La riconsegna dell'immobile e la mora

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Sul tema dell'obbligo di riconsegna dell'immobile condotto in locazione da parte del conduttore, si contrappongono in giurisprudenza due orientamenti. Da un lato, è stato affermato che il conduttore, per sottrarsi al pagamento del corrispettivo pattuito ex art. 1591 cc deve procedere alla riconsegna dell'immobile o comunque effettuare l'offerta formale di cui all'art. 1216 cc (così, Cassa Civ n 2086/2002).
In senso opposto, la Suprema Corte ha, invece, ritenuto sufficiente ad escludere la mora del conduttore e il conseguente obbligo di pagare il corrispettivo convenuto dopo la scadenza contrattuale, un'offerta di riconsegna informale al locatore, purchè seria e non legittimamente rifiutata da parte di quest'ultimo (così cass Civ n 6090/2002).
Con la sentenza n 1684 del 27 gennaio 2010, la Suprema Corte, ponendosi nel solco di questo ultimo orientamento, ha affermato che l'offerta informale esclude la mora ai sensi dell'art. 1220 cc sicchè, in difetto di un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore e purchè l'offerta risulti effettuata con modalità serie e tempestivamente, il conduttore non sarà tenuto al pagamento del corrispettivo pattuito a mente dell'art. 1591 cc applicabile esclusivamente al conduttore in mora.


Cass Civ, Sez III, sentenza 27 gennaio 2010, n 1684

In tema di riconsegna dell'immobile locato, mentre l'adozione della complessa procedura di cui agli art. 1216 e 1209, comma 2, c.c., costituita dall'intimazione al creditore di ricevere la cosa nelle forme stabilite per gli atti giudiziari, rappresenta l'unico mezzo per la costituzione in mora del creditore per provocarne i relativi effetti (art. 1207 c.c.), l'adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.) - purché serie, concrete e tempestive (come, nella specie, l'invio di lettere raccomandate nelle quali il conduttore informava il locatore della messa a sua disposizione delle chiavi dell'immobile e di un assegno a saldo) e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore - pur non essendo sufficiente a costituire in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell'obbligo di adempiere la prestazione (costituita, nel caso esaminato, dal pagamento dei canoni maturati dopo la risoluzione del contratto di locazione).

 

 

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