Il c.c. contempla diversi tipi di usucapione e diversi termini; c'è:
l'usucapione ordinaria ventennale sui beni immobili (o sulle universalità di mobili),
l'usucapione abbreviata decennale sui beni immobili,
l'usucapione speciale quindicinale sui fondi rustici,
l'usucapione speciale abbreviata quinquennale sui fondi rustici,
l'usucapione ordinaria decennale sui beni mobili registrati
l'usucapione abbreviata triennale sui beni mobili registrati.
Vi è, infine, l'usucapione ordinaria ventennale e l'usucapione abbreviata decennale per i beni mobili.
Per i beni immobili, per le universalità di mobili e per i beni mobili registrati, s'applica il regime dell'usucapione ordinaria o quello della relativa usucapione abbreviata, a seconda che l'acquisto del possesso sia avvenuto in buona fede in forza di titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà debitamente trascritto ove richiesto o che difetti uno o entrambi tali requisiti (il titolo astrattamente idoneo e/o la trascrizione a trasferire la proprietà o la buona fede).
L'usucapione speciale ha, per oggetto, ex art. 1159 - bis c.c., la proprietà di fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge, nonchè i fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale.
L'usucapione speciale ordinaria si compie con il decorso di quindici anni. L'usucapione speciale abbreviata, che presuppone l'acquisto del possesso in forza di titolo astrattamente idoneo a trasferire il relativo diritto reale debitamente trascritto e la buona fede dell'accipiens, si compie con il decorso di cinque anni.
Deve precisarsi, con riferimento al requisito della buona fede necessario per il perfezionamento dell'usucapione abbreviata, che lo stesso deve sussistere al momento dell'acquisto del possesso e che la mala fede successiva non rileva.
Per quanto riguarda l'usucapione abbreviata di beni immobili, l'usucapione abbreviata di beni mobili registrati e l'usucapione speciale abbreviata, il termine per usucapire decorre dalla data di trascrizione del titolo di trasferimento o dalla data, eventualmente successiva, in cui sia conseguito effettivamente il possesso del bene.
Secondo parte della dottrina la buona fede, nel caso di usucapione abbreviata di diritti implicante la trascrizione del titolo, dovrebbe sussistere al momento della trascrizione.
La buona fede, inoltre, contrariamente a quanto avviene, in via generale, per il possesso, non si presume.
Il c.c. stabilisce, poi, all'art. 1161 c.c. il regime dell'usucapione dei beni mobili in difetto di un titolo idoneo al trasferimento (in presenza di un titolo idoneo e della buona fede, infatti, l'acquisto avverrà a titolo originario ex art. 1153 cc); l'usucapione si realizza con il decorso del tempo di dieci anni se il possesso è di buona fede e con il decorso del tempo di venti anni se il possesso è di mala fede.
Si discute sulla configurabilità dell'usucapio libertatis se, cioè, l'acquisto della proprietà sul bene per effetto dell'usucapione valga a liberare il bene dei diritti reali minori che insistano su di esso, per il caso in cui questi non si siano contestualmente estinti per non uso (la giurisprudenza e parte della dottrina sono per la tesi contraria). Il problema si pone, in particolare, con riferimento alla disciplina dell'usucapione abbreviata stante la non coincidenza tra i tempi per la maturazione di questa ed i tempi necessari per l'estinzione dei diritti reali minori per non uso ventennale. La tesi contraria trae argomento dall'insussistenza di una norma analoga a quella contenuta nell'art. 1153 secondo comma cc che esplicitamente stabilisce il principio dell'acquisto di un diritto libero da diritti minori insistenti sul bene. Sul piano dogmatico, si osserva che la fattispecie dell'usucapione abbreviata, fondandosi sulla sussistenza di un titolo dovrebbe, da questo punto di vista, rispettare le limitazioni del diritto posseduto che gravavano sull'originario titolare (al riguardo, si è replicato che, nella fattispecie acquisitiva dell'usucapione abbreviata, il titolo viene ad essere considerato alla stregua di un fatto). La tesi favorevole all'usuapio libertatis, invece, argomenta dalla natura di acquisto a titolo originario del diritto relativo al possesso esercitato che non tollererebbe eccezioni se non nel caso il titolo stesso menzionasse il diritto reale minore.
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