L’interversione del possesso indica comunemente, sia la fattispecie giuridica per la quale la detenzione si muta in possesso pieno, sia la fattispecie giuridica per cui il possesso di un diritto reale minore (possesso minore) si trasforma nella situazione possessoria corrispondente al diritto di proprietà (possesso pieno). La prima delle due fattispecie è contemplata dall’art. 1141 c.c. a mente del quale l’interversione del possesso (rectius della detenzione in possesso) non può aver luogo finchè il titolo della detenzione non venga ad essere mutato per fatto proveniente da un terzo o in forza di opposizione fatta dal detentore contro il possessore. Analogamente l’art. 1164 c.c. stabilisce che l’interversione del possesso da parte del titolare di un diritto reale su cosa altrui non può avvenire che per effetto di un mutamento per causa proveniente dal terzo o per opposizione fatta nei confronti del proprietario.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1141 c.c. e 1164 c.c. è chiaro che l’interversione del possesso può avvenire o per causa proveniente dal terzo o per effetto di opposizione fatta nei confronti del proprietario.
Per quel che concerne l’atto d’opposizione nei confronti del proprietario, idoneo ad integrare la fattispecie dell’interversione del possesso, non può concretarsi in un contegno meramente omissivo ma deve consistere in una manifestazione esteriore d’opposizione che può risultare da una manifestazione espressa di volontà oppure da un comportamento concludente.
Chiaramente la fattispecie dell’interversione del possesso è particolarmente rilevante ai fibni dell’individuazione del dies a quo did decorrenza del termine per l’acquisto per usucapione della proprietà.