Nella prassi commerciale esistono, poi, ulteriori forme di garanzia personale dell'adempimento dell'obbligazione altrui, si tratta, in particolare, del contratto autonomo di garanzia, delle lettere di patronage della fideiussione omnibus (su cui si veda la sezione relativa alla fideiussione) e delle varie fattispecie di vendita o di cessione di crediti effettuate a scopo di garanzia.
Le lettere di patronage, di norma, non costituiscono delle vere e proprie forme di garanzia in quanto sono delle dichiarazioni con le quali il dichiarante presenta un soggetto terzo al futuro creditore rafforzandone il convincimento che il terzo estinguerà il suo debito.
Con le lettere di patronage il dichiarante, salvo espressa volontà fideiussoria, non assume alcuna obbligazione di garanzia ma si limita a raccomandare il terzo di fronte al futuro creditore.
E' evidente come, stante la peculiare natura delle lettere di patronage, la loro efficacia risiede, in gran parte, nell'autorevolezza del dichiarante.
Il contratto autonomo di garanzia costituisce l'obbligo di garanzia dell'adempimento dell'obbligazione del terzo a prima richiesta e senza la possibilità di sollevare eccezioni in merito all'obbligazione garantita. In tal senso, il garante è tenuto a pagare anche nel caso in cui il debitore garantito abbia già adempiuto la propria obbligazione. In tale prospettiva, è stato osservato che il contratto autonomo di garanzia sarebbe nullo in quanto privo del requisito dell'accessorietà tipica delle obbligazioni di garanzia. La giurisprudenza, invece, considera generalmente valido il contratto autonomo di garanzia (cfr. ex plurimis Cass Civ. n. 4661 del 28 febbraio 2007).
L'effetto di garantire l'adempimento dell'obbligazione può, peraltro, essere raggiunto mediante operazioni di vendita o di cessione del credito la cui permanenza sia, con diverse modalità, legata all'adempimento dell'obbligazione garantita.