Acquisto possesso, accessione possesso costituto possessorio, presunzione possesso

 

L’acquisto del possesso può avvenire a titolo originario o a titolo derivativo, può essere accompagnato da un’attività materiale d’apprensione del possesso (a sua volta a rilievo unilaterale - occupazione spoglio - o bilaterale - consegna, restituzione) o può prescindere da essa in fattispecie giuridiche nelle quali il passaggio del possesso consegue, per legge o per volontà delle parti, a determinate vicende (si pensi alla situazione di possesso che si verifica in capo ai chiamati all’eredità con l’apertura della successione oppure all’istituto del costituto possessorio o della traditio brevi manu nelle quali, per effetto di specifici atti d’autonomia privata, il titolare della situazione possessoria varia senza che via sia una materiale consegna della cosa).

Con riferimento alle modalità d'apprensione del possesso a rilievo bilaterale, deve rilevarsi come la consegna sia idonea a trasferire la situazione possessoria anche se posta in essere nell'esecuzione di un contratto viziato (cfr. l'art. 1422 cc) ed anche se posta in essere da chi non sia proprietario del bene trasferito. E', invece, nullo (secondo una tesi per impossibilità dell'oggetto) il contratto con il quale sia trasferita esclusivamente la situazione possessoria con riserva del corrispondente diritto reale in capo al dante causa in quanto la situazione psicologica dell'avente causa, nel riconoscere l'altruità del bene, contrasterebbe, di per sè, con l'animus che deve contraddistinguere la situazione possessoria. 

Secondo una minoritaria dottrina la consegna configurerebbe un negozio giuridico autonomo mentre la dottrina prevalente configura tale atto come non negoziale.

Le modalità d’acquisto del possesso a titolo derivativo, mortis causa, sono la successione nel possesso che si verifica, in favore degli eredi, sin dalla data dell’apertura della successione e l’accessione del possesso che si verifica in favore dei successori a titolo particolare e che presuppone l’astratta validità del titolo (cfr. l’art. 1146 c.c.).

L’acquisto del possesso a titolo originario presuppone necessariamente un’attività d’apprensione del possesso che può avvenire contro la volontà del proprietario (o del titolare di altro diritto reale) concretandosi, così, in un’azione materiale di spoglio, o, come ad esempio nei casi di occupazione del bene, su beni non posseduti da alcuno.

Il possesso, come chiarito, può, poi, trasferirsi con la c.d. traditio e, cioè, con la consegna della cosa. La consegna, poi, può essere effettiva o simbolica; può, cioè, avere per oggetto il bene (il cui possesso viene trasferito) o un simbolo dello stesso (come, ad esempio, accade nel caso della consegna delle chiavi dell’immobile).

Esistono ipotesi in cui l’acquisto del possesso avviene senza alcun mutamento della situazione materiale ma con l’esclusivo mutamento dello stato soggettivo; si tratta delle fattispecie della traditio brevi manu e del costituto possessorio. Nella traditio brevi manu, il precedente detentore della cosa ne diventa proprietario per effetto di un titolo che muta la natura del potere di fatto esercitato sulla cosa stessa (si pensi, ad esempio, al conduttore che acquista l’immobile condotto in locazione). La vicenda esattamente contraria si verifica nel costituto possessorio dove, invece, il precedente possessore diventa detentore per effetto di un titolo idoneo allo scopo (si pensi alla vendita dell’immobile con contestuale stipula di un contratto di locazione in favore del venditore).

Per quel che concerne il potere materiale da esercitarsi sulla cosa ai fini della configurazione della situazione soggettiva del possesso, deve rilevarsi come lo stesso postuli il potere di signoria sulla cosa non essendo necessaria la disponibilità continuativa della cosa ed essendo sufficiente che il possessore sia in condizione di rientrarne in possesso in ogni momento. Non si acquista il possesso, dunque, laddove l'attività materiale sul bene venga esercitata con l'altrui tolleranza; specularmente è possibile il possesso indiretto per il tramite di altro soggetto che abbia la disponibilità materiale del bene a titolo di detenzione.

La giurisprudenza ha, peraltro, avuto modo di chiarire che l'apprensione unilaterale e la consegna producono la disponibilità materiale del bene mentre il possesso postula necessariamente il successivo effettivo esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto cui la situazione possessoria inerisce.

Il c.c. prende in considerazione fattispecie che danno origine a presunzioni di possesso. In primo luogo esiste una presunzione di possesso in capo a chi esercita un potere di fatto sulla cosa quando non si prova che la situazione di fatto sia di detenzione (cfr. art. 1141 c.c.), il possesso di presume, peraltro, di buona fede. Esiste, poi, la presunzione di possesso intermedio che si verifica in favore del possessore attuale che abbia anche posseduto in epoca anteriore (cfr. art. 1143 c.c.). C’è, poi, la presunzione di possesso sin dalla data del titolo in favore del possessore attuale che possa vantare un titolo anteriore astrattamente idoneo al trasferimento della situazione possessoria (cfr. art. 1142 c.c.).

