Si usa distinguere tra i modi di acquisto della proprietà a titolo originario (occupazione, invenzione, unione, commistione, specificazione, accessione, usucapione ecc. ) e i modi d’acquisto della proprietà a titolo derivativo (contratto, donazione, legato, istituzione d’erede).
I modi d’acquisto della proprietà a titolo originario si caratterizzano per il fatto che prescindono dalla cooperazione di terzi soggetti e non hanno collegamenti con preesistenti diritti di proprietà facenti capo ai terzi, con la conseguenza che il diritto di proprietà nasce pieno ed assoluto.
I modi d’acquisto della proprietà a titolo derivativo, invece, sono collegati al diritto di proprietà del c.d. dante causa (ad esempio il venditore nel contratto di compravendita) con la conseguenza che la proprietà si acquista con i limiti che caratterizzavano il diritto di proprietà trasferito (si pensi, ad esempio, ad un diritto di proprietà gravato da una servitù).
I modi d’acquisto della proprietà sono analiticamente individuati dall’art. 922 c.c. che, peraltro, rinvia anche, come clausola di chiusura, alle altre ipotesi previste dalla legge; l’art. 922 c.c. stabilisce dunque che la proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.
L’occupazione è il modo con il quale si acquista la proprietà dei beni mobili abbandonati o che non siano di nessuno. L’art. 923 c.c. stabilisce che tale modalità d’acquisto della proprietà avviene con la presa di possesso (l’occupazione). Secondo parte della dottrina l’occupazione sarebbe un negozio d’attuazione e presupporrebbe la volontà d’appropriarsi del bene (animus occupandi) ma è preferibile l’opinione che riconduce l’occupazione all’atto giuridico in senso stretto che non richiede, dunque, la volontà dell’effetto appropriativo (quest’ultima ricostruzione consente anche all’incapace di acquistare la proprietà per occupazione).
L’invenzione è il modo d’acquisto delle cose smarrite o dimenticate. In tal caso l’art. 927 c.c. prevede che chi ritrova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, ove noto, oppure deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l’ha ritrovata indicando le circostanze del ritrovamento. Il sindaco dà notizia del ritrovamento con pubblicazione nell’albo pretorio del comune (cfr. art. 928 c.c.) e, qualora, trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione, il proprietario della cosa non si presenta, questa diventa di proprietà di chi l’ha trovata (cfr. l’art. 929 c.c.). Il proprietario è tenuto a compensare il ritrovatore nella misura del 10 o del 5% del valore della cosa. Per il tesoro esso, ove scoperto per il solo effetto del caso, spetta in comproprietà al 50% al proprietario del suolo ed al ritrovatore; ove esso sia di interesse storico ed artistico, la proprietà spetterà, invece, allo Stato.
L’accessione è il modo d’acquisto della proprietà che si verifica, a favore del proprietario del suolo e salve le eccezioni di legge, ove sopra o sotto il suolo sorgano edifici o costruzioni o opere. L’art. 934 c.c. stabilisce al riguardo che: " qualunque piantagione, costruzione od opera esistente sopra o sotto il suolo appartiene al proprietario di questo…salvo che risulti diversamente dal titolo o dalla legge". Gli artt. 935 c.c., 936 c.c., 937 c.c. stabiliscono le modalità dei risarcimenti e dei rimborsi dovuti all’autore dell’opera, della costruzione o della piantagione, ovvero al proprietario dei materiali, rispettivamente:
nel caso in cui le opere siano fatte dal proprietario del suolo con materiali altrui (935 c.c. in tal caso il proprietario, se la separazione non è possibile deve rimborsare il valore dei materiali e risarcire il danno nel caso in cui sia in colpa grave);
nel caso in cui le opere siano fatte dal terzo con materiali propri (art. 936 c.c., in tal caso, se il proprietario decide di tenere le opere o non ne è consentita la rimozione, può scegliere se pagare il valore dei materiali o l’aumento del valore del suolo),
nel caso in cui le opere siano state fatte da un terzo con materiali altrui (art. 937 c.c., in tal caso il proprietario dei materiali, ove possibile, può rivendicare i materiali a spese del terzo, ove non possa o non eserciti il diritto alla rivendicazione dei materiali a spese del terzo il proprietario dei materiali può chiedere un’indennità pari al valore dei materiali e il risarcimento del danno sia al terzo sia, in solido, al proprietario del fondo che sia stato in mala fede).
Tra le ulteriori modalità d’acquisto della proprietà debbono segnalarsi l’unione e la commistione che si verificano allorché due cose mobili si uniscono sino a formare una cosa composta nella quale gli originari beni mobili siano ancora riconoscibili, pur potendo diventare inseparabili (unione) ovvero abbiano definitivamente perso la loro identità (commistione). L’art. 939 c.c. stabilisce, al riguardo, che quando più cose appartenenti a diversi proprietari siano state unite sino a formare una cosa unica e non sono più separabili se non con notevole deterioramento, la proprietà della cosa composta diventa, in via generale, comune in proporzione del valore delle cose originarie, salvo il caso in cui una delle cose possa considerarsi come principale e di maggior valore rispetto alla cosa accessoria, nel qual caso la proprietà della cosa composta è del proprietario della cosa principale che è unicamente tenuto a corrispondere il valore della cosa accessoria al proprietario della cosa accessoria. Ulteriore modalità d’acquisto della proprietà è quella di cui all’art. 940 c.c. (la specificazione) che riguarda il caso in cui si adoperi una materia per la costruzione di una cosa nuova. In tal caso la proprietà sarà dell’autore dell’opera o del proprietario della materia a seconda se sia di maggior valore l’opera o i materiali.
Tra gli ulteriori modi d’acquisto a titolo originario debbono naturalmente citarsi l’usucapione, il possesso di buona fede di beni mobili.
Tra i modi d’acquisto della proprietà debbono, poi, essere ricordati i provvedimenti ablativi della PA come l’espropriazione, la requisizione, la confisca, nonché ulteriori specifiche casistiche come, ad esempio, l’aggiudicazione alle aste giudiziarie.
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