Art 25 dello Statuto dei Lavoratori

Articolo 25 dello Statuto dei Lavoratori con la giurisprudenza di legittimità più rilevante in materia di diritto di affissione delle rsa 
 
ARTICOLO N.25
Diritto di affissione.
 
 
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
 
Cassazione civile sez. lav. 03/02/2000 n 1199
 
Non rileva ai fini della configurabilità della condotta antisindacale il comportamento datoriale volto a mutare unilateralmente il luogo di affissione delle bacheche previamente concordato con le r.s.a.. E ciò ogniqualvolta il nuovo luogo di affissione sia egualmente accessibile a tutti i lavoratori nel rispetto del requisito di cui all'art. 25 st. lav. 
 
 
In materia di diritto di affissione delle rappresentanze sindacali aziendali, dall'art. 25 dello statuto dei lavoratori (l. 20 maggio 1970 n. 300) si evince, in base alla sua lettera e alla sua "ratio", che l'obbligo del datore di lavoro è soddisfatto quando lo stesso mette a disposizione di ognuna delle rappresentanze sindacali aziendali un determinato idoneo spazio all'interno dell'unità produttiva, sicché non può ritenersi antisindacale il comportamento del datore di lavoro che, senza manomettere il materiale affisso sulle bacheche già installate, si limiti a spostare queste ultime in luoghi ugualmente idonei; nè può ritenersi acquisito da parte delle rappresentanze sindacali il diritto all'affissione in un determinato luogo neanche nel caso in cui l'originaria collocazione fosse stata preventivamente concordata, e non può fondatamente parlarsi di detenzione qualificata delle rappresentanze sindacali riguardo alle bacheche, con riferimento al particolare luogo sul quale si è concretizzata la scelta (concordata o meno) operata dal datore di lavoro. 
 
Cassazione civile sez. lav. 29/12/1999 14686
 
Le rappresentanze sindacali aziendali sono costituite per iniziativa dei lavoratori dell'azienda e non delle associazioni sindacali di cui all'art. 19 della l. n. 300 del 1970; hanno una propria soggettività giuridica (rispetto alla quale appare appropriato il riferimento alle norme in materia di associazioni non riconosciute), come si evince dalle varie disposizioni dello statuto dei lavoratori prevedenti una loro legittimazione propria e specifica all'esercizio di diritti e facoltà (art. 9, 20, 21, 22, 25 e 27); in particolare, esse non sono organi dei sindacati, nè comunque sono con gli stessi in una relazione, di immedesimazione organica o di altro tipo, che determini l'imputabilità giuridica degli atti da loro compiuti ai sindacati, con i quali le stesse sono invece in un rapporto, di natura politica, di parziale coincidenza di interessi collettivi e di obiettivi di tutela. Ne consegue che il sindacato, a cui pur, in quest'ultimo senso, la rappresentanza sindacale sia collegata ("nell'ambito" del quale, secondo la dizione dell'art. 19, essa sia stata costituita), non può considerarsi passivamente titolare del diritto fatto valere dal datore di lavoro, che lamenti un illegittimo esercizio, da parte della rappresentanza sindacale, del diritto di affissione e conseguentemente chieda la rimozione del documento contestato dalla bacheca sindacale. (Nella specie il comunicato affisso dava notizia - secondo il datore di lavoro in termini inesatti e per lui pregiudizievoli - dell'esito di un'azione promossa dal medesimo sindacato poi convenuto in giudizio ai fini della defissione del comunicato). 

Cassazione civile sez. lav. 23/03/1994 2808
 
Ai fini dell'esercizio del diritto di affissione nei luoghi di lavoro, riconosciuto alle rappresentanze sindacali aziendali dall'art. 25 legge n. 300 del 1970, la qualificazione del materiale da affiggere come inerente, ai sensi della stessa norma, a materie di interesse sindacale e del lavoro, deriva esclusivamente dalla scelta compiuta in proposito dall'organizzazione sindacale, posto che qualsiasi argomento può essere considerato di interesse sindacale ove il sindacato lo assuma ad oggetto della propria azione; il datore di lavoro può opporre come limite all'esercizio del diritto di affissione solo il presupposto della provenienza del materiale dalle r.s.a., ma non ha in ogni caso il diritto di impedire le affissioni, di manomettere le bacheche o di rimuovere da esse del materiale in base ad una propria valutazione della qualità dello stesso. 

