.