Le faq sulle garanzie nell'appalto privato

 
faq garanzia appalto

Quali sono le garanzie poste a carico dell'appaltatore in un contratto d'appalto?

L'art. 1667 del codice civile stabilisce che l'appaltatore sia tenuto alla garanzia per i vizi e la difformità dell'opera salvo che i vizi siano riconosciuti o riconoscibili da parte del committente che abbia, ciononostante, accettato senza riserve l'opera purchè, in quest'ultimo caso, i vizi e le difformità non siano state dolosamente occultate dall'appaltatore

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In quali rimedi si concretizzano le garanzie per vizi e difformità dell'appalto?

In caso di vizi e difformità dell'opera, il committente avrà la possibilità alternativa di chiedere la modificazione dell'opera sì da renderla conforme al contratto d'appalto o immune da vizi o la riduzione del prezzo, salvo, in caso di colpa dell'appaltatore, il diritto al risarcimento del danno
 
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Ci sono dei termini per far valere le garanzie nell'appalto?

Si, i vizi e le difformità debbono essere denunciate dal committente entro il termine perentorio di sessanta giorni dal momento della scoperta. Tale onere è previsto a pena di decadenza per l'esercizio dell'azione di garanzia e non è necessario qualora l'appaltatore abbia riconosciuto l'esistenza dei vizi e delle difformità dell'opera. Inoltre l'azione di garanzia non può essere esperita trascorsi due anni dalla consegna dell'opera
 
 
 
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Cosa accade se la cosa, a causa dei vizi o delle difformità, risulti del tutto inidonea all'uso cui era destinata?

In tale ipotesi, il committente potrà chiedere, in alternativa rispetto ai rimedi della riduzione del prezzo o della modificazione dell'opera, la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno

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Ma la riduzione del prezzo è sempre dovuta?

In realtà, qualora il committente opti per tale rimedio, la riduzione del prezzo è sempre dovuta se la cosa presenti vizi. Ove, invece, sia solo difforme dall'opera pattuita, sarà onere del committente dimostrare che l'opera difforme abbia un minor valore

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Vi sono altre garanzie a carico dell'appaltatore se l'oggetto dell'appalto è un edificio o altro bene immobile?

Si l'art. 1668 cc prevede, al riguardo, che se l'opera che forma oggetto dell'appalto è un edificio o altro immobile destinato a lunga durata, l'appaltatore sia responsabile, entro il termine di dieci anni dal compimento dell'opera, nei confronti del committente e dei suoi aventi causa ove la costruzione rovini in tutto in parte o presenti evidente pericolo di rovina per vizio del suolo o per difetto di costruzione.

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Ci sono termini da rispettare per esercitare questa ulteriore forma di garanzia nei confronti dell'appaltatore?

Si l'azione postula che sia fatta denuncia del fatto previsto dalla norma (rovina o pericolo di rovina parziale o totale dell'immobile) entro il termine di decadenza di un anno dalla sua scoperta e che l'azione venga esperita entro il termine di un anno dalla denuncia
 
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