La confusione (art. 1253 c.c.)

L'art. 1253 c.c., che rappresenta la norma codicistica d'apertura dedicata all'istituto della confusione, dispone che: "quando la qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l'obbligazione si estingue e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati".
    La confusione di cui all'art. 1253 c.c., dunque, rappresenta una modalità estintiva dell'obbligazione che consegue alla riunione nella medesima persona delle posizioni di credito e debito attinenti alla stessa obbligazione. Tale riunione può, poi, discendere da fattispecie successorie inter vivos o mortis causa. L'istituto omologo a quello della confusione con riferimento ai diritti reali limitati è quello della consolidazione che si verifica allorchè, in capo alla stessa persona, si riuniscono le posizioni di proprietario e di titolare del diritto reale limitato con la conseguente estinzione di quest'ultimo e consolidazione del diritto di proprietà.
    Ove si riuniscano le posizioni di debitore e di fideiussore, la fideiussione non si estingue ove il creditore abbia interesse al mantenimento della stessa (art. 1255 c.c.); la confusione non opera in pregiudizio di terzi che abbiano diritti di usufrutto o di pegno sul credito (art. 1256 c.c.); in tale ultima ipotesi la dottrina ritiene che l'obbligazione si estingue ma è suscettibile di rivivere in quanto il credito potrebbe essere alienato o assegnato in pagamento per il mancato soddisfacimento del credito.
    Si discute, in dottrina, se la confusione sia una modalità satisfattiva o meno d'estinzione dell'obbligazione e vi è chi, al riguardo, ha prospettato la tesi del carattere neutro della confusione di cui agli artt. 1253 c.c. e ss. del c.c.
    E' possibile che la riunione nella medesima persona delle posizioni di credito e debito sia solo temporanea; in tal caso non si verifica l'effetto della confusione e l'obbligazione passa ad uno stato di quiescenza.

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