La compensazione (art. 1241 c.c.)

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La compensazione (volontaria, legale o giudiziale) di cui agli artt. 1241 c.c. e ss. è una fattispecie produttiva dell'effetto estintivo di due obbligazioni aventi ad oggetto crediti reciproci per quantità corrispondenti.

Al riguardo l'art. 1241 c.c., che rappresenta la norma d'apertura dedicata dal codice civile alla compensazione, stabilisce che: "quando due persone sono obbligate l'una verso l'altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti".

La prima delle condizioni previste normativamente per l'operatività della compensazione è, dunque, quella della reciprocità delle posizioni di debito e la loro inerenza a patrimoni distinti (fanno eccezione a tale principio le ipotesi della compensazione opponibile da parte del fideiussore, da parte del terzo datore di pegno e del terzo datore d'ipoteca con riferimento al credito vantato dal debitore garantito nei confronti del creditore a favore del quale sono state presentate le garanzie, ove difetta la condizione di reciprocità).

Tale condizione di reciprocità è richiesta per ogni ipotesi di compensazione, sia per la compensazione legale che per quella volontaria e giudiziale.

La compensazione legale di cui all'art. 1243 c.c. richiede, invece, oltre alla reciprocità delle posizioni di debito che i crediti siano ugualmente liquidi (ovvero certi, non contestati e determinati nel loro ammontare) esigibili ed abbiano ad oggetto somme di denaro o altre cose fungibili e dello stesso genere; quella giudiziale può prescindere dal requisito della liquidità purchè il credito risulti di pronta e facile liquidazione in quanto in tal caso il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.

Si discute se la compensazione legale si verifichi per effetto della pronuncia del giudice (che assume così valore costitutivo) o per effetto della legge (e, in tal caso, la pronuncia del giudice ha valore meramente dichiarativo). A favore della seconda tesi depone la norma di cui all'art. 1242 c.c. che stabilisce l'estinzione dei due crediti per le quantità corrispondenti sin dalla loro coesistenza, a favore della prima la non rilevabilità d'ufficio dell'avvenuta compensazione. Secondo una tesi intermedia la compensazione legale sarebbe una fattispecie a formazione progressiva integrata dalla coesistenza dei crediti certi liquidi ed esigibili e dall'eccezione processuale. Si discute, poi, se l'atto di manifestazione di volontà compensativa possa essere esercitato stragiudizialmente e se, in tale ipotesi, il giudice abbia il potere di rilevare d'ufficio l'intervenuta compensazione a prescindere dall'eccezione di parte.

La compensazione non è esclusa dall'intervenuta prescrizione con riferimento a uno dei due crediti ove essa non fosse ancora maturata al tempo della loro coesistenza.

Nella compensazione giudiziale, invece, non è discussa la natura costitutiva della pronuncia del giudice con riferimento al credito illiquido (o alla quota non liquida del credito) con la conseguenza che l'effetto della compensazione si verificherà con decorrenza dalla pronuncia giudiziale.

La compensazione volontaria, invece, dipende dall'accordo delle parti, può riguardare crediti della più varia natura (e non solo somme di denaro o altre cose fungibili e dello stesso genere come per la compensazione legale e giudiziale) e che non siano esigibili e/o liquidi. E' anche possibile accordarsi per la compensazione dei crediti che debbano sorgere in futuro tra le parti in riferimento a determinate operazioni commerciali (in tal caso si ha un negozio normativo).

Nel caso in cui vi sia il concorso di più debiti e/o crediti tra le parti, la compensazione si verifica secondo i criteri di cui all'art. 1193 c.c. in materia d'imputazione dei pagamenti (prima tra i debiti scaduti, poi tra quelli meno garantiti, poi tra quelli meno onerosi e, infine, tra i più vecchi), il debitore che paghi nonostante la possibilità di avvalersi della compensazione non potrà avvalersi delle garanzie e dei privilegi che ne assistevano il credito (art. 1251 c.c.), la compensazione non può essere opposta dal debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione del credito o con riferimento a crediti sorti successivamente alla notificazione della cessione stessa (art. 1248 c.c.), la compensazione può essere opposta dal fideiussore, dal terzo datore d'ipoteca e/o di pegno  (art. 1247 c.c.).

Esistono, poi, specifiche casistiche nelle quali la compensazione non è opponibile e, segnatamente, con riferimento al credito per la restituzione di cose che siano state oggetto di spoglio o che siano state date in comodato o depositate, in caso di rinuncia alla compensazione e con riferimento a crediti dichiarati impignorabili (art. 1246 c.c.).

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