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La datio in solutum individua una fatto estintivo dell'obbligazione diverso dall'adempimento della prestazione oggetto del programma obbligatorio originario. La datio in solutum, o prestazione in luogo dell'adempimento, è, dunque, secondo l'opinione prevalente, un negozio solutorio che presuppone, per espressa previsione codicistica, il consenso del creditore.
L'effetto solutorio è, in ogni caso, differito al momento dell'adempimento della prestazione diversa, dacchè, secondo parte della dottrina, la datio in solutum trasforemerebbe l'obbligazione originaria semplice in un'obbligazione facoltativa o, ancora, in un'obbligazione alternativa con scelta rimessa al debitore.
Sarà, poi, questione di interpretazione della volontà contrattuale quella di distinguere la novazione oggettiva, che determina l'immediata estinzione dell'obbligazione originaria, dalla datio in solutum che, come visto, produce l'estinzione dell'obbligazione originaria solo a seguito dell'adempimento.
La datio in solutum può avere ad oggetto anche un diritto di credito ma, in tal caso, l'estinzione dell'obbligazione originaria è subordinata alla solvibilità del creditore ceduto (cessione pro solvendo).
Una delle casistiche più frequenti d'applicazione della vicenda in esame nell'ambito dei traffici commerciali è quella del pagamento mediante assegno bancario. Allorchè, infatti, il creditore accetti, anzichè una somma di denaro in contanti o, secondo la giurisprudenza più recente, un assegno circolare, un pagamento mediante assegno bancario, si deve ritenere perfezionata la fattispecie della datio in solutum della prestazione dell'Istituto Bancario la cui effettiva esecuzione, sotto forma di pagamento della somma portata dall'assegno, determinerà l'estinzione dell'obbligazione.
Secondo parte della dottrina, sarebbe ammissibile, l'adempimento dell'obbligazione naturale mediante datio in solutum ma l'effetto d'irripetibilità si verificherebbe solo a seguito dell'adempimento della prestazione diversa
Art 1197 cc
Prestazione in luogo dell'adempimento.
[I]. Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita [1198] (1).
[II]. Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita [1483 ss., 1490 ss.], salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.
[III]. In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.
Art 1198 cc
Cessione di un credito in luogo dell'adempimento.
[I]. Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito [1260], l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti [2928].
[II]. È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'articolo 1267.
L'effetto solutorio è, in ogni caso, differito al momento dell'adempimento della prestazione diversa, dacchè, secondo parte della dottrina, la datio in solutum trasforemerebbe l'obbligazione originaria semplice in un'obbligazione facoltativa o, ancora, in un'obbligazione alternativa con scelta rimessa al debitore.
Sarà, poi, questione di interpretazione della volontà contrattuale quella di distinguere la novazione oggettiva, che determina l'immediata estinzione dell'obbligazione originaria, dalla datio in solutum che, come visto, produce l'estinzione dell'obbligazione originaria solo a seguito dell'adempimento.
La datio in solutum può avere ad oggetto anche un diritto di credito ma, in tal caso, l'estinzione dell'obbligazione originaria è subordinata alla solvibilità del creditore ceduto (cessione pro solvendo).
Una delle casistiche più frequenti d'applicazione della vicenda in esame nell'ambito dei traffici commerciali è quella del pagamento mediante assegno bancario. Allorchè, infatti, il creditore accetti, anzichè una somma di denaro in contanti o, secondo la giurisprudenza più recente, un assegno circolare, un pagamento mediante assegno bancario, si deve ritenere perfezionata la fattispecie della datio in solutum della prestazione dell'Istituto Bancario la cui effettiva esecuzione, sotto forma di pagamento della somma portata dall'assegno, determinerà l'estinzione dell'obbligazione.
Secondo parte della dottrina, sarebbe ammissibile, l'adempimento dell'obbligazione naturale mediante datio in solutum ma l'effetto d'irripetibilità si verificherebbe solo a seguito dell'adempimento della prestazione diversa
Art 1197 cc
Prestazione in luogo dell'adempimento.
[I]. Il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita [1198] (1).
[II]. Se la prestazione consiste nel trasferimento della proprietà o di un altro diritto, il debitore è tenuto alla garanzia per l'evizione e per i vizi della cosa secondo le norme della vendita [1483 ss., 1490 ss.], salvo che il creditore preferisca esigere la prestazione originaria e il risarcimento del danno.
[III]. In ogni caso non rivivono le garanzie prestate dai terzi.
Art 1198 cc
Cessione di un credito in luogo dell'adempimento.
[I]. Quando in luogo dell'adempimento è ceduto un credito [1260], l'obbligazione si estingue con la riscossione del credito, se non risulta una diversa volontà delle parti [2928].
[II]. È salvo quanto è disposto dal secondo comma dell'articolo 1267.
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