Argomenti correlati
pagamento del terzo indebito soggettivo e surrogazione
obbligazioni solidali e regresso
La surrogazione, disciplinata dagli artt. 1201 e ss. c.c., realizza una successione a titolo particolare nel diritto di credito, per effetto di vicende individuate dal legislatore ed a prescindere da una fattispecie contrattuale come quella della cessione del credito.
La surrogazione rappresenta un'eccezione al principio per il quale l'adempimento del terzo, ex art. 1180 c.c, è idoneo ad estinguere l'obbligazione sicchè la stessa si realizza esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
Il c.c. agli artt. 1201 e ss. disciplina tre ipotesi di surrogazione:
la surrogazione per volontà del creditore (cfr. l'art. 1201 c.c.);
la surrogazione per volontà del debitore (cfr. l'art. 1202 c.c.)
e la surrogazione legale (art. 1203 c.c.).
La surrogazione per volontà del creditore si verifica allorchè il creditore, nel ricevere il pagamento da un terzo, lo surroga nel suo diritto di credito nei confronti del debitore con atto dichiarato nella quietanza oppure con dichiarazione espressa contestuale o anteriore al pagamento. Si discute se la dichiarazione debba essere fatta in forma scritta e sulla sua natura; a tale ultimo riguardo, è controverso se si tratti di atto negoziale di disposizione del credito o di atto non negoziale di autorizzazione al subingresso.
La surrogazione per volontà del debitore si verifica allochè il debitore, nel contrarre un mutuo per estinguere un'obbligazione, surroga il mutuante nel diritto di credito relativo a tale obbligazione anche senza il consenso del creditore. Affinchè si verifichi la surrogazione per volontà del debitore è necessario che concorrano le seguenti condizioni: che sia l'atto di mutuo che la quietanza risultino da atto recante data certa, che nell'atto di mutuo sia indicata la destinazione della somma, che nella quietanza sia indicata la provenienza della somma utilizzata per il pagamento.
La surrogazione legale si verifica nelle situazioni specificamente contemplate dalla legge e, tra queste, nelle ipotesi di cui all'art. 1203 c.c.
Si ha, dunque, surrogazione legale quando il terzo paga il creditore che ha diritto di essergli preferito in forza di privilegio o altra garanzia; quando il terzo paga il creditore ipotecario in caso d'acquisto d'immobile sino a concorrenza del prezzo d'acquisto; quando è tenuto con altri o per altri al pagamento del debito; a vantaggio dell'erede con beneficio di inventario che paga, con denaro proprio, i debiti ereditari. In tal caso, il fenomeno surrogatorio, pur previsto dalla legge, dipende dall'esercizio di un diritto potestativo legalmente attribuito da parte del solvens.
Per quanto riguarda la ratio giuridica del fenomeno della surrogazione, vi è chi l'ha individuata nel criterio di economicità dei traffici e chi, invece, ha fatto riferimento alla necessità di reintegrare il patrimonio del solvens.
Si discute in ordine alla natura del pagamento in quanto vi è chi l'ha inquadrato come mero atto giuridico presupposto della vicenda successoria e chi, invece, lo ha interpretato come vero e proprio adempimento, sia pure con la peculiarità di non determinare l'estinzione dell'obbligazione.
Un cenno merita, infine, la questione delle eccezioni opponibili in quanto chi ricostruisce il fenomeno della surrogazione come una novazione del rapporto obbligatorio disconosce la possibilità, per il debitore, di opporre le eccezioni che riguardavano il pregresso rapporto mentre chi ricostruisce il fenomeno della surrogazione come fenomeno meramente successorio ammette l'opponibilità delle eccezioni. La surrogazione di pagamento si distingue dalla cessione del credito in quanto, nella prima, al contrario che nella seconda, il fenomeno successorio si verifica attraverso la soddisfazione del creditore ed in quanto, come visto, nella surrogazione la vicenda successoria si verifica in via non negoziale.
Con riferimeno alle garanzie prestate dai terzi, esse assistono il credito surrogato salvo, con riferimento al pegno, l'applicazione della norma di cui all'art. 1263 cc per cui, in difetto di consenso del datore di pegno, il creditore surrogante rimane custode della cosa e salvo, con riferimento all'ipoteca, l'onere dell'annotazione nei registri immobiliari.
Argomenti correlati