Per la determinazione della quota riservata ai legittimari, in giurisprudenza si è posta la questione del momento cui fare riferimento per la sua quantificazione.
Le Sezioni Unite, con le recenti sentenze nn 13429 e 13524 del 2006, hanno optato per la seconda delle prospettate opzioni ermeneutiche in quanto ritenuta la più in linea con il tenore letterale delle norme di cui agli artt. 537, 538, 542 e 544 cc ed in quanto le norme in materia di successione necessaria non hanno il solo obiettivo di tutelare la posizione dei legittimari ma anche quello di garantire, in termini certi, al testatore di poter disporre della quota disponibile. Tale diritto verrebbe, naturalmente, meno ove le vcende relative al singolo legittimario influissero sulla determinazione delle quote di riserva.
Per l'orientamento secondo cui le quote di riserva dei legittimari esclusi si accrescono in favore degli altri
Cassazione Civile Sez. II del 11 febbraio 1995 n. 1529
In tema di divisione ereditaria, ai fini della determinazione della quota di riserva spettante ai discendenti in relazione alle varie ipotesi di concorso con altri legittimari, non deve farsi riferimento alla situazione teorica al momento dell'apertura della successione, ma alla situazione concreta degli eredi legittimi che effettivamente concorrono alla ripartizione dell'asse ereditario, sicché, nell'ipotesi in cui il coniuge superstite abbia abdicato alla qualità di erede per aver accettato un legato in sostituzione della legittima (art. 551 c.c.), detta quota non va desunta dall'art. 542 in tema di concorso tra coniuge e figli, bensì dall'art. 537 c.c. relativo alla successione dei soli figli.
Cassazione Civile Sez. II del 11 febbraio 1995 n.1529
Per l'orientamento secondo cui le quote di riserva dei legittimari si determinano comunque al momento dell'apertura della successione
Cassazione Civile Sez. Un. del 12 giugno 2006 n. 13524
Successione legittima e necessaria - Riduzione - Mancato esperimento dell'azione di riduzione - Individuazione della quota di riserva spettante ai singoli legittimari - Riferimento alla situzione concreta determinatasi al momento dell'apertura della successione - Necessità.
Ai fini dell'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari e ai singoli legittimari nell'ambito della stessa categoria, occorre fare riferimento alla situazione esistente al momento dell'apertura della successione e non a quella che si viene a determinare per effetto del mancato esperimento (per rinuncia o prescrizione) dell'azione di riduzione da parte di qualcuno dei legittimari.
Cassazione Civile SEz. Unite del 12 giugno 2006 n.13524
la prescrizione dell'azione di riduzione
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