la soccombenza e la legittimazione all'impugnazione

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la soccombenza e la legittimazione all'impugnazione

Come noto l'impugnazione costituisce il mezzo attraverso il quale le parti del processo del grado precedente hanno la possibilità di conseguire una revisione della sentenza che abbia lasciato insoddisfatte tutte o parte delle pretese conosciute dal giudice del grado precedente, l'interesse all'impugnazione, insomma, deriva dalla soccombenza nel senso che la legittimazione ad impugnare, secondo il criterio generale di cui all'art. 100 cpc, spetta solo alle parti che siano state soccombenti nel grado precedente.
 
La soccombenza, poi, può essere:
 
formale, laddove nel grado precedente non siano state accolte le domande svolte;
 
materiale, laddove nel grado precedente siano state accolte le domande avversarie;
 
pratica, laddove non vi sia coincidenza tra le domande svolte e il dispositivo della sentenza impugnata;
 
teorica, allorchè la domanda sia stata accolta e, tuttavia, taluni dei motivi siano stati disattesi ed assorbiti dalla pronuncia favorevole. In tale ipotesi, la soccombenza teorica legittima l'impugnativa incidentale.
 
Una questione che si è posta in giurisprudenza è se la soccombenza debba valutarsi solo con riguardo alle statuizioni contenute nel dispositivo della sentenza o se possa aversi riguardo anche alle questioni che abbiano costituito il presupposto logico e giuridico della decisione. Sul rilievo che, anche con riferimento a tali questioni, la pronuncia è destinata a passare in giudicato, la Suprema Corte ha ritenuto che, anche con riferimento ad esse, deve valutarsi l'interesse all'impugnativa ed il presupposto della soccombenza che ne costituisce antecedente logico.
 


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