la novazione soggettiva e la novazione oggettiva (art. 1230 e 1235 c.c.)

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La novazione costituisce una vicenda giuridica di natura contrattuale che determina l'estinzione di un'obbligazione esistente e la nascita di una nuova obbligazione con oggetto o titolo diversi (e, in tal caso, si avrà la novazione oggettiva di cui all'art. 1230 c.c.) o di una nuova obbligazione sotto il profilo della titolarità del credito o del debito (e si avrà allora la novazione soggettiva ex art 1235 cc).

La disciplina codicistica si apre con la novazione oggettiva che, all'art. 1230 c.c., testualmente dispone: "l'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco".

La novazione soggettiva dal lato passivo dell'obbligazione è, invece, disciplinata dall'art. 1235 c.c. che stabilisce l'applicabilità delle norme relative alla delegazione, all'espromissione ed all'accollo liberatori.

L'art. 1230 c.c. enuclea, dunque, i requisiti della novazione oggettiva e, cioè, la sostituzione di un'obbligazione con un'altra, la diversità del titolo o dell'oggetto della nuova obbligazione e l'intento novativo che deve essere non equivocamente diretto all'estinzione dell'obbligazione precedente.

Con riferimento all'oggetto della novazione, si usa distinguere tra la novazione reale, con la modificazione dell'oggetto dell'obbligazione, e la novazione causale caratterizzata dalla modificazione del titolo.

Si discute se talune modificazioni accessorie, con riferimento al particolare ruolo che rivestono nell'economia del contratto, possano essere idonee a determinare la novazione oggettiva di cui all'art. 1230 c.c.. La giurisprudenza è rigorosa sul punto e ritiene che la novazione richieda delle modificazioni sostanziali del contenuto, argomentando dal tenore letterale dell'art. 1231 c.c. secondo cui: "...l'apposizione di un termine e ogni altra modificazione accessoria dell'obbligazione non producono novazione". 

La novazione oggettiva determina l'estinzione delle garanzie (personali o reali) che assistevano il credito relativo all'obbligazione estinta salvo che le parti non si accordino per il loro mantenimento e che, in questo caso, il garante consenta.

A mente dell'art. 1234 c.c., poi, l'inesistenza del titolo originario determina l'inefficacia della novazione oggettiva.

All'inesistenza del titolo originario va assimilata l'ipotesi della sua nullità e dell'eliminazione con efficacia retroattiva del titolo dell'obbligazione originaria.

Ove, poi, il titolo originario novato sia annullabile e le parti, nella consapevolezza del motivo d'annullabilità, diano vita al negozio novativo, questo avrà l'effetto di convalidare, ex art. 1444 cc anche il titolo originario; nel caso in cui, invece, il titolo novato sia annullato, si discute sulla natura del vizio che colpisce il negozio novativo in quanto, secondo taluni, si tratterebbe di nullità sopravvenuta e, secondo altri, si verserebbe nel campo dell'annullabilità.

Con riferimento alla novazione oggettiva ed all'applicazione dell'art. 1234 c.c., ulteriori problematiche sono poste dalla risolubilità del titolo originario (in tal caso il problema maggiore è quello del motivo di risoluzione preesistente alla novazione in quanto è pacifico che, se l'obbligazione originaria era già risolta per impossibilità sopravvenuta o per scadenza del termine essenziale,  la novazione rimane priva d'effetti ai sensi dell'art. 1234 c.c. primo comma) e dalla sua revocabilità. In quest'ultimo caso, ove si acceda alla tesi prevalente che annette, all'azione revocatoria, un'efficacia puramente processuale, la novazione rimane valida ed efficace ma i creditori pregiudicati possono agire per far dichiarare inefficace nei loro confronti la novazione. Con riferimento alla risoluzione per inadempimento, invece, ove i fatti giustificanti la domanda di risoluzione preesistevano al momento della pattuizione novativa, parte della dottrina ha suggerito l'applicazione analogica delle norme sulla convalida previste in caso di contratto annullabile. La disciplina della novazione con riferimento ad obbligazione rescindibile segue quella dell'obbligazione annullabile salva l'inapplicabilità dell'istituto della convalida.

 Sempre in tema di novazione, val la pena ricordare che la giurisprudenza esclude che l'obbligazione naturale possa essere oggetto di novazione e che la novazione oggettiva si distingue dalla prestazione in luogo dell'adempimento di cui all'art. 1197 c.c. in quanto la prima determina la nascita di una nuova obbligazione e l'estinzione della vecchia a seguito dell'accordo delle parti, mentre la seconda determina l'effetto estintivo della vecchia obbligazione solo a seguito dell'esecuzione della diversa prestazione.

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