Le azioni possessorie

Le azioni possessorie, disciplinate agli artt. 1168 e ss. c.c., sono poste a tutela della situazione possessoria contro atti diretti allo spoglio del possesso o alla turbativa del possesso. Tra le azioni possessorie sono comprese anche le azioni di nunciazione (denuncia di nuova opera e di danno temuto) che sono, tuttavia, poste anche a tutela di diritti di proprietà e altri diritti reali, al contrario delle azioni di reintegrazione e di manutenzione che sono, invece, poste a tutela specifica della situazione possessoria.

La caratteristica delle azioni possessorie pure è, dunque, quella di tutelare la situazione del possesso a prescindere dalla legittimità dello stesso contro azioni di spoglio (ed in tal caso è esperibile l’azione di reintegrazione di cui all’art. 1168 c.c.) o contro azioni di molestia (ed in tal caso è esperibile l’azione di manutenzione di cui all’art. 1170 c.c.).

Presupposto essenziale è, chiarmente, quello della sussistenza di una situazione possessoria di talchè esclude la legittimazione il fatto che l'esercizio dell'attività corrispondente a diritti reali su beni altrui sia esercitata per effetto dell'altrui tolleranza.

La logica delle azioni possessorie è quella di tutelare l’ordine pubblico e di impedire che i privati si facciano ragione da sé, anche in considerazione del fatto che, sovente, la tutela possessoria potrà essere invocata proprio da chi, in termini giuridici, risulterà, poi, anche il titolare del corrispondente diritto reale. Tuttavia, la tutela possessoria è invocabile anche nei confronti del titolare del corrispondente diritto reale il quale, per conseguire il possesso del bene, dovrà utilmente esperire l’azione di rivendicazione ovvero altre specifiche azioni contrattuali.

Chi ha il diritto di conseguire il possesso di un bene, sulla base di un titolo (si pensi ad esempio all’acquirente cui il bene non sia stato ancora consegnato), dovrà esperire l’azione personale derivante dal titolo per ottenere la traditio della cosa ma non potrà esperire l’azione possessoria e dovrà, anzi, subirne gli effetti ove si impossessi clandestinamente o con violenza della cosa sui cui vanta il proprio diritto reale.

Le azioni possessorie sono esperibili, inoltre, a prescindere dalla caratterizzazione psicologica del possesso e, quindi, anche dal possessore di mala fede.

Le azioni possessorie pure, come detto, sono l’azione di reintegrazione di cui all’art. 1168 c.c. che tutela il possessore o il detentore qualificato che sia stato violentemente o occultatamene spogliato del possesso di beni mobili o immobili e l’azione di manutenzione, esperibile dal solo possessore di beni immobili o di universalità di mobili, che tutela colui che possieda da oltre un anno, in modo continuo e ininterrotto e che abbia acquistato il possesso in modo non violento o clandestino in caso di atti, posti in essere da terzi, che incidano sulle modalità di godimento del bene senza escludere o ridurre quantitativamente la situazione possessoria. In presenza di tali presupposti, è ammissibile esperire l'azione di reintegrazione anche se lo spoglio sia avvenuto in modo non violento e non clandestino.

E’ ammissibile esperire la domanda di manutenzione del possesso subordinatamente a quella di spoglio (in tal senso, Cass. Civ. n. 980/2000).

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