Art 9 dello Statuto dei Lavoratori

L'articolo 9 dello Statuto dei Lavoratori annotato con la giurisprudenza di legittimità e merito, il diritto di controllo delle misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali delle RSA 
 
 
 
 
ARTICOLO N.9 dello Statuto dei Lavoratori
Tutela della salute e dell'integrità fisica.
 
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.


Cassazione civile    sez. lav. 05/11/2012 18927


Nella ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di lavoro di natura asseritamente vessatoria, il giudice del merito, pur nella accertata insussistenza di un intento persecutorio idoneo ad unificare tutti gli episodi addotti dall'interessato e quindi della configurabilità di una condotta di mobbing, è tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati - esaminati singolarmente, ma sempre in sequenza causale - pur non essendo accomunati dal medesimo fine persecutorio, possano essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e, come tali, siano ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro, che possa essere chiamato a risponderne, nei limiti dei danni a lui imputabili.



Corte appello  Venezia  06/04/2011


L'art. 9 st. lav. conferisce alla r.s.u. diritti di controllo e di promozione volti al miglioramento delle condizioni di lavoro in un senso più ampio rispetto alle funzioni strettamente riferite alla sicurezza del lavoro proprie del r.l.s. previsto dal d.lg. 19 settembre 1994 n. 626, il quale, avendo la finalità di rafforzare gli strumenti di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e non di comprimere i diritti previsti dallo statuto dei lavoratori, non ha determinato l'abrogazione tacita dell'art. 9 st. lav.



Cassazione penale    sez. IV 18/01/2010 22558



È ammissibile, indipendentemente dall'iscrizione del lavoratore al sindacato, la costituzione di parte civile delle associazioni sindacali nei procedimenti per reati di omicidio o lesioni colpose, commessi con violazione della normativa antinfortunistica, quando l'inosservanza di tale normativa possa cagionare un danno autonomo e diretto, patrimoniale o non patrimoniale, alle associazioni sindacali, per la perdita di credibilità dell'azione di tutela delle condizioni di lavoro dalle stesse svolta con riferimento alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla prevenzione delle malattie professionali.


Tribunale  Pisa  15/12/2003


Configura comportamento antisindacale, censurabile ai sensi dell'art. 28 l. n. 300 del 1970, la negazione dei diritti partecipativi riconosciuti alle organizzazioni sindacali in materia di procedure informative relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.



Cassazione civile    sez. lav. 09/10/1997 9808


La norma generale di cui all'art. 2087 c.c. consente di configurare un diritto soggettivo del lavoratore sia alla predisposizione, da parte del datore di lavoro, delle misure di sicurezza, sia al risarcimento dei danni causati dalla mancata adozione di tali misure. Gli strumenti di tutela collettiva di cui all'art. 9 st. lav. e all'art. 18 d.lg. n. 626 del 1994 sono certamente compatibili, sotto ogni profilo logico giuridico, con qualsiasi forma di tutela dei diritti soggettivi dei singoli lavoratori e, segnatamente, col diritto alla salute ex art. 32 cost. e 2087 c.c. che, ovviamente, la tutela collettiva non può affievolire, ma solo rinforzare.



Cassazione civile    sez. lav. 09/10/1997 9808


Il potere di agire in giudizio, ex art. 9 l. n. 300 del 1970, delle rappresentanze sindacali aziendali a tutela dell'interesse della collettività dei lavoratori occupati nell'azienda è compatibile, sotto ogni profilo logico giuridico, con qualsiasi forma di tutela dei diritti soggettivi dei singoli lavoratori, e segnatamente, con il diritto alla salute ex art. 32 cost. e 2087 c.c., che la tutela collettiva non può affievolire, ma rafforzare.


In tema di tutela delle condizioni di lavoro, il fatto che alcune norme attribuiscono alle rappresentanze sindacali aziendali (vedi art. 9 e 19 l. n. 300 del 1970) o al rappresentante per la sicurezza (vedi art. 18 d.lg. n. 626 del 1994) il potere di controllare in azienda l'adozione delle misure di prevenzione e di agire presso le autorità competenti quando dette misure non vengano adottate ovvero non si rivelino idonee, non esclude che i lavoratori uti singuli possano agire in giudizio per ottenere l'adozione da parte del datore di lavoro delle misure idonee a tutelare la propria integrità fisica, ai sensi dell'art. 2087 c.c., posto che la salute costituisce oggetto di un autonomo diritto primario assoluto, e non solo un diritto o un interesse della collettività. (Nella specie alcuni dipendenti di una azienda municipalizzata di igiene urbana avevano agito in giudizio per ottenere l'adozione di alcune misure ritenute idonee ad evitare la propagazione degli agenti infettivi e chimici raccolti negli indumenti di lavoro, quali l'uso di armadietti per tenere separati detti indumenti da quelli "civili" e l'organizzazione di un servizio di lavaggio e disinfezione dei predetti indumenti che li esonerasse dal portarli nell'ambiente domestico).



Pretura  Milano  06/05/1996

Le commissioni per la tutela della salute dei lavoratori, di cui all'art. 9 st. lav., possono essere composte anche da soggetti esterni all'azienda, i quali hanno diritto di accedere ai locali aziendali per l'esercizio delle loro funzioni.
 
 
 
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