Prestazione in luogo dell'adempimento datio in solutum (art. 1197 c.c.)

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L'art. 1197 c.c., disciplina la fattispecie giuridica della prestazione in luogo dell'adempimento (anche nota, nell'ambito del diritto romano, come datio in solutum) che è una modalità estintiva dell'obbligazione di natura satisfattoria diversa dall'adempimento che si realizza allorchè, con il consenso del creditore, il debitore esegua una diversa prestazione anzichè quella oggetto del rapporto obbligatorio.

L'art. 1197 c.c., nel disciplinare la prestazione in luogo dell'adempimento, testualmente dispone: "il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta anche se di valore uguale o maggiore, salvo che il creditore consenta. In questo caso l'obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita"; ove la diversa prestazione sia la vendita di un bene, la disciplina della datio in solutum prevede che il debitore sia tenuto alla garanzia per i vizi e per l'evizione e che il creditore, in alternativa, possa pretendere, in ipotesi di vizi della cosa o di sua evizione, la prestazione originaria ed il risarcimento del danno; ove la diversa prestazione sia la cessione di un credito, l'obbligazione originaria si estingue con il pagamento in quanto, salvo patto contrario, la cessione si intende effettuata pro solvendo (cfr. art. 1198 c.c.).

La datio in solutum rappresenta, dunque, un'eccezione, fondata su specifico accordo solutorio, al principio, desumibile dagli artt. 1176 e 1218 c.c., secondo cui il debitore è tenuto ad eseguire esattamente la prestazione oggetto dell'obbligazione.

La prestazione in luogo dell'adempimento è una fattispecie negoziale nel senso che l'effetto solutorio dell'obbligazione originaria si verifica solo a seguito di un accordo espresso o tacito tra debitore e creditore.

Secondo la dottrina prevalente tale accordo sarebbe di natura reale in quanto l'effetto solutorio si verifica solo con l'esecuzione della prestazione e, in tal senso, la datio in solutum si distingue dalla novazione oggettiva che determina l'estinzione di un'obbligazione e la nascita di una nuova a prescindere dall'adempimento della seconda che può essere successivo.

Sulla realità dell'accordo solutorio è, però, necessario precisare che essa è da intendersi in senso atecnico e legata alla tipologia dell'obbligazione assunta; ove, infatti, l'oggetto dell'accordo di datio in solutum sia il trasferimento della proprietà di un bene, l'esecuzione della prestazione diversa idonea a determinare l'estinzione dell'obbligazione originaria coincide con il verificarsi dell'effetto traslativo e non con il momento, eventualmente successivo, in cui la cosa sia concretamente consegnata.

La prestazione in luogo dell'adempimento di cui all'art. 1197 c.c. si distingue, poi, dall'obbligazione alternativa o facoltativa in quanto rappresenta una modalità d'estinzione dell'obbligazione diversa dall'adempimento mentre nelle obbligazioni alternative o facoltative la scelta della prestazione e l'esecuzione della prestazione prescelta rappresenta pur sempre una forma d'adempimento dell'obbligazione.

In tal senso occorre, altresì, rammentare che la datio in solutum è una fattispecie negoziale mentre l'adempimento è un atto giuridico dovuto (o anche, secondo parte della dottrina, un fatto giuridico idoneo a realizzare l'interesse del creditore).

In materia di datio in solutum, la giurisprudenza di legittimità si è, di recente, occupata della questione dei pagamenti a mezzo di assegni circolari affermando il principio per il quale il creditore non può rifiutare il pagamento a mezzo di assegno circolare se non per giustificato motivo oggettivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede; l'effetto estintivo dell'obbligazione in caso di pagamento a mezzo di assegni circolari si verifica con l'acquisto, da parte del debitore, della disponibilità giuridica del denaro, ricadendo sul debitore il rischio di inconvertibilità dell'assegno (in tal senso Cass. Civ. Sez. Un. sent. 18 dicembre 2007, n. 26617). Costituisce, invece, datio in solutum il pagamento a mezzo assegno bancario; la consegna di una cambiale, invece, non può costituire datio in solutum concretizzandosi in una promessa di pagamento incompatibile con la realità che caratterizza la struttura della prestazione in luogo dell'adempimento.

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