Cassazione civile sez. lav. 09/10/1989 n 4014
 
L'art. 25 l. 20 maggio 1970 n. 300, che disciplina il diritto di affissione delle rappresentanze sindacali aziendali, impone al datore di lavoro la messa a disposizione di un apposito spazio per ciascuna rappresentanza sindacale, atteso, in applicazione dei criteri ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, che il plurale ("appositi spazi") di cui al citato art. 25 è correlato alla pluralità di R.S.A. - in favore delle quali l'art. 27 della stessa legge prevede, invece, la messa a disposizione, per l'esercizio delle loro funzioni, di "un idoneo locale comune" - e tenuto conto, inoltre, che la messa a disposizione di uno spazio per ogni rappresentanza sindacale non comporta, a differenza di quanto avverrebbe per i locali, oneri eccessivi per l'imprenditore, prevenendo nel contempo eventuali conflitti fra diverse R.S.A. nell'esercizio del diritto di affissione. 

Cassazione civile sez. lav. 23/11/1985 n 5842
 
Il diritto di affissione di cui all'art. 25 legge n. 300 del 1970 non spetta al singolo componente della r.s.a., ma è di competenza esclusiva della collegialità di tale organo sindacale. 
 
Alla stregua della lettera e della "ratio legis" e come dimostrato, in particolare, dalla distinzione tra rappresentanze e dirigenti delle stesse nonché dalla disciplina della materia dei permessi retribuiti, le rappresentanze sindacali aziendali - che lo statuto dei lavoratori ha introdotto, in sostituzione delle precedenti commissioni interne, sia come strumento d'informazione e di collegamento tra le diverse unità produttive di una medesima azienda sia come raccordo in sede nazionale con le diverse centrali sindacali - hanno, al pari di dette commissioni interne, struttura plurisoggettiva, sicché in nessun caso un componente di esse può, "uti singulus" assumere iniziative nel campo sindacale e del lavoro di competenza esclusiva dell'organo collegiale. 

Cassazione civile sez. lav. 18/02/1985 n 1418
 
L'art. 25 l. 20 maggio 1970 n. 300 obbliga il datore di lavoro soltanto a predisporre appositi spazi per le affissioni a cura delle rappresentanze sindacali aziendali, e non anche a munire tali spazi di bacheche o altre protezioni, nè, ove abbia discrezionalmente ritenuto di apprestare anche queste, a mantenerne l'integrità o a ricostituirle, ove esse siano state distrutte. 
 
L'art. 25 della l. 20 maggio 1970 n. 300 obbliga il datore di lavoro soltanto a predisporre appositi spazi per le affissioni a cura delle rappresentanze sindacali aziendali, e non anche a munire tali spazi di bacheche o altre protezioni, nè, ove abbia discrezionalmente ritenuto di apprestare anche queste, a mantenerne l'integrità o a ricostruirle, ove esse siano state distrutte. 

Cassazione civile sez. lav. 16/06/1979 3403
 
Poiché il diritto previsto dall'art. 25 l. 20 maggio 1970 n. 300 di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, è attribuito soltanto alle rappresentanze sindacali aziendali e non può essere esercitato da singoli lavoratori o da gruppi spontanei di lavoratori, anche se autorizzati dalle predette rappresentanze sindacali, unico titolare del diritto di rivendicare la relativa facoltà e, quindi, di pretendere dal datore di lavoro il rispetto dell'affissione effettuata, rimane soltanto la rappresentanza sindacale aziendale, cui compete la piena ed esclusiva responsabilità della gestione di tale facoltà. 
 
Il diritto di affiggere pubblicazioni, testi e comunicati negli appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre spetta soltanto alle rappresentanze sindacali aziendali, con esclusione sia di gruppi estemporanei ad esse estranei di lavoratori, sia di singoli lavoratori, che agiscono con il consenso tacito delle suddette rappresentanze, prospettando, peraltro, come proprio l'anzidetto diritto.
 
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