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Codice Civile (1942)

 

Art. 1144

Atti di tolleranza.

Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso.

Codice Civile (1942)

 

Art. 1145

Possesso di cose fuori commercio.

Il possesso delle cose di cui non si può acquistare la proprietà è senza effetto.Tuttavia nei rapporti tra privati è concessa l'azione di spoglio [ 1168] rispetto ai beni appartenenti al pubblico demanio e ai beni delle province e dei comuni soggetti al regime proprio del demanio pubblico [ 822, 824]. Se trattasi di esercizio di facoltà, le quali possono formare oggetto di concessione da parte della pubblica amministrazione, è data altresì l'azione di manutenzione [ 1170].

Codice Civile (1942)

Art. 1146

Successione nel possesso. Accessione del possesso.

Il possesso continua nell'erede con effetto dall'apertura della successione [ 456, 460]. Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore per goderne gli effetti [ 1148 ss.].

Codice Civile (1942)

Art. 1147

Possesso di buona fede.

È possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto [ 535 comma 3].

La buona fede non giova se la ignoranza dipende da colpa grave. La buona fede è presunta e basta che vi sia stata al tempo dell'acquisto

Codice Civile (1942)

 

Art. 1148

Acquisto dei frutti.

Il possessore di buona fede [ 1147] fa suoi i frutti naturali separati fino al giorno della domanda giudiziale e i frutti civili maturati fino allo stesso giorno [ 820, 821]. Egli, fino alla restituzione della cosa, risponde verso il rivendicante [ 948] dei frutti percepiti dopo la domanda giudiziale e di quelli che avrebbe potuto percepire dopo tale data, usando la diligenza di un buon padre di famiglia [ 1176 comma 1].

Codice Civile (1942)

 

Art. 1149

Rimborso delle spese per la produzione e il raccolto dei frutti.

Il possessore che è tenuto a restituire i frutti indebitamente percepiti ha diritto al rimborso delle spese a norma del secondo comma dell'articolo 821.

Codice Civile (1942)

 

Art. 1150

Riparazioni, miglioramenti e addizioni.

Il possessore, anche se di mala fede, ha diritto al rimborso delle spese fatte per le riparazioni straordinarie. Ha anche diritto a indennità per i miglioramenti recati alla cosa, purchè sussistano al tempo della restituzione. L'indennità si deve corrispondere nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti, se il possessore è di buona fede; se il possessore è di mala fede, nella minor somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore. Se il possessore è tenuto alla restituzione dei frutti, gli spetta anche il rimborso delle spese fatte per le riparazioni ordinarie, limitatamente al tempo per il quale la restituzione è dovuta. Per le addizioni fatte dal possessore sulla cosa si applica il disposto dell'articolo 936. Tuttavia, se le addizioni costituiscono miglioramento e il possessore è di buona fede, è dovuta una indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dalla cosa [ 157 trans.].

Codice Civile (1942)

Art. 1151

Pagamento delle indennità.

L'autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze, può disporre che il pagamento delle indennità previste dall'articolo precedente sia fatto ratealmente, ordinando, in questo caso, le opportune garanzie [ 1179].

Codice Civile (1942)

Art. 1152

Ritenzione a favore del possessore di buona fede.

Il possessore di buona fede può ritenere la cosa finchè non gli siano corrisposte le indennità dovute, purchè queste siano state domandate nel corso del giudizio di rivendicazione [ 948] e sia stata fornita una prova generica della sussistenza delle riparazioni e dei miglioramenti [ 2756]. Egli ha lo stesso diritto finchè non siano prestate le garanzie ordinate dall'autorità giudiziaria nel caso previsto dall'articolo precedente.

Codice Civile (1942)

Art. 1153

Effetti dell'acquisto del possesso.

Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purchè sia in buona fede [ 1147] al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà [ 1470, 1552, 2919]. La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente. Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.

Codice Civile (1942)

 

Art. 1154

Conoscenza dell'illegittima provenienza della cosa.

A colui che ha acquistato conoscendo l'illegittima provenienza della cosa non giova l'erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.

Codice Civile (1942)

 

Art. 1155

Acquisto di buona fede e precedente alienazione ad altri.

 Se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore [ 1153].

Codice Civile (1942)

  Art. 1156

Universalità di mobili e mobili iscritti in pubblici registri.

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano alle universalità di mobili [ 816] e ai beni mobili iscritti in pubblici registri [ 815, 2683 ss.; 146 ss., 753 ss. c.nav.] (

Codice Civile (1942)

Art. 1158

Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari.

La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni [ 1166].

Codice Civile (1942)

Art. 1159

Usucapione decennale.

Colui che acquista in buona fede [ 1147] da chi non è proprietario un immobile, in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto [ 2643 ss.], ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione. La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento sopra un immobile.

