Art 10 Statuto dei Lavoratori

Articolo 10 dello Statuto dei Lavoratori, annotato con la giurisprudenza - il diritto allo studio dei lavoratori studenti 
 
ARTICOLO N.10
Lavoratori studenti.
 
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
 
 

Cassazione civile    sez. lav. 17/02/2011 n 3871


In base ad un'interpretazione coerente con il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, sancito dall'art. 6 d.lg. 6 settembre 2001 n. 368, in attuazione della direttiva comunitaria 70/1999 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'Unice, dal Ceep e dal Ces, deve ritenersi che l'art. 13 c.c.n.l. 16 maggio 2001, relativo al comparto ministeri e integrativo del precedente c.c.n.l. 16 febbraio 1999, nel prevedere la fruibilità di permessi retribuiti per motivi di studio, nella misura di 150 ore, da parte dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non esclude che i medesimi permessi debbano essere concessi a dipendenti assunti a tempo determinato, sempre che non vi sia un'obiettiva incompatibilità in relazione alla natura del singolo contratto a termine; né l'esclusione del beneficio potrebbe giustificarsi, in ragione della mera apposizione del termine di durata contrattuale, per l'assenza di uno specifico interesse della p.a. alla elevazione culturale dei dipendenti, giacché la fruizione dei permessi di studio prescinde dalla sussistenza di un tale interesse in capo al datore di lavoro, pubblico o privato, essendo riconducibile a diritti fondamentali della persona, garantiti dalla Costituzione (art. 2 e 34 cost.) e dalla convenzione dei diritti dell'uomo (art. 2 Protocollo addizionale Cedu), e tutelati dalla legge in relazione ai diritti dei lavoratori studenti (art. 10 l. n. 300 del 1970).



Cassazione civile    sez. lav. 25/10/2005 20658



Il godimento dei permessi giornalieri retribuiti previsti dal comma secondo dell'art. 10 della l. 300 del 1970 è subordinato alla circostanza che il lavoratore debba sostenere prove di esame finalizzate al conseguimento di titoli di studio (compresi quelli universitari) riconosciuti. Nella categoria di titoli riconosciuti vanno ricompresi quelli rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali... " istituite ai sensi del d.P.R 10 marzo 1982 n. 162 le quali si " ... concludono con il rilascio di un diploma previo superamento di un esame di stato. . " (art. 5 d.P.R. n. 162 del 1982). La frequentazione di tali corsi legittima la pretesa al godimento dei benefici previsti dall'articolo 20 del Ccnl applicato ai dipendenti dell'Enel ed in particolare consente di richiedere " ... nei periodi precedenti gli esami, permessi orari retribuiti nella misura di due ore giornaliere per un periodo massimo di dieci giorni per ogni esame universitario... ".


Pretura  Roma  04/05/1996



Il lavoratore studente universitario non ha diritto alle agevolazioni di cui al comma 1 art. 10 St. lav; in particolare non ha diritto di godere di turni di lavoro tali da consentirgli la frequenza dei corsi universitari e la preparazione agli esami.



Cassazione civile    sez. lav. 28/11/1995 12265


Ai fini del riconoscimento del diritto del lavoratore studente a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi di istruzione scolastica e la preparazione agli esami, ex art. 10 comma 1, l. 20 maggio 1970 n. 300, si deve definire come corso regolare di studio quello istituito presso una delle scuole previste dalla stessa disposizione, che richieda una regolare frequenza per il conseguimento di titolo di studio con valore legale. (Nella specie, è stata confermata la decisione dei giudici di merito che ha accertato il diritto in questione per l'ipotesi di partecipazione del lavoratore ad un corso sperimentale di scuola media per lavoratori - cosiddetta delle 150 ore - finalizzato al recupero della scuola dell'obbligo per il conseguimento del diploma di scuola media inferiore).



Cassazione civile    sez. lav. 25/10/1991 11342



La previsione dell'art. 10 comma 2 l. 20 maggio 1970 n. 300, relativa al diritto dei lavoratori studenti - compresi quelli universitari - a permessi retribuiti si ricollega all'esigenza di accrescere la professionalità del lavoratore o più in generale il suo patrimonio culturale, in armonia con i principi di cui agli art. 34 e 41 cost.; il beneficio riconosciuto dalla norma non può essere quindi limitato ad un unico corso di studi, e si estende anche ai lavoratori studenti universitari che abbiano già conseguito altro diploma di laurea o titolo equipollente.
RICHIEDI CONSULENZA