L’acquisto del possesso può avvenire a titolo originario o a titolo derivativo, può essere accompagnato da un’attività materiale d’apprensione del possesso (a sua volta a rilievo unilaterale - occupazione spoglio - o bilaterale - consegna, restituzione) o può prescindere da essa in fattispecie giuridiche nelle quali il passaggio del possesso consegue, per legge o per volontà delle parti, a determinate vicende (si pensi alla situazione di possesso che si verifica in capo ai chiamati all’eredità con l’apertura della successione oppure all’istituto del costituto possessorio o della traditio brevi manu nelle quali, per effetto di specifici atti d’autonomia privata, il titolare della situazione possessoria varia senza che via sia una materiale consegna della cosa).
Con riferimento alle modalità d'apprensione del possesso a rilievo bilaterale, deve rilevarsi come la consegna sia idonea a trasferire la situazione possessoria anche se posta in essere nell'esecuzione di un contratto viziato (cfr. l'art. 1422 cc) ed anche se posta in essere da chi non sia proprietario del bene trasferito. E', invece, nullo (secondo una tesi per impossibilità dell'oggetto) il contratto con il quale sia trasferita esclusivamente la situazione possessoria con riserva del corrispondente diritto reale in capo al dante causa in quanto la situazione psicologica dell'avente causa, nel riconoscere l'altruità del bene, contrasterebbe, di per sè, con l'animus che deve contraddistinguere la situazione possessoria.
Secondo una minoritaria dottrina la consegna configurerebbe un negozio giuridico autonomo mentre la dottrina prevalente configura tale atto come non negoziale.
Le modalità d’acquisto del possesso a titolo derivativo, mortis causa, sono la successione nel possesso che si verifica, in favore degli eredi, sin dalla data dell’apertura della successione e l’accessione del possesso che si verifica in favore dei successori a titolo particolare e che presuppone l’astratta validità del titolo (cfr. l’art. 1146 c.c.).
L’acquisto del possesso a titolo originario presuppone necessariamente un’attività d’apprensione del possesso che può avvenire contro la volontà del proprietario (o del titolare di altro diritto reale) concretandosi, così, in un’azione materiale di spoglio, o, come ad esempio nei casi di occupazione del bene, su beni non posseduti da alcuno.
Il possesso, come chiarito, può, poi, trasferirsi con la c.d. traditio e, cioè, con la consegna della cosa. La consegna, poi, può essere effettiva o simbolica; può, cioè, avere per oggetto il bene (il cui possesso viene trasferito) o un simbolo dello stesso (come, ad esempio, accade nel caso della consegna delle chiavi dell’immobile).
Esistono ipotesi in cui l’acquisto del possesso avviene senza alcun mutamento della situazione materiale ma con l’esclusivo mutamento dello stato soggettivo; si tratta delle fattispecie della traditio brevi manu e del costituto possessorio. Nella traditio brevi manu, il precedente detentore della cosa ne diventa proprietario per effetto di un titolo che muta la natura del potere di fatto esercitato sulla cosa stessa (si pensi, ad esempio, al conduttore che acquista l’immobile condotto in locazione). La vicenda esattamente contraria si verifica nel costituto possessorio dove, invece, il precedente possessore diventa detentore per effetto di un titolo idoneo allo scopo (si pensi alla vendita dell’immobile con contestuale stipula di un contratto di locazione in favore del venditore).
Per quel che concerne il potere materiale da esercitarsi sulla cosa ai fini della configurazione della situazione soggettiva del possesso, deve rilevarsi come lo stesso postuli il potere di signoria sulla cosa non essendo necessaria la disponibilità continuativa della cosa ed essendo sufficiente che il possessore sia in condizione di rientrarne in possesso in ogni momento. Non si acquista il possesso, dunque, laddove l'attività materiale sul bene venga esercitata con l'altrui tolleranza; specularmente è possibile il possesso indiretto per il tramite di altro soggetto che abbia la disponibilità materiale del bene a titolo di detenzione.
La giurisprudenza ha, peraltro, avuto modo di chiarire che l'apprensione unilaterale e la consegna producono la disponibilità materiale del bene mentre il possesso postula necessariamente il successivo effettivo esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto cui la situazione possessoria inerisce.
Il c.c. prende in considerazione fattispecie che danno origine a presunzioni di possesso. In primo luogo esiste una presunzione di possesso in capo a chi esercita un potere di fatto sulla cosa quando non si prova che la situazione di fatto sia di detenzione (cfr. art. 1141 c.c.), il possesso di presume, peraltro, di buona fede. Esiste, poi, la presunzione di possesso intermedio che si verifica in favore del possessore attuale che abbia anche posseduto in epoca anteriore (cfr. art. 1143 c.c.). C’è, poi, la presunzione di possesso sin dalla data del titolo in favore del possessore attuale che possa vantare un titolo anteriore astrattamente idoneo al trasferimento della situazione possessoria (cfr. art. 1142 c.c.).
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Colui che acquista in buona fede [ 1147] da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto [ 2643 ss.], ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione. La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.
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Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l'usucapione si compie col decorso di dieci anni.
Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento.
(1) V. sub art. 815.
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Nell'usucapione ventennale [ 1158] non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, nè l'impedimento derivante da condizione o da termine [ 2935], nè le cause di sospensione indicate dall'articolo 2942.
L'impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti [ 954 comma 4, 970, 1014, 1073].
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Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso.
L'usucapione è interrotta [ 2945] quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno.
L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.
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Azione di reintegrazione.
Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo [ 634 c.p.]. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa [ 1140 comma 2, 1585 comma 2], tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione [ 8 n. 1, 21 comma 2, 703 ss. c.p.c.].
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Reintegrazione contro l'acquirente consapevole dello spoglio.
La reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell'avvenuto spoglio.
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Art. 1170
Azione di manutenzione.
Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili [ 816] può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo [ 8 n. 1, 21 comma 2, 703 ss. c.p.c.].
L'azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata. Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.