ARTICOLO N.11
Attività culturali, ricreative e assistenziali e controlli sul servizio di mensa (1).
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva (2).
Cassazione civile sez. lav. 06/12/1985 6144
La fruizione di permessi retribuiti costituisce una previsione che non può considerarsi equivalente all'assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto, ai sensi dell'art. 2103 (nuovo testo) c.c., che riguarda ipotesi espressamente previste dalla legge e circoscritte a periodi di tempo determinati, come la sospensione della prestazione collegata a malattia, infortunio, gravidanza, puerperio, servizio militare, adempimento di funzioni elettive. In particolare, ai fini di tale norma, nessuna espressa ipotesi di assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto è ravvisabile nella formulazione dell'art. 11 della legge n. 300 del 1970, circa le attività culturali, ricreative ed assistenziali e la gestione di esse, nè un tale diritto può ritenersi sancito in base a quanto stabilito dalla normativa dell'ENEL in tema di permessi retribuiti in favore dei componenti degli organismi previsti dallo stesso art. 11.
Cassazione civile sez. lav. 30/05/1985 3269
La continuità della prestazione del servizio mensa da parte del datore di lavoro comporta la presunzione di obbligatorietà, agli effetti dell'assoggettabilità a contribuzione assicurativa ex art. 12 l. 30 aprile 1969 n. 153, della correlativa prestazione in natura, che non è riconducibile alle attività assistenziali menzionate dall'art. 11 della legge n. 300 del 1970 ed il cui carattere retributivo non è comunque incompatibile con una finalità assistenziale eventualmente perseguita dal datore di lavoro, senza che contro la presunzione di obbligatorietà ed il carattere retributivo suindicato possa aver rilievo la mancanza di un'indennità sostitutiva per i lavoratori non fruenti della mensa.