La delegazione, l'espromissione e l'accollo sono atti o vicende di natura negoziale che incidono sul lato passivo dell'obbligazione preesistente determinando una sostituzione del soggetto obbligato o l'aggiunta di un nuovo obbligato; la vicenda sostitutiva del debitore non può prescindere, al contrario che nella diversa fattispecie della cessione del credito, dal consenso del creditore attesa la non indifferenza della persona dell'obbligato ai fini della realizzazione dell'interesse sotteso al vincolo obbligatorio.
La delegazione di pagamento e promissoria è una vicenda giuridica che consiste nell'ordine, da parte di un soggetto denominato delegante, nei confronti di un altro soggetto, denominato delegato, di eseguire un pagamento (delegazione di pagamento) o di obbligarsi (cd delegatio promittendi) nei confronti di un terzo soggetto denominato delegatario.
Secondo parte della dottrina e secondo la giurisprudenza, la delegazione sarebbe un negozio trilaterale. Secondo altra parte della dottrina, nella delegazione di pagamento o promissoria di cui agli artt. 1268 e ss. c.c., vi sarebbe un collegamento negoziale tra
l'atto di delega,
l'assegnazione del nuovo debitore i quali si configurerebbero alla stregua di atti autorizzatori
e la successiva promessa da inquadrare nello schema di cui all'art. 1333 cc.
Il codice disciplina la delegazione promissoria all'art. 1268 c.c. ove si prevede che, ove il debitore assegni al creditore un nuovo debitore che assuma l'obbligo di pagamento nei confronti del creditore stesso, il delegante non sarà liberato dalla sua obbligazione ma il creditore dovrà preventivamente richiedere il pagamento al delegato. Anche nella delegazione di pagamento di cui all'art. 1269 c.c. è previsto che il delegato possa obbligarsi nei confronti del creditore se il delegante non l'abbia vietato. Si usa distinguere tra la delegazione (di pagamento o promissoria) pura, nella quale, cioè, non via sia riferimento ai rapporti di provvista (che intercorrono tra delegante e delegato) e di valuta (tra delegante e delegatario) e delegazione (di pagamento o promissoria) titolata in cui, invece, si fa riferimento a tali rapporti.
Per quel che concerne la struttura della delegazione di pagamento, deve rimarcarsi che l'atto di delega è un mandato che può inserirsi nell'ambito di una datio in solutum ove il pagamento al terzo abbia efficacia estintiva di un precedente rapporto giuridico inistente tra il delegante e il delegato. Il pagamento del terzo delegato è assimilabile al pagamento del terzo di cui all'art. 1180 cc se non fosse per il fatto che il delegato dichiara di adempiere per conto del delegante.
Il riferimento ai rapporti di valuta e di provvista nell'ambito della delegazione si riflette naturalmente sul regime delle eccezioni in quanto le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista saranno opponibili soltanto laddove siano richiamati i relativi rapporti nell'obbligazione assunta dal delegato. Nella delegazione promissoria pura, invece, il delegato potrà opporre al delegatario solo le eccezioni personali e quelle concernenti il rapporto obbligatorio assunto. Sia in dottrina che in giurisprudenza si ritiene che il delegato abbia, comunque, la facoltà, sussistendone i relativi presupposti, di eccepire la nullità, l'annullamento e/o l'inefficacia di entrambi i rapporti (c.d. nullità della doppia causa).
In caso di intervenuto adempimento del delgato, in caso di nullità o inefficacie del rapporto di valuta, il delegante dovrà esperire l'azione di ripetizione nei confronti del delegatario; in caso di nullità o di inefficacia del rapporto di provvista, il delegato dovrà esperire l'azione di ripetizione nei confronti del delegante; in caso di nullità o inefficacia della doppia causa, il delegato esperirà l'azione di ripetizione nei confronti del delegante che la esperirà nei confronti del delegatario. Come si vede il delegato adempiente non può, in via generale, esperire l'azione di ripetizione nei riguardi del delegatario con l'eccezione della nullità della delega.
Si distingue tra la delegazione cumulativa, nella quale il creditore non dichiara di liberare il debitore originario, con l'unico onere di richiedere preventivamente il pagamento al delegato e la delegazione liberatoria nella quale il delegatario dichiara di liberare il delegante.
Nella delegazione liberatoria il delegante non risponde dell'eventuale insolvenza del delegato ma non è liberato se l'insolvenza sussisteva al tempo della delegazione; inoltre l'obbligazione rivive ove l'obbligazione assunta dal delegato venga meno per nullità o annullamento del relativo negozio. In tale ultima ipotesi, tuttavia, il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi che, in via generale, si estinguono in tutte le ipotesi di delegazione liberatoria (cfr. gli artt. 1274, 1275 e 1276 c.c.).
L'espromissione si sostanzia nell'assunzione di un obbligo altrui senza previa delega da parte dell'obbligato. La vicenda si distingue dall'adempimento del terzo in quanto viene assunta un'obbligazione e non già effettuato un pagamento. A seguito dell'espromissione, l'espromittente diviene obbligato in solido con il debitore espromesso se il creditore non abbia dichiarato espressamente di liberare costui (parte della dottrina, ritiene che, anche in tale caso, così come nella delegazione promissoria vi sarebbe un beneficio d'ordine a favore del debitore espromesso). L'espromittente, salvo diverso patto non può opporre all'espromissario le eccezioni relative al proprio rapporto di provvista con l'espromesso; può, invece, eccepire l'inesistenza, l'invalidtà o l'inefficacia del rapporto di valuta essendo nulla l'assunzione di un'obligazione, ab origine non esistente o inefficace; non sono, invece, opponibili le eccezioni personali, nè quella di compensazione.
L'accollo ha la medesima struttura di un contratto a favore di terzo ed è l'accordo che interviene tra il debitore ed il terzo affinchè costui estingua l'obbligazione tra accollato e accollatario; ove il terzo aderisca all'accollo l'accordo diverrà irrevocabile e l'accollatario avrà azione diretta nei confornti dell'accollante per conseguire l'adempimento dell'obbligazione (c.d. accollo esterno). In ogni caso, la dottrina prevalente nega che, pur in caso di adesione, ci si trovi di fronte ad un contratto trilatero in quanto l'adesione produce solo l'effetto dell'irrevocabilità. L'accollo non determina la liberazione dell'originario debitore se ciò non costituisce condizione espressa dell'accollo (e, in tal caso, l'accollatario abbia aderito) e se il creditore non abbia dichiarato di liberare l'originario debitore. In caso di accollo cumulativo, accollato ed accollante sono obbligati in solido ma l'accollato può eccepire il beneficio dell'ordine. L'accollante potrà opporre all'accollatario le eccezioni relative all'esistenza e validità del rapporto di valuta, le eccezioni personali e quelle derivanti dall'atto d'accollo.