Codice Civile (1942)

Art. 1159-bis

(1) Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale.

  La proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in comuni classificati montani dalla legge si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni. Colui che acquista in buona fede da chi non è proprietario, in forza di un titolo che sia idoneo al trasferimento della proprietà e che sia debitamente trascritto, un fondo rustico con annessi fabbricati, situati in comuni classificati montani dalla legge, ne compie l'usucapione in suo favore col decorso di cinque anni dalla data di trascrizione. La legge speciale stabilisce la procedura, le modalità e le agevolazioni per la regolarizzazione del titolo di proprietà. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai fondi rustici con annessi fabbricati, situati in comuni non classificati montani dalla legge, aventi un reddito non superiore ai limiti fissati dalla legge speciale.

Codice Civile (1942)

Art. 1160

Usucapione delle universalità di mobili.

L'usucapione di un'universalità di mobili [ 816] o di diritti reali di godimento sopra la medesima si compie in virtù del possesso continuato per venti anni. Nel caso di acquisto in buona fede [ 1147] da chi non è proprietario, in forza di titolo idoneo, l'usucapione si compie con il decorso di dieci anni

Codice Civile (1942)

Art. 1161

Usucapione dei beni mobili.

In mancanza di titolo idoneo [ 1153], la proprietà dei beni mobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede [ 1147]. Se il possessore è di mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di venti anni.

Codice Civile (1942)

Art. 1162

Usucapione di beni mobili iscritti in pubblici registri.

Colui che acquista in buona fede [ 1147] da chi non è proprietario un bene mobile iscritto in pubblici registri [ 815, 2683; 146 ss., 753 ss. c.nav.], in forza di un titolo che sia idoneo a trasferire la proprietà e che sia stato debitamente trascritto, ne compie in suo favore l'usucapione col decorso di tre anni dalla data della trascrizione (1).

Se non concorrono le condizioni previste dal comma precedente, l'usucapione si compie col decorso di dieci anni.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di acquisto degli altri diritti reali di godimento.

 

 

 

(1) V. sub art. 815.

 

 

 

 

Codice Civile (1942)

Art. 1163

Vizi del possesso.

Il possesso acquistato in modo violento o clandestino non giova per l'usucapione se non dal momento in cui la violenza o la clandestinità è cessata.

Codice Civile (1942)

 

Art. 1164

Interversione del possesso.

Chi ha il possesso corrispondente all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui non può usucapire la proprietà della cosa stessa, se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario. Il tempo necessario per l'usucapione [ 1158-1162] decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato.

Codice Civile (1942)

 

Art. 1165

Applicazione di norme sulla prescrizione.

Le disposizioni generali sulla prescrizione [ 2934 ss.], quelle relative alle cause di sospensione e d'interruzione [ 2941 ss.] e al computo dei termini [ 2962 ss.] si osservano, in quanto applicabili, rispetto all'usucapione.

Codice Civile (1942)

Art. 1166

Inefficacia delle cause di impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore.

Nell'usucapione ventennale [ 1158] non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, nè l'impedimento derivante da condizione o da termine [ 2935], nè le cause di sospensione indicate dall'articolo 2942.

L'impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti [ 954 comma 4, 970, 1014, 1073].

Codice Civile (1942)

Art. 1167

Interruzione dell'usucapione per perdita di possesso.

L'usucapione è interrotta [ 2945] quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno.

L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione diretta a ricuperare il possesso e questo è stato ricuperato.

 

 

Codice Civile (1942)

 

Art. 1168

Azione di reintegrazione.

Chi è stato violentemente od occultamente spogliato del possesso può, entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo [ 634 c.p.]. L'azione è concessa altresì a chi ha la detenzione della cosa [ 1140 comma 2, 1585 comma 2], tranne il caso che l'abbia per ragioni di servizio o di ospitalità. Se lo spoglio è clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorietà del fatto, senza dilazione [ 8 n. 1, 21 comma 2, 703 ss. c.p.c.].

Codice Civile (1942)

Art. 1169

Reintegrazione contro l'acquirente consapevole dello spoglio.

La reintegrazione si può domandare anche contro chi è nel possesso in virtù di un acquisto a titolo particolare, fatto con la conoscenza dell'avvenuto spoglio.

Codice Civile (1942)

Art. 1170

Azione di manutenzione.

Chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di un'universalità di mobili [ 816] può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo [ 8 n. 1, 21 comma 2, 703 ss. c.p.c.].

L'azione è data se il possesso dura da oltre un anno, continuo e non interrotto, e non è stato acquistato violentemente o clandestinamente. Qualora il possesso sia stato acquistato in modo violento o clandestino, l'azione può nondimeno esercitarsi, decorso un anno dal giorno in cui la violenza o la clandestinità è cessata. Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso, se ricorrono le condizioni indicate dal comma precedente.

 

 

 

 

 

 

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