Le azioni di nunciazione hanno lo scopo di prevenire un danno (o l’aggravarsi di un danno) che può originare da una nuova opera da altri intrapresa o direttamente da qualsiasi edificio, albero o altra cosa ai danni del proprietario, del titolare di altro diritto reale o del possessore.
Le azioni di nunciazione, dunque, hanno natura cautelare in quanto non mirano a ripristinare un diritto violato ma ad evitare che si verifichi un pregiudizio. Esse non hanno natura prettamente possessoria in quanto sono concesse a tutela di altre situazioni giuridiche.
Le azioni di nunciazione sono la denunzia di nuova opera di cui all’art. 1171 c.c. e la denunzia di danno temuto di cui all’art. 1172 c.c. e possono essere esperite sia dal possessore, sia dal proprietario del bene minacciato, sia dal titolare di un diritto reale minore su di esso.
L’art. 1171 c.c. stabilisce che l’azione di denunzia di nuova opera sia esperibile da chi abbia ragione di temere che da una nuova opera (intrapresa sul proprio o sull’altrui fondo) possa derivare danno alla cosa che forma oggetto del suo diritto. In tal caso, entro un anno dall'inizio dell’opera che non sia ancora terminata, l’Autorità Giudiziaria adita può ordinare la sospensione dell’opera ovvero consentirla, ordinando le opportune cautele.
Legittimato passivamente nell’azione di nunciazione di cui all’art. 1171 c.c., è l’autore dell’opera e, come litisconsorte necessario, il proprietario del fondo cui accede l’opera costruita.
L’azione di danno temuto è, invece, concessa al proprietario, al titolare di altro diritto reale o al possessore di un bene il quale sia minacciato di un danno grave e prossimo da qualsiasi edificio, opera (finita), albero o altra cosa altrui e mira ad ottenere una pronuncia atipica da parte dell’autorità giudiziaria tale da ovviare al pericolo . In tal senso, questa seconda azione di nunciazione mira a prevenire il pericolo che origina dalla situazione attuale mentre quella di cui all’art. 1171 c.c. mira a prevenire il pericolo derivante da un’attività in fieri.
L’azione di manutenzione del possesso è concessa a chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un’universalità di beni mobili entro l’anno dalla sofferta turbativa. Il possesso tutelato dall’azione di manutenzione è solo quello acquisito da oltre un anno in modo non violento né clandestino. In caso d’acquisto del possesso in modo violento o clandestino, l’azione di manutenzione è concessa decorso un anno dalla cessazione della violenza e della clandestinità (cfr. l’art. 1169 c.c.). Il terzo comma dell’art. 1170 cc tutela, con l’esperimento dell’azione di manutenzione, anche chi abbia subito uno spoglio non violento né clandestino, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma 2. Secondo la dottrina, in tale ipotesi, la situazione possessoria tutelata sarebbe quella di cui all'art. 1168 cc, con la conseguenza che non opererebbero le limitazioni oggettive poste dal primo comma dell'art. 1170 cc.
L’azione di manutenzione del possesso si configura come un’azione
diretta a tutelare la situazione possessoria relativa a specifici beni
(beni immobili, e universalità di immobili) a fronte di condotte
materiali o giuridiche che tendano ad impedire o limitare il godimento del bene, senza tuttavia escludere o ridurre quantitativamente la situazione possessoria.
In tal senso, l’oggetto dell’azione di manutenzione è diverso
dall’azione di reintegrazione in quanto, mentre la condotta che
legittima l’esperimento della prima si configura come una limitazione
dei diritti di godimento del bene, la condotta che legittima
l’esperimento della seconda si configura come una limitazione della
situazione possessoria (tale distinzione non sempre è agevole, ad
esempio è stata ritenuta esperibile l’azione di reintegrazione del
possesso nel caso di una servitù di passaggio limitata da condotte del
proprietario del fondo servente tendenti a limitare il passaggio
stesso). La molestia può essere di fatto o di diritto
(contestazione sulla legittimità dell'attuale situazione giuridica
fondante la situazione possessoria) e la minaccia può anche essere solo prospettata come possibile.
Legittimato attivo all’esperimento dell’azione di manutenzione del possesso è il titolare del possesso (pieno o minore), di beni mobili o universalità di mobili (salvo quanto sopra detto per l'ipotesi di cui all'art. 1170 cc, terzo comma) che deve possedere ininterrottamente in modo non clandestino e non violento da oltre un anno. Al contrario dell’azione di reintegrazione, non è legittimato ad esperire l’azione di manutenzione il detentore (che non può esperire neppure l’azione di spoglio di cui al 3° comma dell’art. 1170 c.c.).
Legittimato passivo nell’azione di manutenzione del possesso è invece l’autore materiale e/o l’autore morale della turbativa, la condotta dovrà essere connotata soggettivamente dal dolo o dalla colpa ed il relativo onere probatorio ricadrà sull'attore.
L’azione di manutenzione del possesso deve essere esperita nel termine decadenziale (che non tollera neppure la sospensione feriale) di un anno dalla sofferta turbativa; l’eccezione di decadenza deve, però, essere sollevata dalla parte convenuta e non è rilevabile d’ufficio.
Art. 688 cpc
Forma dell'istanza.
[I]. La denuncia di nuova opera [1171 c.c.] o di danno temuto [1172 c.c.] si propone con ricorso al giudice (1) competente a norma dell'articolo 21 [28, 669-ter].
[II]. Quando vi è causa pendente per il merito, la denuncia si propone a norma dell'articolo 669-quater (2).
(1) V. sub art. 660.
(2) Comma così sostituito dall'art. 76 l. 26 novembre 1990, n. 353.
Art. 691 cpc
Contravvenzione al divieto del giudice.
[I]. Se la parte alla quale è fatto divieto di compiere l'atto dannoso o di mutare lo stato di fatto [11712, 1172 c.c.] contravviene all'ordine, il giudice, su ricorso della parte interessata, può disporre con ordinanza che le cose siano rimesse al pristino stato a spese del contravventore [612 ss.].
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